Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge Relazione di accompagnamento


Proposta di legge regionale, n. 7227.

Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 'Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio '.

Presentata da CARACCIOLO GIOVANNI, CONTU MARIO, GIORDANO COSTANTINO, MORICONI ENRICO.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Art. 1.
(Ripopolamenti)

1. Al comma 6, dell' art. 30 della l.r. 70/96 e' soppressa la parola: "prioritariamente".
2. Al comma 9, dell' art. 30 della l.r. 70/96 sono soppresse le parole: "allevamenti nazionali o introdotti dall'estero".
3. Al comma 12, dell'art. 30 della l.r. 70/96 sono soppresse le parole "per scopi venatori".
4. Al comma 12, dell'art. 30 della l.r. 70/96 e' soppressa la lettera b).
5. All'art. 30 della l.r. 70/96 e' aggiunto il seguente comma 15: "I ripopolamenti possono essere effettuati solamente con individui che non abbiano acquisito le abitudini della cattivita'".
6. All'art. 30 della l.r.70/96 e' aggiunto il seguente comma 16: "nella Regione Piemonte, le specie oggetto di ripopolamento sono escluse dal calendario venatorio regionale e quindi dall'attivita' venatoria per venti anni dalla data dell'ultima immissione".
7. All'art. 21 della l.r. 70/96 e' soppresso il comma 3.
8. All'art. 22 della l.r. 70/96 e' aggiunto il seguente comma 7: "La fauna selvatica, puo' essere allevata solo allo stato naturale con esclusione di batterie e stabulari ed ogni individuo deve poter disporre di condizioni ambientali rispettose delle esigenze etologiche della specie".

Art. 2.
(Cinghiali)

1. All'art.22 e' aggiunto il seguente comma 8: "E' sempre vietato l'allevamento, la detenzione, il trasporto, il commercio, l'immissione della specie cinghiale".
2. Al comma 1 dell'art. 44 della l.r. 70/96 e' soppressa la lettera g).
3. Al comma 1 dell'art.59 della l.r. 70/96 e' aggiunta la lettera f) "la legge regionale 9/2000"
4. Al comma 1 dell'art.59 della l.r. 79/96 e' aggiunta la lettera g) "la legge regionale 47/89".

Art. 3.
(Uso dei cani)

1. L'art. 13 della l.r.70/96 e' soppresso e sostituito dal seguente:
Art. 13 "Divieto dell'uso del cane" "L'uso del cane durante l'attivita' venatoria e' vietato".
2.Il comma 4 dell'art. 14 della l.r. 70/96 e' soppresso.
3. All'art. 48 della l.r. 70/96 e' aggiunto il seguente comma 10: "Il cane costituisce mezzo vietato per l'attivita' venatoria".
4. La lettera i) del comma 1 dell'art. 49 della l.r. 70/96 e' soppressa.
5. Alla lettera ee) del comma 1 dell'art. 53 della l.r. 70/96 le parole: "senza il consenso del concessionario" sono soppresse.
6. La lettera ff) del comma 1 dell'art. 53 della l.r. 70/96 e' soppressa.
7. Alla lettera q) dell'art. 53 della l.r. 70/96 sono soppresse le parole: "salvo quanto disposto dall'art. 10, comma 8, lettera e) della legge 157/92".

Art. 4.
(ATC CA)

1. Al comma 1, art. 18 della l.r. 70/96 le parole "diritto privato aventi personalita' giuridica riconosciuta ai sensi del codice civile in considerazione delle finalita' di interesse pubblico perseguite" sono soppresse e sostituite dalle parole "diritto pubblico".
2. Alla lettera c), comma 4 art. 18 della l.r. 70/96 sono soppresse le parole: "aventi residenza nella Provincia".
3. E' soppresso il comma 2 dell'art. 19 della l.r. 70/96 e sostituito dal seguente: "Possono accedere agli ATC e ai CA solo i residenti nella Provincia".
4. All'art. 19 della l.r. 70/96 e' aggiunto il seguente comma 4: "Il cacciatore puo' accedere ad un solo ambito di caccia e l'accesso all'ambito non e' modificabile per almeno sette anni".

Art. 5.
(Oasi di protezione)

1. Al comma 3 dell'art. 9 della l.r. 70/96 sono soppresse le parole: "tenendo conto della particolarita' del territorio correlata all' ATI o CA di cui fa parte".
2. Il comma 5 dell'art. 9 della l.r. 70/96 e' soppresso e cosi' sostituito: "Nelle oasi di protezione sono vietate la catture di fauna selvatica".
3. Al comma 6 dell'art. 9 della l.r. 70/96 le parole "validita' di cinque anni" sono soppresse e sostituite dalle seguenti: "validita' di cinquanta anni".
4. Al comma 2 dell'art. 14 della l.r. 70/96 sono soppresse le parole: "o catturati".
5. All'art. 14 della l.r. 70/96 e' soppresso il comma 3.

Art. 6.
(Dimensioni ATC CA)

1. Al comma 2, art. 16 della l.r. 70/96 le parole "20.000 ettari" e le parole "40.000 ettari" sono soppresse e sostituite rispettivamente dalle parole "1.000 ettari" e "5.000 ettari".

Art. 7.
(Esclusione dei cacciatori dagli interventi di controllo della fauna evitando forme improprie dell'esercizio venatorio)

1. All'art. 29 della l.r. 70/96 le parole "piani di abbattimento" ove compaiono sono sostituite dalle parole "piani di cattura".
2. Al comma 2 dell'art. 29 della l.r. 70/96 le parole: "ricompresi nelle aree interessate dai piani di abbattimento stessi" sono soppresse e sostituite dalle seguenti: "i quali possono operare esclusivamente sul proprio fondo".
3. Il comma 3 dell'art. 29 della l.r. 70/96 e' soppresso e sostituito dal seguente:
"3. il completamento dei piani selettivi relativi agli ungulati e' sospeso al termine della stagione venatoria ed e' escluso dalle operazioni di controllo della fauna di cui al presente articolo".
4. All'art. 29 della l.r. 70/96 dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente comma 6 bis: "6 bis. Eventuali soppressioni di animali di fauna selvatica catturati ai sensi del presente articolo possono essere eseguite esclusivamente da medici veterinari in forma eutanasica senza causare sofferenza agli animali catturati".

Art. 8.
(Recupero di animali feriti)

1. Il comma 14 dell' art.13 della l.r. 70/96 e' soppresso e sostituito dal seguente:
"14. Il recupero di animali feriti a seguito dell'attivita' venatoria puo' essere effettuato con l'ausilio di cani da traccia mantenuti al guinzaglio con la presenza del conduttore e con la presenza di un agente dipendente della Provincia e senza l'utilizzo di armi".
2. All'art. 13 della l.r. 70/96 e' aggiunto il seguente comma 15: "15. Gli animali feriti a seguito dell'attivita' venatoria devono essere curati e possono essere soppressi solo se ritenuti incurabili da medici veterinari, in modo eutanasico senza causare loro sofferenza".

Art. 9.
(La domenica)

1. Al comma 1 dell'art. 47 della l.r. 70/96 sono soppresse le parole: "e domenica".
2. Al comma 2 dell'art. 47 della l.r. 70/96 sia al primo e sia al secondo capoverso, sono soppresse le parole: "e domenica".
3. Al comma 6 dell'art. 47 della l.r. 70/96 dopo le parole "e venerdi'" sono aggiunte le parole : "e domenica".

Art. 10.
(Specie cacciabili e tempi di caccia)

1. Al comma 1, lettera b), dell'art. 44 della l.r. 70/96 sono soppresse le parole : "quaglia (Coturnix coturnix)".
2. Al comma 1, lettera b), dell'art. 44 della l.r. 70/96 sono soppresse le parole: "tortora (Streptopeia turtur)".
3. Al comma 1, lettera b), dell'art. 44 della l.r. 70/96 sono soppresse le parole: "beccaccia (Scolopax rusticola )".
4. Al comma 1 lettera b), dell'art. 44 della l.r. 70/96 sono soppresse le parole: "beccaccino (Gallinago gallinago)".
5. Al comma 1 dell'art. 44 della l.r. e' soppressa la lettera c).
6. Alla lettera d) del comma 1 dell'art. 44 della l.r. 70/96 sono soppresse la parole :"cesena (Turdus pilaris)".
7. Alla lettera d) del comma 1 dell'art. 44 dellal.r. 70/96 sono soppresse le parole: "tordo bottaccio (Turdus philomelos)".
8. Alla lettera d) del comma 1 dell'art. 44 della l.r. 70/96 sono soppresse le parole: "tordo sassello (Turdus iliacus)".
9. Alla lettera d) del comma 1 dell'art. 44 della l.r. 70/96 sono soppresse le parole: "germano reale (Anas platyrhynchos)".
10. Alla lettera d) del comma 1 dell'art. 44 della l.r. 70/96 sono soppresse le parole: "colombaccio (Columba palumbus)".
11. Alla lettera d) del comma 1 dell'art. 44 della l.r. 70/96 sono soppresse le parole: "gazza (Pica pica)".
12. Alla lettera d) del comma 1 dell'art. 44 della l.r. 70/96 sono soppresse le parole: "nonche' la volpe (Vulpes vulpes) secondo piani numerici di prelievo".
13. Alla lettera e) del comma 1 dell'art. 44 della l.r. 70/96 sono soppresse le parole: "pernice bianca (Lagopus mutus)","fagiano di monte (Tetrao tetrix)","coturnice (Alectoris graeca)", "lepre bianca (Lepus timidus)".
14. All'art. 44 della l.r. 70/96 e' soppresso il comma 3.
15. Il comma 5 dell'art. 44 della l.r. 70/96 e' soppresso.
16. Alla lettera d) del comma 1 dell'art. 44 della l.r.70/96 le parole "31 gennaio" sono soppresse e sostituite dalle parole "30 novembre".
17. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 44 della l.r. 70/96 le parole: "31 dicembre" sono soppresse e sostituite dalle parole: "30 novembre".
18. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 44 della l.r. 70/96 le parole: "15 dicembre sono soppresse" e sostituite dalle seguenti: "30 novembre".
19. Il comma 5 dell'art. 47 della l.r. 70/96 e' soppresso.
20. Il comma 4 dell'art. 47 della l.r. 70/96 e' soppresso e sostituito dal seguente: "Conformemente da quanto indicato dal calendario venatorio di cui all'art. 45 la caccia e' consentita dall'alba al tramonto".

Art. 11.
(La vigilanza)

1. Al comma 9 dell'art. 51 della l.r. 70/96 dopo le parole "guardia venatoria volontaria" sono aggiunte le parole: "o di guardia volontaria di polizia rurale".
2. All'art. 51 della l.r. 70/96 il comma 5 e' soppresso e sostituito dal seguente:
"5. Gli Enti e le associazioni di cui all'art. 27, comma 1, lettera b) della legge 157/92 promuovono corsi di preparazione ed aggiornamento per gli agenti di vigilanza".
3. All'art. 51 della l.r. 70/96 il comma 6 e' soppresso e sostituito dal seguente:
"6. La Giunta regionale rilascia l'attestato di idoneita' allo svolgimento della vigilanza venatoria per coloro che abbiano superato apposito esame".
4. All'art. 51 della l.r. 70/96 e' aggiunto il seguente comma 6 bis:
"6 bis. La Giunta regionale definisce i programmi d'esame, la Commissione d'esame e garantisce lo svolgimento con cadenza quadrimestrale delle prove d'esame per coloro che abbiano frequentato i corsi di cui al comma 5 del presente articolo".
5. All'art. 51 della l.r. 70/96 e' aggiunto il seguente comma 9 bis:
"9 bis. Le guardie di cui al comma 3 dell'art. 37 della legge 157/92 esercitano la vigilanza sull'applicazione delle leggi in materia di caccia e non necessitano dell'attestato di idoneita' di cui al presente articolo".
6. All'art. 51 della l.r. 70/96 e' aggiunto il seguente comma 11:
"11. Nei luoghi ammessi all'esercizio venatorio, anche di proprieta' privata, non puo' essere interdetto l'accesso agli addetti alla vigilanza venatoria".

Art. 12.
(Abolizione delle aziende agrituristicovenatorie)

1. All'art. 20 della l.r. 70/96 dal titolo dell'articolo sono soppresse le parole: "ed aziende agri-turistico-venatorie".
2. Al comma 1 dell'art. 20 della L.R 70/96 sono soppresse le parole: "ed aziende agri-turistico-venatorie".
3. All'art. 20 della L,R. 70/96 sono soppressi i commi 3, 4, 5.
4. Al comma 6 dell'art. 20 della l.r. 70/96 sono soppresse le parole: "e delle aziende agri-tiristico-venatorie".
5. Al comma 8 della L.R 70/96 sono soppresse le parole: "e nelle aziende agri-turistico-venatorie".
6. Al comma 9 dell'art. 20 della l.r.70/96 sono soppresse le parole: "e nelle aziende agri-turistico-venatorie".
7. Al comma 10 dell'art. 20 della l.r. 70/96 sono soppresse le parole: "e le aziende agri-turistico-venatorie".