Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge Relazione di accompagnamento


Disegno di legge regionale, n. 7224.

Norme per la gestione dei rifiuti.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Capo I. Disposizioni generali

Art. 1.
(Finalita' della legge)

1. La presente legge ha le finalita':
a) di disciplinare, in conformita' ai principi del diritto comunitario, in attuazione dell'articolo 1 decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/ CEE sui rifiuti, 91/689/ CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/ CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), la gestione e la riduzione dei rifiuti, secondo criteri e modalita' ispirati da un corretto rapporto tra costi e benefici;
b) di fornire gli strumenti normativi di redazione e di attuazione del piano regionale e dei programmi provinciali.
2. Per il conseguimento delle finalita' di cui alla presente legge la Regione promuove iniziative ed azioni nei confronti di soggetti pubblici e privati, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente legge.
3. Le presenti disposizioni garantiscono l'ordinato svolgimento delle funzioni dei soggetti istituzionalmente preposti, nell'ambito di una programmazione integrata e coordinata, in coerenza con le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), alla legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed enti locali, in attuazione del Capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59) , alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali) ed alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ').

Capo II. Sistema regionale delle competenze e strumenti di programmazione

Art. 2.
(Competenze della Regione)

1. Nell'ambito della proprie competenze, in coerenza con le disposizioni della l.r. 44/2000, la Regione provvede:
a) all'attivita' di programmazione, ivi compresa l'approvazione del piano regionale di gestione dei rifiuti e dei piani per la bonifica di aree inquinate;
b) all'aggiornamento sistematico dell'andamento della produzione e della gestione dei rifiuti sul territorio piemontese;
c) alla regolamentazione delle attivita' di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, mediante l'adozione di procedure, di direttive, di indirizzi e criteri, anche ad integrazione di quelli emanati dallo Stato e di obblighi e divieti per l'esercizio delle funzioni attribuite agli enti locali e per l'attivita' di controllo;
d) alla promozione della gestione integrata dei rifiuti al fine di ottimizzare il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, nonche' all'incentivazione della riduzione della produzione dei rifiuti ed all'utilizzo di beni prodotti con rifiuti recuperabili;
e) all'adozione del regolamento tipo relativo alla gestione dei rifiuti urbani da adottarsi da parte dei Comuni ai sensi dell'articolo 21, comma 2 del d.lgs. 22/1997, previsto dall'articolo 4;
f) alla definizione degli schemi di convenzione e di statuto da adottarsi da parte dei Comuni e dei Consorzi di bacino, per lo svolgimento delle competenze a livello di bacino e ambito territoriale ottimale;
g) alla stipulazione di appositi accordi di programma o convenzioni con altre Regioni al fine di autorizzare, in via eccezionale, lo smaltimento di rifiuti urbani prodotti in Piemonte in altre Regioni e viceversa, nonche' alla stipulazione di appositi accordi di programma, convenzioni ed intese con soggetti pubblici e privati indirizzati al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1;
h) alla verifica della rispondenza dei programmi provinciali ai principi ed agli obiettivi del piano regionale ed alla eventuale presa d'atto di cui all'articolo 6, comma 6;
i) all'esercizio del potere sostitutivo nei confronti degli enti locali, in base al dettato dell'articolo 14 della l.r. 34/1998 e degli articoli 23, comma 5, e 27, comma 7, del d.lgs. 22/1997.
j) all'attivazione di consulenze per approfondimenti tecnico scientifici finalizzati all'ottimizzazione della gestione dei rifiuti,
k) alla concessione di contributi ed incentivi a soggetti pubblici per la realizzazione ed il completamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani secondo quanto stabilito dalla programmazione regionale e provinciale nonche' alla concessione di contributi ed incentivi a soggetti privati per la riduzione della produzione dei rifiuti speciali, nell'ambito del ciclo produttivo, e per la loro valorizzazione;
l) alla concessione di contributi ai Consorzi di bacino, di cui all'articolo11, comma 1, che, per la gestione dei servizi previsti all'articolo 10 comma 1, utilizzano le cooperative sociali
m) alla concessione di contributi finalizzati alla riduzione dello smaltimento dei fanghi in discarica, ai sensi dell'articolo 3, comma 27 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e della legge regionale 3 luglio 1996, n. 39 (Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Attuazione della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Delega alle Province);
n) alla definizione di criteri, modalita', obblighi, termini e procedure per la presentazione e l'utilizzo delle garanzie finanziarie per il corretto svolgimento delle attivita' di smaltimento dei rifiuti, di recupero dei rifiuti con procedura ordinaria, nonche' di recupero con procedura semplificata;
o) alla definizione del quantitativo minimo annuo di carta riciclata che le amministrazioni pubbliche devono utilizzare, nonche' alla concessione di incentivi per l'utilizzo della carta riciclata;
p) alla promozione a livello regionale di attivita' educative, interventi di formazione, attivita' di divulgazione e sensibilizzazione, tenuto conto delle necessita' esistenti sul territorio e con gli obiettivi di diffondere una corretta informazione sui problemi e sulle soluzioni in materia di rifiuti e di sviluppare la cultura della riduzione e del recupero dei rifiuti stessi;
2. Le competenze di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o) e p) sono esercitate dalla Giunta regionale.
3. La Giunta regionale per la concessione dei contributi ed incentivi in campo ambientale puo' avvalersi degli enti strumentali regionali e delle societa' a partecipazione regionale.

Art. 3.
(Competenze delle Province)

1. Nell'ambito delle loro competenze, in coerenza con le disposizioni della l.r. 44/2000, le Province provvedono:
a) all'adozione dei programmi provinciali di gestione dei rifiuti, di seguito denominati programmi provinciali, sulla base del piano regionale e secondo le modalita' stabilite dall'articolo 6;
b) al coordinamento delle forme di associazione tra i soggetti preposti alla realizzazione del sistema integrato di gestione dei rifiuti;
c) alla verifica dell'attuazione del programma provinciale;
d) al controllo periodico su tutte le attivita' di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni del d.lgs. 22/1997;
e) alla verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33 del d.lgs. 22/1997;
f) all'individuazione all'interno del programma provinciale, sentiti i Comuni, delle zone idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, con indicazioni plurime per ogni tipo di impianto, nonche' delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, sulla base del piano territoriale di coordinamento di cui al d.lgs. 267/2000, ove gia' adottato, e dei criteri del piano regionale;
g) all'iscrizione delle imprese ed enti sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33 del d.lgs. 22/1997 ed ai relativi controlli;
h) all'approvazione dei progetti ed al rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione di impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti, nonche' al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti previsti dagli articoli 27, 28 e 29 del d.lgs. 22/1997;
i) al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95 (Attuazione delle direttive n. 75/439/ CEE e n. 87/101/ CEE relative alla eliminazione degli oli usati);
j) all'esercizio del potere sostitutivo, nel caso di inerzia dei Comuni, dei consorzi di Comuni, delle Comunita' montane e dei consorzi di bacino, per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 11, commi 1, 3, 5, 7, 8 e 13 ed all'articolo 12, comma 3;
k) all'emanazione dei provvedimenti di rinnovo, di diffida, di sospensione e di revoca delle autorizzazioni all'esercizio di cui all'articolo 28 del d.lgs. 22/1997;
l) al rilascio delle autorizzazioni e dei provvedimenti di diffida, sospensione, revoca, rinnovo all'utilizzazione in agricoltura dei fanghi derivanti dalla depurazione delle acque di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (Attuazione della direttiva n. 86/278/ CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura), nonche' al ricevimento dei registri di carico e scarico di cui all'articolo 14, comma 2 del d.lgs. 99/1992, ed alla trasmissione alla Regione delle informazioni necessarie per gli adempimenti di cui all'articolo 6, comma 5 del d.lgs. 99/1992;
m) al rilascio dei provvedimenti per il trasporto transfrontaliero dei rifiuti in conformita' al regolamento CE 259/1993 ed ai sensi dell'articolo 16, comma 4, lettera a) del d.lgs. 22/1997 e delle disposizioni attuative nazionali e regionali e all'invio periodico alla Regione dei dati relativi al quantitativo di rifiuti per cui e' stato richiesto il movimento transfrontaliero di rifiuti e del quantitativo effettivamente trasportato sia in entrata che in uscita dall'Italia;
n) ad assicurare la gestione unitaria dei rifiuti urbani prodotti nel territorio di propria competenza ed a gestire le situazioni di emergenza trovando soluzioni prioritariamente all'interno del medesimo, adottando a tal fine ogni provvedimento necessario, e solo in seconda priorita', facendo riferimento ad impianti localizzati in altre province piemontesi e/o in altre regioni;
o) a trasmettere alla Regione le informazioni ed i dati relativi alle autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero ed alle iscrizioni per il recupero con procedure semplificate, nonche' i dati relativi alle autorizzazioni per l'utilizzo dei fanghi in agricoltura secondo le indicazioni regionali;
p) alla promozione a livello provinciale di attivita' educative, interventi di formazione, attivita' di divulgazione e sensibilizzazione, tenuto conto delle necessita' esistenti sul territorio e con gli obiettivi di diffondere una corretta informazione sui problemi e sulle soluzioni in materia di rifiuti e di sviluppare la cultura della riduzione e del recupero dei rifiuti stessi.
2. Le autorizzazioni vengono rilasciate nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, della l.r. 44/2000.
3. Nel caso di servizi aventi un territorio di utenza sovraprovinciale, le funzioni di organizzazione sono svolte di concerto tra le province interessate.

Art. 4.
(Competenze dei Comuni)

1. Nell'ambito delle loro competenze, in coerenza con le disposizioni della l.r. 44/2000, i Comuni provvedono:
a) ad assicurare la gestione dei rifiuti urbani in forma associata attraverso il consorziamento obbligatorio previsto dall'articolo 11.
b) ad approvare il regolamento di cui all'articolo 21 del d.lgs. 22/1997 contenente:
1) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi di gestione dei rifiuti urbani;
2) le modalita' del servizio di raccolta, anche tenendo conto dell'abbattimento delle barriere architettoniche, e di trasporto dei rifiuti urbani;
3) le modalita' atte a garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti urbani;
4) le disposizioni atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
5) le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con le altre frazioni merceologiche, fissando obiettivi di qualita';
6) l'assimilazione per quantita' e qualita' dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati dallo Stato ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d), del d.lgs. 22/1997.
2. Il regolamento di cui al comma 1, lettera b), integrativo del regolamento comunale di igiene, e' predisposto dai Comuni sulla base di un regolamento tipo adottato dalla Regione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).
3. I Comuni e/o i Consorzi di bacino sono tenuti a fornire alla Regione ed alle Province le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani, con espresso riferimento alla produzione dei rifiuti per Comune ed alla percentuale di raccolta differenziata raggiunta, secondo i criteri e le modalita' stabilite dalla Giunta regionale.

Art. 5.
(Piano regionale di gestione dei rifiuti e modalita' di approvazione)

1. Il piano regionale definisce per il territorio regionale i criteri e le modalita' per l'esercizio delle attivita'' di programmazione relative alla gestione dei rifiuti.
2. Il piano regionale, oltre a quanto prescritto dall'articolo 22 del d.lgs. 22/1997, contiene:
a) l'indicazione della produzione attuale dei rifiuti, la situazione e le previsioni della raccolta differenziata, le potenzialita' di recupero e smaltimento soddisfatte e le stime previsionali future dei rifiuti da recuperare e smaltire;
b) la definizione di azioni coordinate di governo degli enti pubblici territoriali in materia di gestione dei rifiuti;
c) la previsione ed il coordinamento di sistemi integrati di gestione dei rifiuti adeguati alle realta' territoriali per i diversi flussi di produzione dei rifiuti;
d) l'indicazione delle caratteristiche qualitative dei rifiuti;
e) le indicazioni metodologiche per l'articolazione del sistema e tecnologiche per la realizzazione degli impianti;
f) gli obiettivi qualitativi e quantitativi della programmazione regionale per il recupero e per lo smaltimento;
g) la previsione dei fabbisogni degli impianti e degli interventi necessari per il completamento del sistema di gestione dei rifiuti;
h) l'articolazione territoriale per la realizzazione dei sistemi integrati di gestione dei rifiuti.
3. Costituisce parte integrante del piano regionale di gestione dei rifiuti il Piano di bonifica delle aree inquinate in base a quanto previsto dall'articolo 22, comma 5 del d.lgs. 22/1997 e dalla legge regionale 7 aprile 2000, n. 42 (Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, da ultimo modificato dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426). Approvazione del Piano regionale di bonifica delle aree inquinate. Abrogazione della legge regionale 28 agosto 1995, n. 71).
4. Le disposizioni del piano regionale sono vincolanti per i comuni, le province e gli altri enti pubblici, nonche' per i concessionari o affidatari dei pubblici servizi e per i soggetti privati.
5. La Giunta regionale, in attuazione dell'articolo 22, comma 1, del d.lgs. 22/1997, sentita la Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali istituita dalla l.r. 34/1998, adotta il progetto di piano regionale per la gestione dei rifiuti e lo propone al Consiglio regionale.
6. Il Consiglio regionale provvede all'approvazione del piano regionale, che entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
7. Il piano regionale e' sottoposto ad aggiornamento almeno ogni cinque anni seguendo lo stesso procedimento di cui ai commi 5 e 6. Le modifiche e gli adeguamenti conseguenti all'evoluzione normativa sono effettuati con provvedimento della Giunta regionale, sentita la Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali istituita dalla l.r. 34/1998.
8. I contenuti del piano regionale mantengono la loro validita' senza limite di tempo fino a che non sono modificati dagli aggiornamenti del piano stesso.

Art. 6.
(Programma provinciale di gestione dei rifiuti e modalita' di approvazione)

1. I programmi provinciali, raccordati con il piano territoriale di coordinamento ai sensi dell'articolo 57 del d.lgs. 112/1998, hanno l'obiettivo di attuare le indicazioni ed i criteri stabiliti dal Piano regionale e di consentire la realizzazione dei dettami del medesimo mediante l'individuazione di concrete ed operative linee di intervento.
2. I programmi provinciali contengono:
a) l'articolazione del territorio provinciale in bacini idonei alla gestione dei rifiuti, fermo restando la delimitazione dell'Ambito Territoriale Ottimale equivalente al territorio provinciale;
b) l'individuazione delle zone idonee per la localizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento di rifiuti urbani;
c) l'individuazione delle aree non idonee per la localizzazione di impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti;
d) la localizzazione di massima delle strutture necessarie al completamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani e la localizzazione di massima degli impianti di smaltimento dei rifiuti speciali;
e) la precisazione dei tempi e delle modalita' operative per la realizzazione degli impianti preposti al sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani sulla base degli obiettivi previsti dalla programmazione.
3. Le disposizioni del programma provinciale sono vincolanti per i comuni e gli altri enti pubblici nonche' per i concessionari o affidatari dei servizi pubblici e per i soggetti privati.
4. La provincia adotta il progetto del programma provinciale entro 1 anno dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del piano regionale.
5. Entro novanta giorni dalla ricezione del programma provinciale trasmesso dalla provincia, la Giunta regionale verifica la conformita' del programma alle disposizioni della presente legge e del piano regionale. Il programma provinciale acquisisce efficacia decorso il termine di 90 giorni dalla trasmissione alla Giunta regionale salvo quanto disposto al comma 6.
6. Nel caso di mancata conformita' del programma provinciale al piano regionale la Giunta regionale invita la Provincia ad adeguare il medesimo entro un congruo termine. Qualora il programma provinciale risulti ulteriormente difforme la Giunta regionale, ove le motivazioni risultino fondate, prende atto del programma provinciale con proprio provvedimento che costituisce aggiornamento del piano regionale. Nel caso in cui le motivazioni di conferma del programma provinciale da parte della Provincia risultino inadeguate, la Giunta regionale puo' prendere atto del programma provinciale, modificandolo nelle parti difformi. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, il programma provinciale acquisisce efficacia solo a seguito della presa d'atto, in tutto o in parte, ad opera della Giunta regionale.
7. Il programma provinciale e' sottoposto ad aggiornamento in seguito alla variazione del piano regionale e, comunque, puo' essere sottoposto in ogni tempo a modificazioni, seguendo lo stesso procedimento di cui ai commi 4, 5 e 6.
8. I contenuti del programma provinciale hanno validita' senza limite di tempo fino a che non sono modificati dagli aggiornamenti del programma stesso.

Art. 7.
(Gestione delle informazioni sui rifiuti e raccordo con gli enti locali)

1. Al fine del corretto svolgimento da parte della Regione delle funzioni di indirizzo, coordinamento e di costante monitoraggio del territorio relativamente alla gestione dei rifiuti, necessarie per l'adozione di una efficace programmazione regionale, cosi' come previsto dagli articoli 19 e 22 del d.lgs. 22/1997, la Giunta regionale definisce e promuove il raccordo tra i sistemi informativi ambientali, ai sensi degli articoli 10 e 35, comma 1, lettera b), della l.r. 44/2000.
2. La Regione e gli Enti locali operano secondo principi di concertazione e di coordinamento e sono tenuti a fornirsi, a richiesta o periodicamente, informazioni, dati statistici e ogni altro elemento utile allo svolgimento delle funzioni di rispettiva competenza.

Capo III. Sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani

Art. 8.
(Definizione del sistema integrato di gestione)

1. Per sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani si intende il sistema di gestione comprendente i rifiuti urbani, i rifiuti speciali assimilati agli urbani che usufruiscono del pubblico servizio, i rifiuti prodotti dalla depurazione delle acque reflue urbane ed i rifiuti non pericolosi prodotti da attivita' di recupero e smaltimento di rifiuti urbani.
2. L'attivita' di gestione dei rifiuti urbani e' realizzata mediante un sistema integrato di gestione, articolato su base territoriale provinciale, di seguito denominato "Sistema integrato di gestione".
3. Il sistema integrato di gestione e' il complesso delle attivita', degli interventi e delle strutture tra loro interconnessi, che, organizzate secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicita', permettono di ottimizzare, in termini di minore impatto ambientale, le operazioni di conferimento, raccolta, raccolta differenziata, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani.
4. Il sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani si basa su:
a) conferimenti separati e raccolte differenziate;
b) strutture di servizio a supporto della raccolte, delle raccolte differenziate, dei conferimenti separati e del trasporto, nonche' alla rimozione dei rifiuti di cui all'articolo 14 del d.lgs. 2271997;
c) recupero dei rifiuti secondo le priorita' stabilite dall'articolo 4, comma 2, del d.lgs. 22/1997, compresa la termovalorizzazione;
d) smaltimento dei rifiuti.
5. Nell'ambito del sistema integrato di gestione, le attivita', le strutture e gli impianti di cui al comma 3 sono realizzati e gestiti in modo strettamente correlato, privilegiando il recupero; la discarica deve costituire la fase finale del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani da collocarsi a valle dei conferimenti separati, delle raccolte differenziate, del recupero, della valorizzazione e dell'incenerimento dei rifiuti.
6. Ulteriori principi tecnici, organizzativi ed impiantistici del sistema integrato di gestione sono definiti dalla Giunta regionale.

Art. 9.
(Articolazione territoriale del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani)

1. La gestione dei servizi dei rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 23 del d.lgs. 22/1997, avviene in ambiti territoriali ottimali coincidenti con i territori di ciascuna Provincia piemontese.
2. Gli ambiti territoriali ottimali sono rispettivamente suddivisi in uno o piu' bacini, cosi' come individuati dai programmi provinciali ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera a), al fine di ottimizzare la realizzazione e la gestione del sistema integrato dei rifiuti urbani.
3. I Comuni ricompresi nei bacini facenti parte del medesimo ambito territoriale ottimale, coordinati dalla provincia ai sensi dell'articolo 23 del d.lgs. 22/1997, assicurano l'organizzazione, la realizzazione e la gestione, in forma associata, dei servizi preposti al funzionamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani.
4. Previo accordo tra la Regione e le Province interessate e' possibile, per documentate esigenze di carattere territoriale, organizzativo e di logistica degli impianti esistenti o da realizzare, delimitare gli ambiti territoriali ottimali in modo non coincidente con i confini amministrativi delle Province.

Art. 10.
(Servizi di bacino e di ambito)

1. Nei bacini sono svolti secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicita' i seguenti servizi di gestione dei rifiuti urbani:
a) realizzazione e gestione in forma integrata dei conferimenti separati, della raccolta differenziata, della raccolta e del trasporto;
b) realizzazione e gestione delle strutture al servizio della raccolta differenziata e dei conferimenti separati, della raccolta e del trasporto;
c) il conferimento agli impianti tecnologici ed alle discariche.
2. Negli ambiti territoriali ottimali sono svolti secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicita' i seguenti servizi di gestione dei rifiuti urbani:
a) realizzazione e gestione degli impianti tecnologici di recupero e smaltimento dei rifiuti, ivi comprese le discariche.

Art. 11.
(Organizzazione delle attivita' di bacino)

1. I Comuni appartenenti allo stesso bacino assicurano l'organizzazione in forma associata dei servizi, di cui all'articolo 10, comma 1, di raccolta e trasporto, di realizzazione e gestione delle strutture al servizio della raccolta differenziata e dei conferimenti separati e di gestione del trasporto e del conferimento agli impianti tecnologici, , attraverso Consorzi obbligatori costituiti ai sensi dell'articolo 31 del d. lgs. 267/2000, denominati "Consorzi di bacino".
2. Lo schema di convenzione per il consorziamento obbligatorio a livello di bacino e lo schema del relativo statuto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) sono definiti dalla Giunta regionale con proprio provvedimento entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. I Comuni sono tenuti a consorziarsi, adottando la convenzione e lo statuto di cui al comma 2, entro sei mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, dello schema tipo di convenzione e statuto, ovvero i consorzi di bacino gia' costituiti sono tenuti ad adeguare i propri statuti e la propria convenzione entro sei mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte dello schema tipo di convenzione e statuto.
4. Le Province, ai sensi dell'articolo 23, comma 5 del d.lgs. 22/1997, coordinano il consorziamento obbligatorio di cui al comma 1.
5. Il Consorzio di bacino provvede al governo ed al coordinamento per l'organizzazione dei servizi di cui all'articolo 10, comma 1, secondo le modalita' previste dalla convenzione.
6. Per l'espletamento delle proprie funzioni il Consorzio puo' avvalersi degli uffici dei Comuni aderenti al bacino, messi a disposizione a tale fine.
7. In seguito alla stipulazione della convenzione il Consorzio di bacino svolge le funzioni di governo per assicurare la realizzazione dei servizi attribuiti al bacino secondo i criteri previsti nella convenzione stessa.
8. L'attivita' di gestione operativa dei servizi di competenza del Consorzio di bacino e' svolta nelle forme previste dall'articolo 113 del d.lgs. 267/2000.
9. Gli organi del Consorzio di bacino sono:
a) l'Assemblea composta dai Sindaci, o suoi delegati, dei Comuni ricadenti nel medesimo bacino;
b) Il Consiglio di Amministrazione, cui compete la rappresentanza istituzionale e legale, composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, eletti dall'Assemblea;
c) il Presidente;
d) il Direttore, con responsabilita' organizzativa e gestionale della struttura operativa a livello di bacino.
10. La rappresentanza in seno all'Assemblea spetta ai sindaci dei comuni partecipanti al bacino, o agli assessori delegati, ed e' determinata nella convenzione.
11. Le modalita' di organizzazione del consorzio sono determinate dallo statuto di cui al comma 2.
12. Il consorzio di bacino redige ed approva, entro centottanta giorni dalla costituzione, il programma pluriennale degli interventi, contenente anche le modalita' per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata di ogni singolo Comune al fine del raggiungimento per l'intero bacino delle percentuali previste dall'articolo 24 del d.lgs. 22/1997, dal Piano regionale di gestione dei rifiuti e dal programma provinciale.
13. La concessione di eventuali contributi da parte della Regione per la realizzazione del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani e' subordinata all'approvazione del programma pluriennale.
14. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 3, la Provincia competente per territorio provvede, previa diffida, in via sostitutiva, a costituire il consorzio di bacino nominandone gli organi ed approvando il relativo statuto (integrato con gli elementi fondamentali contenuti nello schema tipo di convenzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e).
15. La Giunta regionale adotta ulteriori disposizioni e prescrizioni per la modalita' di realizzazione e gestione dei servizi e degli impianti.

Art. 12.
(Organizzazione delle attivita' di ambito territoriale ottimale)

1. L'organizzazione del sistema integrato dei rifiuti urbani a livello di ambito territoriale ottimale, in forma associata , e' assicurata dalla Provincia attraverso i Consorzi di bacino.
2. Le Province coordinano la cooperazione obbligatoria dei Consorzi di bacino appartenenti allo stesso ambito territoriale ottimale.
3. Entro sei mesi dalla loro costituzione, i Consorzi di bacino sono tenuti ad adottare la convenzione secondo lo schema di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f) al fine di:
a) provvedere al governo ed al coordinamento dei servizi di cui all'articolo 10 comma 2 sulla base dei programmi provinciali;
b) provvedere alla realizzazione degli interventi previsti dal programma provinciale o individuano i soggetti cui affidare la realizzazione;
c) provvedere ad individuare i criteri per la determinazione della tariffa di cui all'articolo 49 del d.lgs. 22/1997, da applicare a livello di ambito territoriale ottimale.
4. Nel caso in cui nell'ambito territoriale ottimale sia stato individuato un solo bacino le funzioni
di cui ai commi 1, 2 e 3 sono svolte dal Consorzio di bacino.
5. L'attivita' di gestione operativa di cui all'articolo10 comma 2 e' assicurata dai Consorzi di bacino in cui sono localizzati gli impianti nelle forme previste all'articolo 113 del d.lgs. 267/2000.
6. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 3 la Provincia, ai fini della cooperazione obbligatoria dei consorzi di bacino, provvede, previa diffida nei confronti del consorzio o dei consorzi di bacino inadempienti, ad adottare, in via sostitutiva, la necessaria convenzione
7. Nel caso di inerzia dei consorzi tra di loro convenzionati ai fini dello svolgimento delle funzioni in forma associata di cui al comma 3, la Provincia, previa diffida, provvede direttamente anche tramite un commissario ad acta a garantire il governo della gestione dei rifiuti a livello di ATO .

Art. 13.
(Obiettivi di raccolta differenziata)

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui all'articolo 24 del d.lgs. 22/1997 e del piano regionale, la Giunta regionale individua le modalita' e le categorie di rifiuti che devono essere raccolti e/o conferiti in modo differenziato.
2. La Giunta regionale stabilisce, nelle more dell'emanazione di un metodo di calcolo omogeneo a livello nazionale, il metodo normalizzato per il calcolo delle percentuali di raccolta differenziata al fine di accertare il raggiungimento in ogni singolo Comune e in ciascun bacino degli obiettivi stabiliti dall'articolo 24 del d.lgs. 22/1997 e dal piano regionale.
3. I consorzi di bacino trasmettono annualmente i dati relativi alla percentuale di raccolta differenziata raggiunta nell'anno precedente sulla base del metodo di calcolo di cui al comma 2.
4. Il tributo per il deposito in discarica dei rifiuti di cui alla l. 549/1995, e' applicato nella misura massima prevista nel caso in cui:
a) non vengano raggiunti, a livello di comune, gli obiettivi di raccolta differenziata previsti dal d.lgs. 22/1997 e dal piano regionale;
b) i consorzi di bacino non forniscano i dati richiesti per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata.
5. Nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata da parte di Comuni che hanno una produzione media pro capite di rifiuti inferiore di almeno il 35 per cento rispetto alla media regionale, dovuta anche a pratiche di riduzione di rifiuti alla fonte, non si applica l'aumento del tributo per il deposito in discarica dei rifiuti di cui al comma 4.
6. Per disincentivare ulteriormente lo smaltimento in discarica dei rifiuti, la Giunta regionale, nei casi previsti dal comma 4 puo' ulteriormente aumentare il tributo per il deposito in discarica dei rifiuti mediante l'utilizzo del coefficiente di correzione di cui all'articolo 3, comma 29, della l. 549/1995 per le finalita' stabilite dall'articolo 24 del d.lgs. 22/1997.

Art. 14.
(Smaltimento dei rifiuti nell'ambito del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani)

1. Nelle strutture di servizio, negli impianti tecnologici e nelle discariche di prima categoria operanti o individuate sul territorio piemontese nell'ambito del sistema integrato di gestione di cui al Capo III e' vietato effettuare operazioni di smaltimento di rifiuti di qualunque tipologia provenienti da altre regioni.
2. Il divieto di cui al comma 1 e' derogabile, solo a seguito di specifici accordi regionali di reciprocita'.

Capo IV. Disposizioni sulla gestione dei rifiuti speciali provenienti da attivita' produttive, commerciali e di servizi

Art. 15.
(Organizzazione della gestione dei rifiuti speciali)

1. La gestione dei rifiuti speciali di cui all'articolo 7, comma 3, lettere a), b) c), d), e) f) e g) del d.lgs. 22/1997, ad esclusione dei rifiuti assimilati agli urbani, dei rifiuti prodotti dalla depurazione delle acque reflue urbane e dei rifiuti prodotti dalle attivita' di recupero e smaltimento di rifiuti urbani, si basa sulla riduzione della produzione, sull'invio al recupero, sulla diminuzione della pericolosita' ed ottimizzazione delle fasi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento e sui seguenti principi generali:
a) le soluzioni impiantistiche devono garantire l'autonomia di smaltimento dei rifiuti prodotti a livello regionale;
b) la gestione dei rifiuti speciali deve essere organizzata sulla base di impianti, ivi comprese le discariche, realizzati anche come centri polifunzionali, nei quali possono essere previste piu'' forme di trattamento;
c) le discariche costituiscono la fase finale del sistema di gestione dei rifiuti speciali da collocarsi a valle dei processi di trattamento, ove necessari, finalizzati a ridurre la pericolosita' dei rifiuti e a consentire una piu' corretta gestione delle discariche stesse.
2. Il piano regionale contiene la definizione delle necessita' e delle tipologie degli impianti e delle discariche per la gestione dei rifiuti speciali. Nell'ambito del piano regionale le discariche definite con il termine 2SP sono da intendersi discariche realizzate e gestite secondo quanto stabilito al punto 4.2.3.3, della delibera del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984, relativo alle discariche di seconda categoria tipo C, nonche' secondo eventuali ulteriori prescrizioni inerenti, in particolare, le caratteristiche dei rifiuti ammessi.
3. In attuazione dei principi di cui al comma 1, la gestione dei rifiuti speciali prodotti nelle strutture sanitarie deve soddisfare le seguenti priorita':
a) i rifiuti speciali assimilati agli urbani sono raccolti dal servizio pubblico nell'ambito delle raccolte differenziate organizzate dallo stesso;
b) la raccolta, il deposito ed il trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi, in cui e' prevalente il rischio infettivo, devono essere gestiti secondo modalita' distinte da quelle degli altri rifiuti speciali prodotti.
4. I principi organizzativi e gestionali dello smaltimento dei rifiuti speciali prodotti nelle strutture sanitarie, il numero di impianti, la loro potenzialita' ed il loro bacino d'utenza, le indicazioni per la raccolta differenziata sono definiti nel piano regionale e nei programmi provinciali.
5. In attuazione dei principi di cui al comma 1, per la realizzazione di opere pubbliche, la giunta regionale promuove l'utilizzo dei materiali inerti provenienti da attivita' di recupero e riciclaggio di rifiuti nonche' un minor ricorso alle risorse naturali
6. La Giunta regionale, sulla base dei principi di cui ai precedenti commi adotta le disposizioni e prescrizioni tecniche per l'organizzazione della gestione dei rifiuti speciali.

Capo V. Contributi a favore di comuni e province e obblighi dei gestori

Art. 16.
(Contributi a favore di comuni e province e obblighi dei gestori)

1. I soggetti che gestiscono impianti di smaltimento di rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani sono obbligati, oltre al rispetto di quanto previsto dalla presente legge e dalle disposizioni approvate dalla Giunta regionale, a corrispondere, fin dal momento dell'entrata in vigore della presente legge, ai Comuni sedi degli impianti un contributo minimo annuo di lire dieci per ogni chilogrammo di rifiuto sottoposto, nell'anno, alle operazioni di smaltimento.
2. I soggetti che gestiscono impianti di smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi sono obbligati, oltre al rispetto di quanto previsto dalla presente legge e dalle disposizioni approvate dalla Giunta regionale, a corrispondere, fin dal momento dell'entrata in vigore della presente legge, ai Comuni sedi degli impianti un contributo minimo annuo di lire dieci per ogni chilogrammo di rifiuto sottoposto, nell'anno, alle operazioni di smaltimento, fatta esclusione per i rifiuti speciali inerti.
3. I soggetti che gestiscono impianti di recupero di rifiuti urbani, speciali assimilati agli urbani e speciali non pericolosi, sono obbligati, oltre al rispetto di quanto previsto dalla presente legge e dalle disposizioni approvate dalla Giunta regionale, a corrispondere, fin dal momento dell'entrata in vigore della presente legge, ai Comuni sedi degli impianti un contributo minimo annuo di lire dieci per ogni chilogrammo di rifiuto sottoposto, nell'anno, alle operazioni di recupero, limitatamente ai seguenti impianti:
a) impianti di compostaggio,
b) impianti dedicati al recupero energetico,
c) impianti di produzione di CDR ,
d) impianti di digestione anaerobica,
e) impianti di pirolisi e gassificazione e relativo recupero energetico.
4. I soggetti che gestiscono impianti di recupero di rifiuti speciali pericolosi, sono obbligati, oltre al rispetto di quanto previsto dalla presente legge e dalle disposizioni approvate dalla Giunta regionale, a corrispondere, fin dal momento dell'entrata in vigore della presente legge, ai Comuni sedi degli impianti un contributo minimo annuo di lire dieci per ogni chilogrammo di rifiuto sottoposto, nell'anno, alle operazioni di recupero.
5. La misura minima dei contributi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 , previo accordo con i gestori dei succitati impianti, puo' essere aumentata e puo' essere destinata parzialmente o totalmente a favore dei Comuni limitrofi alla sede di ubicazione degli impianti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, dei Comuni interessati dall'aumento del traffico veicolare conseguente all'attivazione degli impianti nonche' dei Comuni nei quali si evidenzino criticita' a causa dell'attivazione dei suddetti impianti.
6. I gestori di impianti di incenerimento e discarica di rifiuti urbani e di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, fatta esclusione per i rifiuti speciali inerti, sono tenuti a corrispondere, fin dal momento dell'entrata in vigore della presente legge, alla Provincia sede dell'impianto un contributo annuo di lire cinque per ogni chilogrammo di rifiuto sottoposto, nell'anno, alle succitate operazioni di recupero e di smaltimento.
7. Le Province destinano prioritariamente le somme introitate ai sensi del comma 6 del presente articolo al completamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani.
8. La Giunta regionale puo' incrementare la misura dei contributi di cui ai commi 1 e 2 in relazione alle diverse esigenze territoriali e a seguito di specifiche criticita' ambientali o per sottoporre la medesima misura a rivalutazione secondo l'indice ISTAT del costo della vita.
9. I contributi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo sono versati dai gestori degli impianti, rispettivamente ai Comuni ed alle Province territorialmente competenti, entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di smaltimento dei rifiuti.

Capo VI. Regime sanzionatorio

Art. 17.
(Sistema sanzionatorio)

1. Per i casi di contravvenzione ai divieti e agli obblighi previsti dalle disposizioni della presente legge e dalle prescrizioni e criteri tecnici emanati in attuazione della presente legge si applicano le sanzioni amministrative da lire 5 milioni a lire 20 milioni.
2. L'irrogazione delle sanzioni e' di competenza delle province secondo le norme e i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 50, comma 1 del d.lgs. 22/1997, per le quali e' competente il Comune.
3. I proventi delle sanzioni sono incamerate dalle Province ad eccezione di quelli riguardanti l'articolo 50, comma 1 del d.lgs. 22/1997 che spettano ai Comuni.

Capo VII. Disposizioni finanziarie, transitorie e finali

Art. 18.
(Norme finanziarie)

1. Per l'attuazione della presente legge sono confermati i seguenti capitoli e i relativi stanziamenti iscritti sul bilancio regionale per l'anno 2000 e sul pluriennale 2000-2002 nello stato di previsione della spesa:
a) capitolo 15237 "Erogazione di somme per l'espletamento delle funzioni sostitutive";
b) capitolo 15240 "Istituzione di borse di studio per l'attuazione della legge regionale riguardante norme per la riduzione, il riutilizzo e lo smaltimento dei rifiuti";
c) capitolo 15310 "Contributi per la gestione del sistema integrato di smaltimento dei rifiuti";
d) capitolo 15630 "Incentivi a favore di Comuni per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata definiti dal piano regionale di gestione dei rifiuti";
e) capitolo 5700 "Oneri conseguenti all'organizzazione della raccolta della carta da macero prodotta dalla Regione e da altri Enti pubblici territoriali";
f) capitolo 26936 "Contributi per investimenti per il sistema integrato di smaltimento dei rifiuti".
2. Sono altresi' confermati gli stanziamenti dei seguenti capitoli, la cui denominazione e' cosi' modificata:
a) capitolo 15236 "Oneri per approfondimenti tecnico scientifici finalizzati all'ottimizzazione della gestione dei rifiuti" da utilizzare in deroga all'articolo 11 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 6 (Norme relative allo svolgimento di collaborazioni nell'ambito dell'attivita' dell'amministrazione regionale)
b) capitolo 15620 "Concorso nelle spese sostenute dalle province per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di smaltimento dei rifiuti";
c) capitolo 26982 "Contributi in annualita' per iniziative finalizzate alla realizzazione ed al completamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani";
d) capitolo 27035 "Contributi per investimenti a favore di cooperative sociali per il recupero dei rifiuti".
3. L'autorizzazione ex articolo 27 del d.lgs. 22/1997 e' soggetta agli oneri dell'articolo 52 della legge regionale 6 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), da corrispondere al Comune sede dell'impianto.
4. Le spese sostenute dalla Provincia per i poteri sostitutivi sono a carico degli enti inadempienti.

Art. 19.
(Termini, modalita' di adeguamento e norme transitorie)

1. In assenza dei programmi provinciali di gestione dei rifiuti i bacini di cui all'articolo 9, comma 2, sono quelli individuati dal Piano regionale di gestione dei rifiuti.
2. Nelle more del consorziamento obbligatorio dei comuni di cui all'articolo 11, il governo della gestione dei rifiuti per l'organizzazione dei servizi di cui all'articolo 10, comma 1, spetta alle societa' e alle aziende consortili con funzione di gestione dei rifiuti.
3. Nelle more dell'associazione dei consorzi di bacino il governo della gestione dei rifiuti per l'organizzazione dei servizi di cui all'articolo 10, comma 2, spetta alla Provincia.
4. I consorzi di bacino, le societa' e le aziende consortili, le aziende speciali pubbliche e le Comunita' montane di cui alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 59 (Norme per la riduzione, il riutilizzo e lo smaltimento dei rifiuti) ed al piano regionale di gestione dei rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 30 luglio 1997, n. 439-11546, qualora provvedano direttamente alla gestione operativa dei rifiuti urbani, possono continuare a svolgere le attivita' di cui all'articolo 10, comma 1, secondo i criteri stabiliti dal Consorzio di bacino e con le modalita' previste dal d. lgs. 267/2000.
5. I consorzi di bacino, le societa' e le aziende consortili, le aziende speciali pubbliche e le Comunita' Montane di cui alla l.r. 59/1995 ed al piano regionale di gestione dei rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 30 luglio 1997, n. 439-11546, qualora provvedano direttamente alla gestione operativa dei rifiuti urbani, possono continuare a svolgere le attivita' di cui all'articolo 10, comma 2, secondo i criteri stabiliti dall'associazione dei consorzi di bacino e con le modalita' previste dal d.lgs. 267/2000.

Art. 20.
(Abrogazione di norme regionali)

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) legge regionale 13 aprile 1995, n. 59, (Norme per la riduzione, il riutilizzo e lo smaltimento dei rifiuti);
b) legge regionale 26 maggio 1997, n. 26 (Primo adeguamento al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e proroga dei termini dell'articolo 18, comma 4, della legge regionale 13 aprile 1995, n. 59);
c) legge regionale 17 aprile 1990, n. 30, (Utilizzo di carta riciclata e recupero di carta da macero nella Regione Piemonte).