Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge Relazione di accompagnamento


Proposta di legge regionale, n. 7208.

Norme tecniche ed interventi finanziari per favorire l'autonomia e la vita di relazione delle persone disabili attraverso l'accessibilita' ambientale.

Presentata da CARACCIOLO GIOVANNI, CHIEZZI GIUSEPPE, CONTU MARIO, DI BENEDETTO ALESSANDRO, GIORDANO COSTANTINO, MORICONI ENRICO, PAPANDREA ROCCO, PLACIDO ROBERTO, SUINO MARISA, TOMATIS VINCENZO.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Titolo I. Disposizioni generali

Art. 1.
(Finalita')

1. La Regione Piemonte promuove iniziative ed interventi atti a garantire l'accessibilita', l'adattabilita' e la visitabilita' degli edifici pubblici e privati, nonche' degli spazi pubblici e privati aperti al pubblico, quali condizioni essenziali per favorire la vita di relazione e la partecipazione alle attivita' sociali e lavorative da parte delle persone con ridotta o gravemente impedita funzione motoria o sensoriale.
2. Per le definizioni di accessibilita', visitabilita' e adattabilita' si fa riferimento al D.M. LL.PP. 14/6/1989 n. 236 e s.m.i. .

Art. 2.
(Interventi)

1. Le finalita' di cui all'art. 1 sono perseguite, in particolare, mediante:
1) la promozione di attivita' di sensibilizzazione, informazione e formazione mirate alla rimozione degli ostacoli di ordine culturale che impediscono la piena partecipazione sociale delle persone con ridotta o gravemente impedita funzione motoria o sensoriale;
2) la disciplina edilizia delle nuove costruzioni, degli interventi di ristrutturazione ed altre attivita' edilizie e di ogni spazio aperto al pubblico;
3) la pianificazione degli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche;
4) gli interventi finanziari per l'eliminazione delle barriere architettoniche dagli edifici pubblici e privati aperti al pubblico, nonche' dagli spazi aperti al pubblico;
5) gli interventi finanziari per l'eliminazione delle barriere architettoniche dagli edifici privati.

Titolo II. Disposizioni edilizie

Art. 3.
(Progetti relativi alla costruzione di nuovi spazi ed edifici ovvero agli interventi edilizi su spazi ed edifici)

1. Le norme della presente legge, nonche' tutte quelle vigenti in tema di accessibilita' e barriere architettoniche prevalgono sulle disposizioni contenute nei regolamenti comunali e sulle norme tecniche dei piani e programmi urbanistici contrastanti con esse, fino all'adeguamento degli stessi.
2. La Giunta regionale predispone ed approva, sentito il Comitato Tecnico di cui all'articolo 13 comma 4 e sentite le Commissioni consiliari competenti in materia, entro quattro mesi dell'approvazione della presente legge, un apposito Regolamento tecnico di attuazione della medesima, con valore di atto amministrativo avente lo scopo di definire ulteriori prescrizioni tecniche e procedurali a specificazione di quelle indicate nel testo presente.
3. La mancata approvazione del Regolamento non esime l'Amministrazione regionale e gli Enti delegati dall'obbligo di attuare, per quanto di competenza e nei tempi previsti, gli adempimenti definiti nella presente legge.

Art. 4.
(Approvazione dei progetti e verifiche)

1. E' competenza degli Enti preposti al controllo dell'attivita' urbanistica ed edilizia verificare la reale accessibilita', adattabilita', e visitabilita' di spazi ed edifici pubblici e privati nel rispetto della vigente normativa.
2. Al fine di poter procedere ad un piu' approfondito e competente esame dei progetti, finalizzato alla non costruzione ed eliminazione delle barriere architettoniche, gli Enti di cui al comma 1. possono richiedere la consulenza di professionisti specificamente competenti e dei servizi messi a disposizione dal Comitato tecnico di cui al successivo art. 13 comma 4.

Art. 5.
(Oneri di urbanizzazione)

1. Fino alla completa attuazione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'art.32 comma 21 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e all'art. 24 comma 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e s.m.i. , i comuni riservano alla realizzazione di interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche almeno il 10% dei proventi annuali derivanti dalle concessioni edilizie di cui all'art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e s.m.i. , e successive modificazioni ed integrazioni, e dalle sanzioni in materia urbanistica ed edilizia, ivi comprese le somme introitate ai sensi dell'art. 37 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e s.m.i. , e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' dalle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da inosservanza di norme relative al diritto di libero accesso in spazi pubblici riservati ai portatori di handicap motori e sensoriali.

Titolo III. Finanziamenti

Capo I. Interventi finanziari per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche dagli edifici pubblici e privati e dagli spazi aperti al pubblico

Art. 6.
(Beneficiari)

1. Possono beneficiare delle agevolazioni previste dalla presente legge:
a) gli enti locali;
b) gli enti e soggetti pubblici ivi comprese le Aziende che gestiscono servizi di pubblica utilita';
c) enti e soggetti privati, che gestiscono attivita' commerciali, scolastiche, culturali e ricreative in locali e spazi aperti al pubblico;
d) le persone con impedita o gravemente impedita funzione motoria o sensoriale e coloro i quali abbiano in carico fiscale i citati soggetti e i condomini in cui hanno dimora abituale tali soggetti;
e) i centri o gli istituti residenziali per l'assistenza ai soggetti di cui al punto d).

Art. 7.
(Competenze)

1. Spetta alla Giunta Regionale, previo parere delle competenti Commissioni Consiliari:
a) adottare il piano annuale di intervento di cui al successivo art. 12;
b) predisporre, sentito il Comitato Tecnico di cui al successivo articolo 13 comma 4, un apposito regolamento di attuazione per definire ulteriori prescrizioni tecniche e procedurali ad integrazione e specificazione di quelle di cui alla presente legge.
c) assegnare alle Province ed ai Comuni i fondi disponibili, secondo gli indirizzi del piano annuale d'intervento;
d) provvedere al funzionamento del Centro regionale di documentazione di cui al successivo art. 13;
e) provvedere alla realizzazione dei progetti speciali di cui al successivo art. 14;
f) provvedere alla gestione delle funzioni amministrative relative agli interventi finanziari previsti dalla presente legge a favore degli enti locali, delle Aziende Sanitarie e degli enti gestori in forma singola od associata dei servizi socioassistenziali.
2. Sono delegate alle Province le funzioni amministrative relative agli interventi finanziari previsti dalla presente legge a favore degli enti e soggetti pubblici e delle Aziende che gestiscono servizi di pubblica utilita' con esclusione delle Aziende Sanitarie e degli enti gestori in forma singola od associata dei servizi socioassistenziali.
3. Sono delegate ai Comuni le funzioni amministrative relative agli interventi finanziari previsti dalla presente legge a favore degli enti privati e dei soggetti privati.

Art. 8.
(Edifici e spazi pubblici)

1. Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici e spazi pubblici esistenti, ivi compresi gli edifici di edilizia residenziale pubblica, con i fondi regionali possono essere concessi contributi ai soggetti di cui ai punti a) e b) dell'articolo 6, in misura non superiore al 50% della spesa effettivamente sostenuta fino a un massimo di £ 25.000.000.
2. I contributi di cui al comma 1 sono cumulabili con eventuali altri contributi percepiti ad altro titolo per il medesimo intervento per un importo complessivo comunque non superiore alla spesa effettivamente sostenuta.

Art. 9.
(Edifici e spazi privati aperti al pubblico)

1. Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici e spazi privati aperti al pubblico esistenti, con i fondi regionali possono essere concessi contributi ai soggetti di cui al punto c. dell'articolo 6, in misura non superiore al 50% della spesa effettivamente sostenuta fino a un massimo di £ 25.000.000.
2. I contributi di cui al comma 1 sono cumulabili con eventuali altri contributi percepiti ad altro titolo per il medesimo intervento per un importo complessivo comunque non superiore alla spesa effettivamente sostenuta.

Art. 10.
(Edifici e spazi privati)

1. Per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche in spazi ed edifici privati residenziali esistenti, ivi compresi gli edifici di edilizia residenziale agevolata e i centri o gli istituti residenziali per l'assistenza ai soggetti di cui al punto d) dell'articolo 6, con fondi regionali possono essere concessi contributi ai soggetti di cui al punto d) ed e) dell'articolo 6, nella seguente misura: per interventi del costo di £ 10.000.000 il contributo copre l'intero ammontare della spesa sostenuta, per l'ulteriore parte eccedente il contributo copre il 50% della spesa sostenuta fino a un massimo di lire 25 milioni per ogni singolo intervento. Tra gli interventi finanziabili con il contributo di cui al presente comma, sono compresi anche l'acquisto e la posa in opera di ausili ed attrezzature direttamente finalizzati a favorire l'autonomia della persona disabile nonche' ausili ad alta tecnologia per il controllo ambientale.
2. Il contributo di cui al comma 1 e' erogabile ai soggetti di cui al punto d. dell'articolo 6 anche per opere volte a rendere accessibili spazi abitativi di nuova costruzione per i quali le norme vigenti prevedono solo l'obbligo della visitabilita' o dell'adattabilita', con le stesse modalita' previste al comma 1.
3. I contributi di cui ai comma 1 e 2 sono cumulabili, sino a completa concorrenza della spesa effettivamente sostenuta, con quelli concessi a qualsiasi titolo ai medesimi soggetti, compresi quelli di cui alla legge 9 gennaio 1989 n. 13 e s.m.i. .
4. Dai contributi di cui al comma 1 e 2 sono escluse le abitazioni secondarie.

Art. 11.
(Adeguamento degli importi dei contributi regionali)

1. Gli importi dei contributi regionali di cui agli artt. 8, 9,10 sono annualmente incrementati di un importo pari alla perdita percentuale del potere di acquisto della valuta corrente, calcolata sulla base dell'indice Istat dell'anno precedente.

Capo II. Funzioni Regionali

Art. 12.
(Piano annuale di intervento)

1. Entro il 31 marzo di ogni anno la Giunta regionale, sentito il comitato di cui al successivo articolo 13 comma 4, adotta il piano annuale di intervento per l'eliminazione delle barriere architettoniche nel quale sono definiti:
a) l'ammontare complessivo dei fondi regionali disponibili;
b) i criteri per la ripartizione dei fondi regionali nei limiti di cui al successivo comma 2°;
c) le priorita' di intervento;
d) i criteri e le modalita' per la concessione ad enti e soggetti pubblici e privati dei contributi di cui alla presente legge. Nel caso di interventi sul patrimonio di proprieta' di enti e soggetti pubblici, verranno definiti tenuto prioritariamente conto dell'avvenuta assunzione del piano di eliminazione delle barriere architettoniche cosi' come previsto dall'art. 32 comma 21 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e dall'art. 24 comma 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e s.m.i. .
2. Nella definizione dei criteri di cui al comma 1 punto b) valgono le seguenti limitazioni:
a) i fondi riservati alle agevolazioni a favore degli enti e soggetti pubblici non debbono superare il 30% dell'ammontare complessivo dei fondi previsti dalla presente legge.
b) i fondi destinati alla realizzazione dei progetti speciali di cui al successivo art. 14 non debbono superare il 15% dell'ammontare complessivo dei fondi previsti dalla presente legge.

Art. 13.
(Centro Regionale di Documentazione e Comitato Tecnico)

1. La Giunta regionale istituisce un Centro Regionale di Documentazione sull'accessibilita' che puo' avvalersi della collaborazione delle ASL , nonche' di ogni altro ente, istituzione, associazione di natura sia pubblica che privata, competente in materia.
2. La Giunta regionale provvede a incaricare dell'attivita' del Centro idonea struttura regionale, ovvero, qualora ne ricorrano le condizioni, ad affidarne la gestione, mediante stipula di apposita convenzione, ad altro ente pubblico individuato in base a criteri di efficacia ed efficienza.
3. I compiti del Centro Regionale di documentazione sull'accessibilita' sono i seguenti:
a) suggerire indicazioni in merito a criteri di valutazione delle proposte progettuali, quando le stesse non siano comprese o conformi alla vigente normativa in tema di accessibilita' ed eliminazione delle barriere architettoniche;
b) valutare specifici casi, su richiesta delle Amministrazioni locali, di enti e soggetti privati;
c) raccogliere le proposte ritenute idonee e realizzarne un repertorio da mettere a disposizione;
d) promuovere iniziative di aggiornamento specifico rivolte a tecnici e professionisti, d'intesa con i rispettivi Ordini e Collegi professionali;
e) promuovere iniziative di sensibilizzazione dei cittadini e di informazione dei soggetti interessati, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi della presente legge.
4. Quale strumento di consulenza per l'attuazione di quanto previsto dal comma precedente, nell'ambito del Centro di documentazione viene istituito un apposito Comitato tecnico. Il Comitato viene costituito dalla Giunta Regionale, su proposta deliberativa dell'assessore all'Urbanistica. Tale deliberazione dovra' determinare i criteri operativi della formazione e funzionamento del Comitato stesso, garantendo il necessario supporto amministrativo e tecnico. Il Comitato e' composto, nella sua unita' minima, da esperti con specifiche competente in materia di accessibilita' ambientale: ingegnere, architetto, esperto in materia di diritto amministrativo, medico con particolare competenza nel settore dell'igiene pubblica; funzionari dell'Amministrazione regionale: infine, esperti indicati dalle Associazioni di volontariato delle/per le persone disabili, competenti nel campo dell'accessibilita' ambientale.

Art. 14.
(Progetti speciali)

1. La Giunta regionale, previa intesa con il Ministero per i beni culturali ed ambientali, anche con il concorso finanziario di altri enti pubblici e privati, e' autorizzata a promuovere la realizzazione di progetti speciali finalizzati a creare modelli di riferimento per soluzioni di accessibilita' e di visitabilita' di edifici aperti al pubblico soggetti al vincolo di cui al D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 s.m.i. .
2. La Giunta regionale sceglie i progetti da realizzare e determina, con il piano di cui all'art. 12, l'entita' del contributo da concedere, avuto riguardo alla rilevanza del progetto in relazione alle finalita' di cui al comma 1 e all'interesse culturale dell'immobile oggetto dell'intervento.

Art. 15.
(Interventi sul patrimonio regionale)

1. La Giunta regionale aggiorna annualmente il Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche, di cui all'art. 32 comma 21 della legge 28 febbraio, 1986, n. 41 e art. 24 comma 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e s.m.i. , prevedendo con appositi finanziamenti, diversi da quelli indicati nella presente legge, l'entita' delle risorse da destinare ad interventi di eliminazione delle barriere architettoniche esistenti nel patrimonio patrimoniale regionale, sulla base di priorita' individuate nel contesto del piano stesso.

Capo III. Modalita' di concessione ed erogazione dei contributi

Art. 16.
(Domande di contributo)

1. Per ottenere i contributi di cui agli art. 8, 9 e 10 gli enti locali, gli enti pubblici e le aziende che gestiscono servizi pubblici che hanno la proprieta' o la disponibilita' per un congruo periodo degli edifici e degli spazi interessati agli interventi, nonche' i soggetti privati di cui all'art. 6 comma 1 lettere c), d) ed e) presentano domanda alle competenti amministrazioni regionale, provinciali o comunali entro i tre mesi successivi all'adozione del Piano di cui all'articolo 12, con l'indicazione delle opere da realizzare e dei beni da acquistare, nonche' della relativa spesa.

Art. 17.
(Assegnazione dei fondi regionali alle Province ed ai Comuni)

1. Entro 90 giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 16, le Province ed i Comuni, a seguito di apposita istruttoria, comunicano alla Regione il loro fabbisogno complessivo, sulla base delle domande presentate dagli enti, aziende e dai soggetti interessati e ritenute ammissibili.
2. Entro 45 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, la Giunta regionale assegna e trasferisce alle Province ed ai Comuni i fondi disponibili, secondo i criteri e con le priorita' stabiliti dal piano di cui all'art. 12.
3. Le Province ed i Comuni, sulla base dei fondi regionali loro assegnati, eventualmente integrati con fondi propri, provvedono alla ripartizione dei contributi fra i soggetti e gli enti che ne hanno titolo.

Art. 18.
(Modalita' di erogazione dei contributi)

1. La Giunta Regionale, sentito il Comitato Tecnico di cui all'articolo 13 comma 4, definisce con deliberazione le modalita' per l'erogazione dei contributi tenendo conto dei seguenti criteri:
1) l'erogazione del contributo e' disposta dall'amministrazione competente dopo l'esecuzione delle opere e l'acquisto dei beni, sulla base della documentazione attestante le spese, fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3.
2) i beneficiari, siano essi enti pubblici o soggetti privati, hanno diritto al momento della concessione del contributo ad ottenere un anticipo non superiore al 50% dello stesso, fatta salva la restituzione di quanto ricevuto in caso di mancata esecuzione delle opere;
3) qualora la spesa effettivamente sostenuta risulti inferiore a quella ammessa, il contributo puo' essere ridotto proporzionalmente; debbono in ogni caso essere rispettati i limiti di cui agli artt. 8, 9,10;
4) per la concessione di contributi a favore di persone disabili per l'eliminazione delle barriere architettoniche nella propria abitazione o nelle parti comuni condominiali o nelle strutture residenziali che li ospitano, si applicano i criteri di priorita' previsti dalla legge 9 gennaio 1989, n. 13 e s.m.i. ;
5) e' disposta la revoca del contributo e la restituzione delle somme gia' eventualmente erogate qualora le opere realizzate ed i beni acquistati non risultino conformi alla documentazione presentata con le domande di cui all'art. 16, fatte salve eventuali varianti che prevedano soluzioni diverse e piu' funzionali purche' sempre finalizzate all'accessibilita' nel rispetto della vigente normativa.

Titolo IV. Disposizioni finali

Art. 19.
(Rapporti finanziari)

1. I Comuni e le Province sono autorizzati a prelevare, entro il limite del 5% delle rispettive assegnazioni, le somme necessarie per sostenere gli oneri connessi all'esercizio della delega di cui all'art. 7.

Art. 20.
(Norma finanziaria)

1. All'onere di lire ........... derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante utilizzo del fondo globale di cui al capitolo ..........., del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario ............, e contemporanea iscrizione del medesimo importo, per competenza e per cassa, al capitolo ............. dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario................, che assume la seguente denominazione "Interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la vita di relazione".
2. Per l'anno .......... e successivi lo stanziamento del capitolo .......... verra' determinato ai sensi dell'art. ........ della legge regionale ..........

Art. 21.
(Norma transitoria)

1. La delega delle funzioni amministrative alle Province ed ai Comuni di cui all'art. 7 della presente legge decorre dal 1° gennaio ........ .