Consiglio regionale
del Piemonte




Relazione al Disegno di legge regionale n. 224.

Norme per la gestione dei rifiuti



1. Introduzione
La Regione Piemonte in attuazione del D.P.R. 915/82, nel 95 ha emanato la legge reg. n. 59, con lo scopo di riordinare la normativa in materia di rifiuti. Tale legge prevede la realizzazione di sistemi integrati per lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti, con un'articolazione territoriale in bacini all'interno dei quali, in linea di massima, deve essere raggiunta l'autosufficienza impiantistica, per soddisfare il fabbisogno di smaltimento del bacino.
Inoltre con la suddetta legge e' stata prevista la predisposizione del piano regionale e dei programmi provinciali di smaltimento dei rifiuti nonche' la delega alle province di alcune competenze autorizzative che lo Stato aveva attribuito alle Regioni.
Nel febbraio del 97 e' stato emanato il D. lgs 22, che cambia sostanzialmente il quadro normativo di riferimento, abrogando il D.P.R. 915/82 e le altre norme in materia di rifiuti.
Il D. lgs 22/97, legge quadro sui rifiuti, riordina la normativa in materia, definendo i seguenti obiettivi:
- riduzione della produzione dei rifiuti;
- incentivazione del recupero dei rifiuti;
- sviluppo della raccolta differenziata;
- smaltimento tramite tecnologie idonee;
- conferimento in discarica solo per rifiuti trattati;
- autosufficienza regionale di smaltimento per i rifiuti urbani.
Lo stesso decreto peraltro ridefinisce le competenze degli enti locali in materia di rifiuti.
Per dare attuazione al D. lgs 22/97 e' quindi necessario adeguare la normativa regionale di settore.
2. Finalita' della legge
Il disegno di legge "Norme per la gestione dei rifiuti", in attuazione al D. lgs 22/97, ha la finalita' di disciplinare in modo organico ed integrato la gestione dei rifiuti.
In particolare il presente DDL intende:
- riorganizzare le competenze della Regione e degli Enti locali alla luce del D. lgs 22/97, della legge regionale 44/2000 e del D. lgs 18/8/2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- consentire, nelle more dell'emanazione della legge di modifica degli artt. 113 e 114 del DLGS 267/2000 (gia' artt. 22 e 23 della l. 142/90),e nel corso della fase transitoria conseguente alla approvazione della modifica stessa, l'organizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti all'interno di coordinate coerenti con la disciplina comunitaria in materia di servizi pubblici locali e forme di gestione;
- definire i contenuti del piano regionale e dei programmi provinciali di gestione dei rifiuti e le modalita' della loro approvazione;
- definire le modalita' di raccordo delle informazioni tra gli enti locali;
- incentivare il recupero e la valorizzazione dei rifiuti individuando la discarica come l'ultima fase dello smaltimento;
- visto l'obiettivo di raggiungere l'autosufficienza di smaltimento regionale per i rifiuti urbani, definire l'organizzazione del sistema integrato dei rifiuti urbani, individuando le attivita' di bacino e di ambito territoriale ottimale, nonche' separando le funzioni di governo e coordinamento per l'organizzazione dei servizi, dalla gestione operativa dei servizi stessi;
- definire obiettivi di raccolta differenziata;
- prevedere contributi per la realizzazione del sistema integrato dei rifiuti urbani;
3. Esame dell'articolato
Capo I - Disposizioni generali
Art. 1.
Definisce le finalita' della legge che sono quelle di disciplinare la riduzione della produzione dei rifiuti e la gestione dei rifiuti in conformita' alle direttive comunitarie ed in attuazione del D. lgs 22/ 97.
Capo II - Sistema regionale delle competenze e strumenti di programmazione
Art. 2.
Definisce le competenze della Regione, nell'ambito di quanto stabilito dalla legge regionale 44/2000.
In particolare rimangono di competenza della Regione le attivita' di programmazione e di regolamentazione della gestione dei rifiuti, mediante l'adozione del piano regionale e di direttive e criteri tecnici anche ad integrazione con quelli emanati dallo Stato. Tra le competenze della Regione e' prevista la concessione di contributi per la riduzione dei rifiuti e il completamento del sistema integrato dei rifiuti urbani.
Art. .3
Definisce le competenze delle Province, nell'ambito di quanto stabilito dalla legge regionale 44/2000.
In particolare sono attribuite alle province le funzioni amministrative concernenti la programmazione, l'organizzazione e il controllo della gestione dei rifiuti a livello provinciale, le funzioni autorizzative in materia di rifiuti e di olii usati, compreso il rilascio dei provvedimenti per il trasporto transfrontaliero di rifiuti.
Art. 4.
Definisce le competenze dei comuni, nell'ambito della legge regionale 44/2000.
Art. 5.
Definisce i contenuti del piano regionale di gestione dei rifiuti e le modalita' di approvazione.
Art. 6.
Definisce i contenuti dei programmi provinciali di gestione dei rifiuti e le modalita' della loro approvazione.
Art.7.
Definisce le modalita' di gestione delle informazioni e di raccordo con gli enti locali.
Capo III - Sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani
Artt. 8 - 9 - 10 - 11 -12
E' previsto che l'attivita' di gestione dei rifiuti urbani sia realizzata tramite un sistema integrato, articolato su base provinciale, costituito da un complesso di attivita' e di interventi tra di loro interconnessi che organizzati secondo criteri di efficacia e di efficienza permettono di ottimizzare le operazioni di raccolta, raccolte differenziate, recupero e smaltimento dei rifiuti.
E' previsto che la gestione dei rifiuti urbani avvenga in ambiti territoriali ottimali ( A.T.O ), coincidenti con i territori delle province piemontesi. Gli A.T.O. sono inoltre suddivisi in uno o piu' bacini.
Nei bacini vengono svolti i seguenti servizi:
a) realizzazione e gestione in forma integrata dei conferimenti separati, della raccolta differenziata, della raccolta e del trasporto;
b) realizzazione e gestione delle strutture al servizio della raccolta differenziata e dei conferimenti separati, della raccolta e del trasporto;
c) il conferimento agli impianti tecnologici ed alle discariche.
Negli A.T.O vengono svolti i seguenti servizi:
d) realizzazione e gestione degli impianti tecnologici di recupero e smaltimento dei rifiuti, ivi comprese le discariche.
I comuni facenti parte dello stesso bacino assicurano l'organizzazione in forma associata dei servizi, attraverso le forme obbligatorie previste dal D. lgs 267/2000.
Il consorzio di Bacino provvede al governo ed al coordinamento dei servizi di competenza del bacino, mentre l'attivita' di gestione operativa dei servizi di bacino viene svolta nei modi previsti dal D. lgs 267/2000.
Con il coordinamento della provincia competente per territorio, i consorzi di bacino facenti parte dello stesso A.T.O. , cooperano obbligatoriamente per provvedere al governo ed al coordinamento dei servizi di A.T.O. , mentre l'attivita' di gestione operativa dei servizi di A.T.O. viene svolta nei modi previsti dal D. lgs 267/2000.
Art. 13.
Si prevede che in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata previsti dal D. lgs 22/97, il tributo per il deposito in discarica dei rifiuti (ecotassa) sia applicato nella misura massima.
Art. 14.
Considerate le finalita' di autosufficienza regionale stabilite dal D. lgs 22/97, per cio' che riguarda lo smaltimento dei rifiuti urbani, questo articolo prevede il divieto di smaltimento in impianti piemontesi di rifiuti prodotti in altre regioni salvo specifici accordo regionali di reciprocita'.
Capo IV - Disposizioni sulla gestione dei rifiuti speciali provenienti da attivita' produttive, commerciali e di servizi
Art. 15
Vengono definite le modalita' della organizzazione della gestione dei rifiuti speciali prevedendo:
- la riduzione dei rifiuti alla produzione;
- la gestione dei rifiuti speciali in piattaforme polifunzionali;
- le discariche come fase finale del ciclo dei rifiuti trattati o inerti;
- criteri per lo smaltimento dei rifiuti sanitari.
Capo V - Contributi a favore di comuni e province e obblighi dei gestori
Art. 16
Ai Comuni sedi di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali, pericolosi e non, e' dovuto dai gestori degli stessi un contributo annuo minimo di l. 10 per ogni Kg di rifiuto trattato.
Alle Province sedi di impianti di incenerimento e discarica di rifiuti urbani, speciali, pericolosi e non, ad esclusione dei rifiuti inerti, e' dovuto dai gestori degli stessi un contributo annuo minimo di l. 5 per ogni Kg di rifiuto trattato.
Le Province destinano tali somme prioritariamente alla realizzazione del sistema integrato di smaltimento dei rifiuti urbani.
Capo VI - Regime sanzionatorio
Art. 17.
Per i casi di mancato rispetto della presente legge e delle prescrizioni emanate in attuazione della stessa sono previste sanzioni amministrative da 5 a 20 milioni.
Capo VII - Disposizioni finanziarie, transitorie e finali
Art. 18
Prevede i capitoli necessari per la gestione della legge
In particolare il cap. 15620 concorso nelle spese sostenute dalle province per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di smaltimento rifiuti viene mantenuto fino al momento in cui diventera' operativa la legge reg. 44/2000 relativamente al trasferimento delle risorse
Art. 19.
In attesa della costituzione dei Consorzi di bacino il governo della gestione dei servizi di bacino e' effettuata dalle societa' e dalle aziende consortili con funzione di gestione dei rifiuti.
In attesa della costituzione dell'associazione dei Consorzi di bacino il governo della gestione dei servizi di A.T.O. e' effettuata dalle Province.
La gestione operativa dei servizi di bacino e di A.T.O. e svolta secondo le modalita' previste dal Dlgs 267/2000.
Art. 20.
Questo articolo abroga la legge regionale 59/95, la legge regionale 26/97 e la legge regionale 30/90.