Consiglio regionale
del Piemonte




Relazione alla Proposta di legge regionale n. 227.

Modificazioni alla Legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 'Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio '



La Legge regionale 4.09.1996 n. 70 ad oltre quattro anni dalla sua entrata in vigore, necessita, sulla base dell'esperienza maturata, di modifiche significative ai fini della migliore applicazione dei principi di tutela della fauna selvatica fissati dalla Legge-quadro nazionale 11 febbraio 1992, n. 157.
Le proposte che qui si avanzano sono coerenti con il dettato normativo della Legge-quadro nazionale, anzi in alcuni casi tendono a recuperare situazioni al limite della legalita' costituzionale e a risalire margini sufficienti perche' il prelievo venatorio non incida eccessivamente sugli equilibri naturali.
Nella rivisitazione complessiva della legge si e' cercato di limitare gli interventi di modifica ai punti piu' significativi, sui quali si e' verificata una ampia convergenza di indicazione di correzione ed integrazione cosi' da non alterare l'impianto complessivo della legge regionale 70/96.
Il Progetto di legge si propone il raggiungimento di obiettivi qualificanti, supportati da una visione del "problema caccia" razionale, equilibrata e scientifica.
Tutto questo in una realta' regionale dove non possono essere certo dimenticate le vicende del referendum regionale del 1988 e il successivo risultato del referendum nazionale del 1990 (oltre il 50% di votanti ed oltre il 90% di SI all'abolizione dell'attivita' venatoria) che indicano una maggioritaria presenza di cittadini piemontesi contrari allo svolgimento di questa attivita'.
Come non puo' essere dimenticata la crescita culturale della popolazione che presta sempre maggiore attenzione alle necessita' delle altre specie viventi e a quelle degli "altri animali" in particolare.
Il contenimento poi della caccia entro i limiti informati da rigorosi criteri scientifici e' richiesto dalla intera comunita' scientifica europea.
Le specie di animali nell'Europa di oggi appartengono sempre meno ai capricci delle popolazioni locali e sempre di piu' alla ricchezza collettiva del nostro continente ... e non solo.
Obiettivi specifici della proposta di legge sono:
Articolo 1. Ripopolamenti
- Vietare i ripopolamenti "per i fini venatori" e "pronta caccia" che sono causa di gravi dissesti negli equilibri ecologici e di gravi sofferenze negli animali che spesso muoiono di stenti o predati perche' incapaci di sopravvivere nell'ambiente naturale.
- Restituire ai ripopolamenti una essenziale funzione ecologica e biologica. Dare applicazione effettiva al dettato dell'art. 727 del Codice Penale che vieta "l'abbandono di animali, che abbiano acquisito le abitudini della cattivita'".
- Le specie oggetto di ripopolamento devono essere sottratte all'attivita' venatoria per un ampio margine di anni che individuiamo nel numero di venti. I ripopolamenti dovranno essere eseguiti, ove veramente necessari, con animali non provenienti dalla cattivita'.
Articolo 2. Cinghiali
- Si individua nel divieto della detenzione, dell'allevamento, del trasporto e del commercio di cinghiali, l'unico mezzo per impedire le continue illegali liberazioni di animali che causano danni all'agricoltura; su questa proposta, vi e' ampia convergenza anche delle associazioni agricole.
- L'unica figura interessata alla presenza massiccia di cinghiali sul territorio e' il cacciatore.
- Vietare, la caccia al cinghiale e' inoltre un provvedimento collegato e necessario volto a disincentivare la richiesta di presenza sul territorio: se non sara' piu' immesso illegalmente il cinghiale ritornera' ai limiti fisiologici che aveva negli anni settanta, quando i cacciatori non avevano ancora iniziato a lanciarlo. Contestualmente le presenze elevate dell'animale e i danni consistenti arrecati all'agricoltura possono essere risolti con le catture degli stessi, come attualmente la legge consente.
- Sparare ai cinghiali, e' molto pericoloso per la pubblica incolumita', perche' animali feriti potrebbero diventare potenzialmente pericolosi, le battute di caccia al cinghiale sono poi particolarmente devastanti per l'altra fauna selvatica e per la tranquillita' dei cittadini comuni. Il maggior numero di incidenti di caccia avviene in Italia a causa della caccia al cinghiale, che viene svolta con la partecipazione di comitive a volte composte da decine di cacciatori.
Articolo 3. Uso dei cani
- L'uso dei cani nell'attivita' venatoria e' crudele e determina un grave squilibrio nelle forze in campo.
- I cani poi, spesso, non inseguono solo la fauna oggetto del prelievo venatorio, ma causano disturbo a tutta la restante fauna , anche quella protetta.
- Spesso i cani vengono smarriti e vanno ad incrementare il fenomeno del randagismo che determina, oltre alla sofferenza per gli animali abbandonati, anche danni considerevoli alle attivita' umane ed agli equilibri ambientali.
- Paesi europei piu' evoluti stanno abolendo la caccia con l'uso dei cani.
- Si propone il divieto dell'uso dei cani nell'attivita' venatoria.
Articolo 4. Atc - CA
- La trasformazione degli ATC e dei CA in soggetti di diritto pubblico, e' l'esigenza non rinviabile e richiesta da tutte le associazioni ambientaliste, l'attuale collocazione degli organismi di gestione tra i soggetti di diritto privato determina confusione e mancanza di trasparenza.
- D'altra parte questi organismi devono gestire una proprieta' dello Stato, quale e' la fauna selvatica.
- L'attuale collocazione determina il giustificato rifiuto di alcune Prefetture a consentire agli ATC e ai CA lo svolgimento di mansioni di vigilanza in quanto si verificherebbe la situazione del controllato che si controlla!
- Questo inconveniente potrebbe essere superato inquadrando questi comitati di gestione tra i soggetti di diritto pubblico.
Articolo 5. Oasi di protezione
- La legge nazionale esclude che la gestione delle oasi di protezione della fauna possa essere affidata ai CA e agli ATC .
- La proposta mira a riconoscere il dettato della legge dello Stato.
Articolo 6. Dimensione ATC e CA
- La riduzione della superficie di ATC e CA riveste criteri scientifici ed e' auspicata dallo stesso INFS che individua in 5.000 ettari l'estensione massima per questi territori contro gli attuali 40.000.
- Ridurre le dimensioni di questi ambiti significa legare di piu' il cacciatore al territorio obbligandolo a optare per un solo ambito di caccia e ad escludere tutti i cacciatori provenienti da altre Regioni.
Articolo 7. Esclusione dei cacciatori dagli interventi di controllo della fauna evitando forme improprie dell'esercizio venatorio
- E' ormai invalsa l'abitudine delle Province di autorizzare abbattimenti di fauna selvatica anche oltre la fine della stagione venatoria definendo questi interventi come necessari a tutelare le colture agrarie.
- Gli abbattimenti sono vietati dalla legge nazionale in presenza di soluzioni alternative incruente.
- Quando poi non fosse possibile altra soluzione che rispetti la vita degli animali gli interventi di controllo dovranno avvenire attraverso la cattura e la soppressione eutanasica ad opera di medici veterinari.
- La norma proposta ripristina il dettato della Legge-quadro nazionale e restituisce certezza di diritto.
Articolo 8. Recupero degli animali feriti
- Gli animali feriti a seguito dell'attivita' venatoria, dal momento che rivestono lo status di bene indisponibile dello Stato, devono essere recuperati e curati, ma non soppressi.
- Solo se incurabili puo' essere concessa la soppressione, che pero' deve avvenire esclusivamente ad opera di medici veterinari ed in modo eutanasico senza causare ulteriori sofferenze agli animali.
Articolo 9. Domenica
- Gia' il referendum regionale del 1988, evitato con l'emanazione di una "legge-truffa", proponeva il divieto di caccia la domenica.
- In autunno, quando le giornate sono ancora miti, le campagne e i boschi sono meta di cercatori di funghi, di escursionisti, di amanti della natura e di semplici cittadini. La maggioranza dei cittadini non va a caccia ed e' quindi giusto che l'unico giorno festivo settimanale sia riservato allo svago all'aria aperta senza il continuo timore di una fucilata.
- Ogni stagione venatoria riporta incidenti di caccia con vittime innocenti.
- La presente proposta abolisce quindi la Domenica dalle giornate venatorie.
Articolo 10 riduzione delle specie cacciabili e dei tempi di prelievo
- Diverse specie sono in Piemonte a grave rischio di estinzione, se non gia' estinte: gallo forcello, coturnice, starna, pernice rossa, pernice bianca. Di alcune poi non esistono censimenti come la lepre variabile, la volpe e tutti i migratori.
- Si propone di vietare la caccia notturna (un'ora prima del sorgere del sole ed un'ora dopo il tramonto) in quanto il cacciatore non e' in grado di vedere a cosa spara e spesso a causa della scarsa visibilita' deve anche abbandonare la preda che non riesce a recuperare.
- I periodi di abbattimento per ciascuna specie devono essere uguali su tutto il territorio regionale per evitare strumentali ed incontrollabili ampliamenti temporali della attivita' venatoria.
- Le anticipate aperture dell'attivita' venatoria contrastano con altre esigenze di fruizione del territorio e della salvaguardia delle colture agricole.
Articolo 11. La vigilanza
- La legge nazionale prevede che le associazioni ambientaliste, agricole e venatorie esercitino poteri di controllo sul rispetto delle norme che regolano la caccia per mezzo di guardie volontarie, diverse norme rendono difficile e ostacolano l'esercizio di questo potere di controllo.
- Si propone ad esempio che in tutte la aree ove si svolge l'attivita' venatoria, ancorche' private, non possa essere interdetto l'ingresso ai soggetti deputati dalle legge alla vigilanza. Sembra cosa ovvia, ma purtroppo oggi diverse aziende faunistico venatorie private oppongono resistenza all'ingresso, affinche' gli addetti alla vigilanza possano entrare a controllare il territorio.
- Anche la preparazione delle guardie volontarie all'espletamento delle funzioni di vigilanza merita di essere semplificato.
Articolo 12. Abolizione delle aziende agri-turistico-venatorie
- Le aziende agri-turistico-venatorie introdotte dalla L.R. 70/96 e non presenti nel nostro antecedente ordinamento regionale costituiscono la deteriore espressione del consumismo venatorio.
- Nulla di naturale e di contatto con la natura vi e' nell'uccisione come nel "tiro a volo" di animali che non sono in grado nemmeno di fuggire.
- L'esercizio dell'attivita' venatoria in queste strutture costituisce palese violazione del dettato dell'art. 727 del Codice Penale che vieta l'abbandono di animali che abbiano acquisito le abitudini della cattivita' e che vieta contro di essi atti di crudelta'.