Consiglio regionale
del Piemonte




Relazione al Disegno di legge regionale n. 223.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 marzo 1990, n. 12: Nuove norme in materia di aree protette (Parchi naturali, aree attrezzate, zone di preparco, zone di salvagurdia)



Il presente D.D.L. interviene su alcuni aspetti normati dalla legge quadro delle Aree protette regionali. Questi sono: la modifica delle condizioni di designazione dei rappresentanti delle Associazioni Ambientaliste da nominare in seno ai Consigli Direttivi degli Enti di Gestione (art. 1), l'abrogazione del Collegio dei Revisori dei Conti delle Aree Protette regionali (art. 2), la variazione dell'indennita' di carica facente capo ai vicepresidenti degli Enti di Gestione (art. 3, comma 1), l'ampliamento delle competenze facenti capo ai funzionari apicali degli Enti di Gestione in caso di assenza del dirigente e possibilita' per i dipendenti degli Enti di Gestione di svolgere funzioni di protezione civile (art. 4), ed infine la modifica del termine per la presentazione da parte degli Enti di Gestione della relazione annuale (art. 5)
I) Attualmente la designazione dei membri rappresentanti delle Associazioni ambientaliste e delle Organizzazioni professionali agricole, previsti nei Consigli direttivi degli Enti di gestione delle Aree protette regionali avviene, per esplicita disposizione di legge, tra i residenti nei Comuni facenti parte del territorio interessato dall'Area protetta.
Il Disegno di legge qui proposto abroga il comma 25 dell'art. 9 della L.R. 22 marzo 1990, n.12, laddove stabilisce appunto tale condizione vincolante per i rappresentanti delle Associazioni ambientaliste e delle Organizzazioni professionali agricole.
Tale norma e' stata oggetto di richiesta di modifica da parte delle Associazioni ambientaliste con nota del 25 novembre 1999, indirizzata al Presidente della Giunta Regionale, perche' ritenuta discriminante ed incostituzionale.
La previsione dell'obbligo di residenza nei Comuni interessati nasceva dalla volonta' di garantire un rapporto diretto tra gli Enti gestori dei Parchi e le istanze locali. L'esperienza maturata in questi 10 anni porta a ritenere che tale vincolo non sia piu' necessario, ma che anzi potrebbe limitare la capacita' propositiva e la rappresentativita' delle istanze ambientalistiche e del mondo agricolo. In particolare si ritiene che le istanze ambientali siano un fatto culturale di vasta scala e come tali possano trovare la migliore manifestazione in seno ai Consigli Direttivi degli Enti di gestione mediante nomine di rappresentanti non necessariamente locali.
L'abrogazione della norma in oggetto consentira' comunque alle Associazioni ambientaliste ed alle Organizzazioni agricole di designare i propri rappresentanti individuandoli sia in sede locale sia in ambito piu' vasto.
II) L'art. 2 del DDL abroga l'art. 14 bis della l.r. 12/90. Si ritiene infatti che la funzione del Collegio dei Revisori dei Conti per gli Enti di Gestione, possa essere attualmente svolta nell'ambito dei controlli interni della P.A. previsti dal D.lgs. 286/99 e pertanto attuato dagli uffici e dalle strutture regionali esistenti dotate di tale competenze. Questa valutazione e' anche conseguente al processo di semplificazione e snellimento delle procedure che la Regione ha avviato con la l.r. 7 agosto 2000, n. 47 che prevede l'approvazione dei bilanci di previsione e di assestamento degli Enti di Gestione dei Parchi mediante provvedimento di Giunta, anziche' con legge regionale. Si sottolinea infatti come la valutazione dei documenti contabili nell'ambito dell'iter procedurale di approvazione degli stessi, contribuisca ad abbreviare ulteriormente i tempi necessari a rendere operanti tali strumenti.
III) La scelta di stabilire una nuova indennita' di carica da corrispondere al vice-presidente degli Enti di Gestione nella misura della meta' dell'indennita' facente capo al Presidente nasce, oltre che da un'esigenza di uniformita' rispetto alla normativa stabilita per le Aree Protette nazionali che contiene una disposizione di tal natura, anche dal tentativo di riconoscere un ruolo importante di tale figura sottolineato gia' dalla legge quadro delle aree protette regionali, che spesso nei fatti svolge una parte fondamentale nella gestione dell'Ente.
IV) Attualmente, dei 29 Enti di gestione delle Aree protette regionali, uno e' privo di figura dirigenziale perche' non prevista nelle dotazioni organiche (Ente di gestione del Bosco della Partecipanza di Trino) mentre in altri 9 Enti altri manca tale figura in quanto non sono state rilasciate fino ad oggi le autorizzazioni alla copertura dei posti o debbono ancora essere espletati i relativi concorsi. In tali Enti pertanto tutti gli atti aventi rilevanza esterna ed in particolare tutte le attribuzioni che l'art. 22 della L.R. 51/97 assegna alla Dirigenza, devono essere assunti dagli Organi politici. Tale fatto determina una situazione anomala ed in contrasto con le piu' recenti disposizioni statali e regionali in merito alla separazione di competenze e di ruoli tra Organi di direzione politica e personale dell'Ente.
La modifica introdotta dall'art. 4 del presente D.D.L. pertanto consentira' anche agli Enti di gestione che non siano dotati di dirigente di attuare compiutamente la necessaria separazione tra atti di indirizzo politico ed atti di gestione, attribuendo ai funzionari apicali inquadrati in categoria D, in deroga all'art. 22 della L.R 51/97, le competenze ivi previste per i dirigenti.
Si sottolinea come una analoga deroga sia gia' stata espressamente prevista nell'ordinamento delle autonomie locali, limitatamente ai Comuni, con l'introduzione del comma 3 bis dell'articolo 2 della legge 16 giugno 1988, n.191, che ha modificato l'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
Attualmente il personale delle Aree protette non e' inserito ufficialmente all'interno di strutture preposte alla protezione civile o in protocolli di intervento in caso di calamita' naturali, ne' il mansionario prevede esplicitamente tali funzioni al di fuori dell'area di competenza.
L'articolo consente pertanto al personale tecnico e di vigilanza ed ai mezzi in dotazione agli Enti di Gestione di partecipare, in caso di eventi eccezionali, ad operazioni di protezione civile su richiesta e sotto il coordinamento delle autorita' preposte. Tale esplicita previsione di legge tutela inoltre sotto il profilo assicurativo il personale che opera al di fuori dei confini del territorio vincolato.
V) Si propone di modificare il termine per la presentazione della relazione annuale da parte degli Enti di gestione, che attualmente e' fissato al 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui la relazione si riferisce. Il nuovo termine proposto e' il 31 marzo, in quanto a tale data gli Enti sono in grado di utilizzare i dati del conto consuntivo, anche se non formalmente approvato. La disponibilita' dei dati da consuntivo consente agli Enti di fornire informazioni fondate su dati certi di spesa nei vari settori di attivita'.