Consiglio regionale
del Piemonte




Relazione alla Proposta di legge regionale n. 256.

Disciplina in materia di impianti radioelettrici per telecomunicazioni e radiotelevisivi



L'entrata in vigore del D.M. 381/98 recante le norme per le determinazioni dei tetti di radiofrequenza compatibile con la salute umana e la previsione, in esso contenuta, in ordine alla potesta' regionale di disciplinare l'installazione e la modifica degli impianti di radiocomunicazione, costituiscono l'occasione per aggiornare la l.r. 6/89, tra le prime emanate da una Regione, in materia di impianti fissi per le radiotelecomunicazioni, avuto riguardo al riordino delle funzioni della P.A. e all'attuazione della l.r. n.44/2000-articoli 46, 47, 48.
La necessita' di una revisione della disciplina sulle radiofrequenze e sulle telecomunicazioni non nasce unicamente da problemi di doverosa applicazione del DM 381/98, a fronte delle nuove soglie dei valori di esposizione ai campi elettromagnetici e dei compiti di disciplina regionale citati all'art. 4 dello stesso decreto, bensi' dalla necessita' inderogabile di dettare criteri per l'ordinata distribuzione degli impianti, garantendo la tutela ambientale e sanitaria, e di rivedere i compiti e le funzioni da assegnarsi agli enti locali territoriali.
Tali obiettivi possono essere raggiunti prevedendo un quadro di regole e criteri che tendano a dare un assetto ordinato alla distribuzione, oggi incontrollata e accelerata, degli impianti e che pare obbedire a criteri di esclusivo interesse economico, poiche' sfugge a chi amministra e governa l'uso e la trasformazione del territorio, e che, a questi fini, devono garantire lo sviluppo ordinato degli impianti e dei servizi in un quadro di pieno rispetto degli interessi pubblici ed economici generali e, in modo specifico, degli interessi alla tutela sanitaria ed ambientale sovraordinati ad ogni altro interesse giuridicamente protetto.
In tale contesto, una nuova disciplina regionale in materia, pur trattando di infrastrutture e servizi di interesse pubblico ed economico generale sottoposti a controllo di Authority (l. 249/97), non puo' prescindere dal fine di concorrere alla soluzione dei conflitti nei rapporti tra liberta' economica, interessi pubblici e poteri amministrativi, prevedendo, in tal senso, modalita' e strumenti di tipo pianificatorio e localizzativo, insieme a quelli di tipo autoritativo.
E', dunque, nella logica della regolazione dei diversi interessi, in funzione della tutela della salute e nella ricerca di criteri e di programmi concertati che rientrano le modalita' e gli strumenti innovativi rappresentati nella proposta di DDL che introduce elementi fortemente innovativi rispetto al passato, recuperando anche la norma programmatica in materia di VIA prevista all'art. 2 bis della legge n. 189/1997.
In particolare, ad oggi, la legge regionale 23 gennaio 1989, n. 6 "Nuova disciplina in materia di teleradiocomunicazioni" e la relativa deliberazione di attuazione n. 173-27990 dell'11.4.1989 stabiliscono che l'installazione e la modifica degli impianti di teleradiocomunicazione vengano sottoposte ad autorizzazione del Presidente della Giunta regionale e all'autorizzazione edilizia da parte del Sindaco.
Il decreto del Ministero dell'Ambiente 10 settembre 1998, n. 381, ha fissato nuovi limiti cautelativi in corrispondenza di edifici adibiti a permanenze non inferiore a quattro ore.
Con l'emanazione di tale decreto e' sorta, quindi, l'esigenza di procedere, primariamente come stretto adempimento, ad una revisione dei limiti di esposizione a radiofrequenze e ad una modifica delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni cosi' da adeguare la norma regionale alla nuova disciplina nazionale.
Nella precedente legislatura era stato istituito un gruppo di lavoro, presso la Direzione Sanita' Pubblica dell'Assessorato alla Sanita', di cui era stata chiamata a far parte anche la Direzione Tutela e Risanamento Ambientale, per procedere alla revisione della legge regionale 6/89, con la finalita' di fissare nuovi criteri di tutela sanitaria ed ambientale che avrebbero trovato poi definizione nel DDL 568.
Il disegno di legge recupera altresi' gran parte del precedente DDL 568 che era approdato in Aula consiliare alla fine della trascorsa legislatura insieme al PDL 610 e disciplina l'installazione e la modifica di tutti gli impianti per teleradiocomunicazione operanti negli intervalli di frequenza indicati nel Decreto ministeriale 381/98 secondo l'obiettivo stabilito dal predetto decreto, recuperando anche i contenuti del Regolamento regionale emanato nel frattempo per supplire alla mancata approvazione del DDL 568 citato.
Nel DDL in argomento, dunque, alla Regione sono state attribuite funzioni di indirizzo, coordinamento e di regolamentazione attraverso la definizione di un atto regolamentativo contenente criteri generali per la localizzazione degli impianti e per la regolazione delle azioni di risanamento di cui al decreto 381/98, unitamente al piu' articolato regime autorizzativo, di controllo e vigilanza, e di relativo supporto finanziario, oltre agli strumenti autoritativi e sanzionatori.
Le funzioni relative all'autorizzazione all'installazione e modifica degli impianti sono state poste in capo ai Comuni, in linea con l'art.48 della l.r.44/2000 che le esercitano con il supporto tecnico dell' ARPA , previa verifica del rispetto e della conformita' con le linee di indirizzo stabilite dalla Regione, che ricomprendono la predisposizione di piani comunali corredati di criteri localizzativi uniformi comparati con i programmi localizzativi predisposti annualmente dai gestori; a tali funzioni si aggiungono quelle di controllo e vigilanza esercitate attraverso il supporto tecnico dell' ARPA .
Alle Province sono affidate funzioni di controllo e verifica di coerenza tra gli atti di programmazione della rete e gli obiettivi di qualita' conseguiti, insieme alla promozione e al controllo delle azioni di risanamento per realta' territoriali ultracomunali.
Le audizioni pubbliche, le audizioni tecniche e il rapporto sull'elettromagnetismo costituiscono poi gli strumenti di garanzia per la partecipazione, per la trasparenza e per la diffusione delle conoscenze, a favore della comunita', sui processi in atto e sui fattori conseguenti di pressione ambientale.
Tra gli elementi innovativi affidati rispettivamente ai Comuni e alle Province, compare la garanzia di svolgimento delle attivita' di controllo ambientale supportate da una fonte di finanziamento costante, rappresentata dall'impegno dei gestori nel far fronte agli oneri derivanti dalle attivita' amministrative collegate alle autorizzazioni.
In un'ottica di controllo permanente delle caratteristiche tecniche degli impianti esistenti, si evidenzia l'introduzione dell'onere, in capo al gestore, di certificazione periodica della regolarita' dell'impianto, oltre all'obbligo di stipulare un'assicurazione a copertura di eventuali danni a persone e cose causati da impianti privi dei requisiti di sicurezza.
Ultimo tra gli elementi piu' nuovi, la previsione della definizione di una regolamentazione tecnica per l'applicazione dell'art. 10 della l.r. 40/98, in materia di VIA, in via transitoria fino all'emanazione della norma nazionale di recepimento dell'indicazione programmatica fissata nella legge 189/1997.
Il testo e' articolato in quattro capi e in 20 articoli.
I capi trattano delle finalita' e dell'ambito di applicazione, delle funzioni, delle attivita' e dei mezzi di tutela, per concludersi con le disposizioni finale e transitorie.
L'art. 1 enuncia l'obiettivo precipuo perseguito dalla legge.
L'art. 2 precisa le finalita', in attuazione alla l.r. n. 44/2000.
L'art. 3 nel disciplinare il campo di applicazione prevede una deroga per le attivita' regolate dal DPR. n. 1214/96 in materia di radiocollegamenti per radioamatori, per gli impianti il cui funzionamento e' finalizzato a collegamenti di tipo ottico (punto-punto), e per determinati apparati, strumenti di peculiari pubblici servizi.
L'art. 4 elenca le definizioni dei termini piu' significativi che caratterizzano la disciplina regionale tra i quali le aree sensibili, il catasto degli impianti, il piano comunale, il programma localizzativo dei gestori, l'audizione.
All'art. 5 vengono precisate le competenze regionali esercitate attraverso un atto di indirizzo e regolamentazione.
All'art. 6 sono stabilite le competenze assegnate alle Province.
L'art. 7 definisce le competenze comunali, tra le quali spiccano quelle autorizzative e quelle relative alla definizione del piano comunale per le localizzazioni.
All'art. 8 viene sancito il regime autorizzativo.
L'art. 9 disciplina le proposte localizzative, le riduzioni a conformita' e le azioni di risanamento.
L'art. 10 si sofferma sui provvedimenti autoritativi comunali e sull'istituto della servitu'.
L'art. 11, nell'affidare le funzioni di controllo ai Comuni, che detengono le competenze autorizzative, precisa gli obiettivi dell'attivita' di vigilanza, oltre al ruolo delle Province e dell' ARPA .
All'art. 12 e' prevista la redazione del rapporto sull'elettromagnetismo a cura dell' ARPA , finalizzato a rappresentare lo stato dell'ambiente in merito ai campi elettromagnetici sulla base dei dati contenuti nel catasto regionale.
L'art. 13 istituisce le audizioni regionali, quale mezzo per acquisire con cadenza annuale i programmi di sviluppo e di gestione degli impianti, oltre agli aggiornamenti in ordine agli interventi di risanamento, alla presenza delle amministrazioni pubbliche, dei gestori, delle associazioni di categoria e degli ambientalisti.
L'art. 14 prevede le modalita' di accesso agli impianti.
L'art. 15 configura, in capo al gestore, un onere di certificazione annuale della conformita' dell'impianto alla prescrizioni normative ed autorizzative.
La previsione, poi, di un'apposita polizza assicurativa stipulata dal gestore a garanzia dei danni causati dall'impianto, costituisce, con la sua valenza risarcitoria, un ulteriore, efficace strumento a favore della comunita' civile.
All'art. 16 e' introdotto il principio della copertura dei costi del servizio reso dalla P.A. locale in termini di oneri autorizzativi e di controllo cui provvedono i gestori nella misura e con le modalita' fissate nell'atto di regolamentazione di cui all'art. 5.
L'art. 17 prevede l'istituto della sanzione, colmando una lacuna della vigente legge regionale n. 6/1989. L'apparato sanzionatorio contempla nel dettaglio tutte le ipotesi di violazione delle prescrizioni espresse dalla presente legge e dal D.M. 381/98. Fatta salva la rilevanza penale delle singole fattispecie, la sanzione amministrativa, commisurata alla gravita' della violazione, e' comminata dal Comune che introita i relativi proventi.
L'art. 18 prevede la definizione di una norma tecnica transitoria per l'applicazione dell'art.10 della L.R. 40/98 in materia di VIA ai fini del recepimento delle indicazioni programmatiche della legge 189/97, fino all'emanazione della legge nazionale di settore che integri e/o riordini la materia.
L'art. 19 abroga la l.r. n. 6/89.
L'art. 20 contiene la dichiarazione di urgenza.