Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge Relazione di accompagnamento


Disegno di legge regionale, n. 7223.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 marzo 1990, n. 12: Nuove norme in materia di aree protette (Parchi naturali, aree attrezzate, zone di preparco, zone di salvaguardia).

Art. 1, 2, 3, 4, 5

Art. 1.

1. Il comma 25 dell'articolo 9 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 (Nuove norme in materia di aree protette), e' abrogato.

Art. 2.

1. L'articolo 14 bis della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 e' abrogato.

Art. 3.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 e' inserito il seguente:
"1 bis. Al vicepresidente spetta un'indennita' di carica corrispondente alla meta' dell'indennita' facente capo al presidente dell'Ente".
2. Il comma 2 bis dell'articolo 15 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 e' abrogato.

Art. 4.

1. Dopo il comma 8 dell'articolo 17 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 sono inseriti i seguenti:
"8 bis. Negli Enti di gestione privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di direttore dell'Ente, cosi' come previste dall'articolo 4, commi 2 e 3 della legge regionale 23 gennaio 1989, n. 14 (Adeguamento delle piante organiche del personale degli Enti di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali regionali), e dall'articolo 22 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale) , sono assunte da un funzionario inquadrato nella categoria D, individuato dalla Giunta esecutiva.
8 ter. Il personale degli Enti di gestione delle Aree protette regionali puo' svolgere attivita' di protezione civile in occasione di eventi calamitosi, anche al di fuori del territorio gestito dall'ente stesso, su richiesta delle autorita' preposte al coordinamento delle operazioni.".

Art. 5.

1. Al comma 1 dell'articolo 41 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 le parole: "31 gennaio" sono sostituite dalle parole: "31 marzo".