Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge Relazione di accompagnamento


Disegno di legge regionale, n. 7252.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 aprile 1985, n. 49 (Diritto allo Studio - Modalita' per l'esercizio delle funzioni di assistenza scolastica attribuite ai Comuni a norma dell'articolo 45 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ed attuazione di progetti regionali).

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Art. 1.
(Sostituzione del titolo della legge regionale 29 aprile 1985, n. 49)

1. Il titolo della legge regionale 29 aprile 1985, n. 49 (Diritto allo studio - Modalita' per l'esercizio delle funzioni di assistenza scolastica attribuite ai Comuni a norma dell'articolo 45 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ed attuazione di progetti regionali) e' sostituito dal seguente: "Norme in materia di diritto allo studio".

Art. 2.
(Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 49)

1. L'articolo 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 49 e' sostituito dal seguente:
"Art. 1. (Oggetto)
1. In attuazione dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, degli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e degli articoli ......... della legge regionale ....... (Ulteriori disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44), la presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative trasferite e delegate alle Regioni e ai Comuni in materia d'interventi per il diritto allo studio.
2. Gli interventi di cui all'articolo 3 sono attuati in favore degli alunni delle scuole dell'infanzia, dell'obbligo e secondarie, statali e non statali, e dei frequentanti corsi per adulti.".

Art. 3.
(Modificazioni all'articolo 2 della l.r. 49/1985)

1. Al primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 49, dopo le parole:
"di cui agli articoli 3" sono inserite le seguenti: ", 30, primo comma".
2. La lettera a) del secondo comma dell'articolo 2 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 49, e' sostituita dalla seguente:
"a) la frequenza della scuola dell'infanzia;";
3. Dopo la lettera e) del secondo comma dell'articolo 2 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 49, e' aggiunta la seguente:
"e bis) la liberta' di educazione dei genitori.".

Art. 4.
(Integrazioni all'articolo 3 della l.r. 49/1985)

1. Dopo la lettera b) del primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 49, sono aggiunte le seguenti:
"b bis.) interventi diretti ad attuare l'erogazione di borse di studio ai sensi dell'articolo 1, commi 10 e 11 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), secondo le modalita' disciplinate dall'articolo 5 bis;
b ter.) interventi diretti a disciplinare l'erogazione di contributi regionali all'educazione scolastica, secondo le modalita' previste agli articoli 5 ter. , 5 quater. e 5 quinquies..".

Art. 5.
(Modificazioni all'articolo 5 della l.r. 49/1985)

1. Al primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 49, dopo le parole:
"articolo 3" sono inserite le seguenti: ", lettere a) e b)".
2. Al terzo comma dell'articolo 5 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 49, dopo le parole:
"scuole secondarie" sono soppresse le parole: "e superiori".

Art. 6.
(Integrazioni alla l.r. 49/1985)

1. Dopo l'articolo 5 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 49, e' inserito il seguente:
"Art. 5 bis. (Borse di studio)
1. La Regione, in attuazione dei commi 9, 10 e 11 dell'articolo 1 della l. 62/2000 e nei limiti delle risorse in base ad essa assegnate, attribuisce borse di studio agli alunni delle scuole statali e paritarie.
2. Il rimborso delle spese sostenute avviene sulla base dei criteri e delle modalita' definite con regolamento della Giunta, nella percentuale del 50 per cento a favore degli alunni delle famiglie che non superano la soglia di situazione economica annua di lire 30 milioni, elevabile fino a 50 milioni.".

Art. 7.
(Integrazioni alla l.r. 49/1985)

1. Dopo l'articolo 5 bis della legge regionale 29 aprile 1985, n. 49, e' inserito il seguente:
"Art. 5 ter. (Contributo regionale all'educazione scolastica)
1. La Regione, al fine di rendere effettivi il diritto allo studio e all'istruzione, nonche' la liberta' di educazione nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella successiva frequenza della scuola secondaria, provvede ad attribuire contributi all'educazione scolastica alle famiglie degli alunni che frequentano le scuole statali e le scuole non statali rientranti nelle seguenti categorie: paritarie, pareggiate, parificate, legalmente riconosciute.
2. Il contributo regionale all'educazione scolastica e' erogato a sostegno, nei limiti delle risorse regionali disponibili, delle spese per l'istruzione sostenute e documentate dal nucleo familiare richiedente.
3. Dalla disciplina del presente articolo sono escluse le scuole materne e per l'infanzia.
4. L'estensione del contributo agli alunni delle scuole pareggiate, parificate, legalmente riconosciute vale fino alla scadenza del periodo transitorio previsto dall'articolo 1, comma 7, della l. 62/2000. A decorrere da tale scadenza il contributo sara' assegnato solo alle scuole statali e paritarie, qualora il sistema nazionale riconduca tutte le scuole non statali nelle due tipologie delle scuole paritarie e non paritarie.
5. Il contributo regionale all'educazione e' integrativo e complementare degli altri interventi previsti in materia dalla normativa statale e regionale.".

Art. 8.
(Integrazioni alla l.r. 49/1985)

1. Dopo l'articolo 5 ter. della legge regionale 29 aprile 1985, n. 49, e' inserito il seguente:
"Art. 5 quater. (Criteri di determinazione del contributo regionale all'educazione scolastica)
1. La determinazione dell'importo del contributo regionale all'educazione scolastica avviene in rapporto al reddito complessivo imponibile del nucleo familiare richiedente e all'incidenza della spesa scolastica complessiva su di esso gravante, in modo da favorire innanzitutto le famiglie in condizioni di maggiore svantaggio economico e per le quali l'incidenza della spesa scolastica sul reddito complessivo e' piu' elevata.
2. A tal fine l'assegnazione avviene sulla base di una graduatoria ad esaurimento strutturata secondo meccanismi perequativi ed e' prevista una percentuale minima di incidenza della spesa scolastica sul reddito complessivo imponibile del nucleo familiare, al di sotto della quale il contributo all'educazione scolastica non viene assegnato. Il limite massimo del reddito complessivo imponibile del nucleo familiare per la concessione del contributo regionale all'educazione scolastica e' fissato in lire 140 milioni. In nessun caso l'importo del contributo regionale all'educazione puo' essere superiore al 50 per cento della spesa scolastica relativa a ciascun alunno.
3. E' previsto un importo massimo del contributo erogabile, differenziato per le scuole secondarie, maggiorato per gli alunni portatori di handicap.
4. Il contributo regionale all'educazione viene erogato secondo le seguenti fasce di reddito: fino al 100 per cento della misura di cui al comma 3 ai richiedenti il cui reddito imponibile complessivo e' compreso nella fascia fino a lire 50 milioni; fino all'90 per cento della misura di cui al comma 3 ai richiedenti il cui reddito imponibile complessivo e' compreso nella fascia da lire 50 milioni a lire 75 milioni; fino al 75 per cento della misura di cui al comma 3 ai richiedenti il cui reddito imponibile complessivo e' compreso nella fascia da lire 75 milioni a lire 100 milioni; fino al 50 per cento della misura di cui al comma 3 ai richiedenti il cui reddito imponibile complessivo e' compreso nella fascia superiore fino a lire 140 milioni.
5. Le ulteriori modalita' di attuazione del contributo all'educazione scolastica e le spese rimborsabili sono determinate con regolamento dalla Giunta regionale.".

Art. 9.
(Integrazioni alla l.r. 49/1985)

1. Dopo l'articolo 5 quater. della legge regionale 29 aprile 1985, n. 49, e' inserito il seguente:
"Art. 5 quinquies. (Determinazione del reddito complessivo del nucleo familiare)
1. Per nucleo familiare, ai fini del seguente articolo e degli articoli 5 ter., 5 quater. e 5 quinquies., legge, si intende quello composto dalla famiglia anagrafica.
2. Ai fini dell'articolo 5 quater., per reddito imponibile complessivo si intende la somma dei redditi dichiarata ai fini IRPEF dai componenti il nucleo familiare, quali risultano dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata prima della scadenza del termine della domanda di concessione del contributo regionale all'educazione scolastica.
3. In mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi si fa riferimento all'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da Enti previdenziali.
4. Ai fini della determinazione dell'importo del reddito complessivo, come definito ai sensi del presente articolo, per ogni componente del nucleo familiare che non percepisce alcun reddito si applica una riduzione pari a lire 8 milioni.
5. Ogni due anni, con deliberazione della Giunta regionale, il limite massimo di reddito complessivo imponibile viene rideterminato sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall' ISTAT e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, arrotondato per eccesso a lire 100 mila.".

Art. 10.
(Modificazioni all'articolo 7 della l.r. 49/1985)

1. La lettera c) del primo comma dell'articolo 7 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 49, e' sostituita dalla seguente:
"c) la quota residua sara' suddivisa tra i Comuni in base al numero degli alunni e precisamente secondo le seguenti percentuali riferite al fondo complessivo:
1) il 10 per cento in proporzione al numero degli alunni delle scuole per l'infanzia;
2) il 20 per cento in proporzione al numero degli alunni delle scuole di base;
3) l'11 per cento in proporzione al numero degli alunni delle scuole secondarie;
4) l'1 per cento in proporzione al numero dei Centri Territoriali Permanenti istituiti dalla autorita' scolastica competente.".

Art. 11.
(Modificazioni all'articolo 9 della l.r. 49/1985)

1. Il quinto comma dell'articolo 9 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 49, e' sostituito dal seguente:
"La gestione degli interventi e' compito dei Comuni nel cui territorio hanno sede le autonomie scolastiche, ferma restando la competenza dei Comuni di residenza degli allievi per quanto concerne l'onere dei relativi finanziamenti, fatti salvi accordi diversi che possono intervenire tra i Comuni nell'ambito distrettuale o interdistrettuale, per particolari esigenze di funzionalita' ed economicita' degli interventi; la Regione riconosce le intese intervenute tra i Comuni.".

Art. 12.
(Sostituzione dell'articolo 11 della l.r. 49/1985)

1. L'articolo 11 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 49, e' sostituito dal seguente:
"Art. 11. (Norme finanziarie)
1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata per l'anno 2001 la spesa di lire 66.788.306.727 in termini di competenza e di cassa con i seguenti capitoli:
a) capitolo 11250 "Oneri derivanti dal trasferimento ai Comuni delle funzioni gia' esercitate dalla Regione in materia di diritto allo studio" lire 20 miliardi
b) capitolo 11260 "Fondo occorrente per il finanziamento dei progetti regionali e per interventi straordinari in materia di diritto allo studio" lire un miliardo e 300 milioni
2. Sono inoltre istituiti i seguenti appositi capitoli:
a) "Fondo occorrente per il finanziamento per le borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione ai sensi dell'articolo 1, commi 9, 10, 11, della l. 62/2000" per lire 10.488.306.727 alla cui copertura si fa fronte con i fondi trasferiti dal Ministero del Tesoro del bilancio e della programmazione economica";
b) "Fondo occorrente per i contributi regionali all'educazione scolastica" per lire 35 miliardi alla cui copertura si fa fronte con i fondi di cui al capitolo 15910.
3. Per gli anni 2002 e successivi i fondi verranno individuati con l'apposita legge di bilancio.".

Art. 13.
(Integrazione dell'articolo 11 della l.r. 49/1985)

1. Dopo l'articolo 11 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 49, e' inserito il seguente:
"Art. 11 bis. (Osservatorio sulla scolarita' e anagrafe dell'edilizia scolastica)
1. In attuazione dell'articolo ....... della l.r. ........ e' istituito l'Osservatorio sulla scolarita' e anagrafe dell'edilizia scolastica con il compito, tra gli altri, di monitorare l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, attraverso il coinvolgimento dei soggetti istituzionali interessati.
2. Composizione e compiti dell'Osservatorio sono precisati con successiva deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.
3. La presente legge e' sottoposta a verifica di fattibilita', anche in considerazione dei risultati del monitoraggio di cui al comma 1.".

Art. 14.
(Abrogazione dell'articolo 4 della l.r. 49/1985)

1. L'articolo 4 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 49, e' abrogato.