Consiglio regionale
del Piemonte




Relazione alla Proposta di legge regionale n. 208.

Norme tecniche ed interventi finanziari per favorire l'autonomia e la vita di relazione delle persone disabili attraverso l'accessibilita' ambientale



Gli ambienti di vita o gli oggetti di comune impiego possono costituire una 'barriera' ogni qualvolta risultino non adeguati a consentirne la piena fruibilita' da parte di tutti: cio' avviene quando siano stati progettati e realizzati senza tenere conto delle diverse caratteristiche fisiche, mentali, sensoriali e relazionali delle persone cui sono destinati
Una vera e propria barriera fisica (barriera architettonica) puo' impedire la mobilita', o rappresentare fattore di rischio di infortunio per un numero considerevole di persone allorche' gli elementi costruttivi nel loro complesso, in fase di progettazione o di esecuzione, non siano stati adeguatamente pensati e realizzati.
Le caratteristiche personali di ciascuno determinano un'ampia diversificazione nella tipologia delle barriere architettoniche.
Un oggetto posto eccessivamente in alto puo' rappresentare un problema per chi ha una bassa statura ma non per chi e' alto, e viceversa per un oggetto posto molto in basso. Una stessa persona nel corso della vita va incontro a cambiamenti fisiologici delle sue condizioni fisiche legate al suo sviluppo naturale od a cambiamenti dovuti a fattori diversi che possono sopravvenire accidentalmente in modo traumatico (infortunio) od essere connessi a situazioni momentanee (stanchezza).
I progettisti debbono tenere conto di tutti questi fattori per non escludere nessuno dall'uso di un ambiente o di un oggetto. A tale fine, non basta fare una 'media' tra tutte le diverse esigenze perche' si rischierebbe di non riuscire a soddisfarne a pieno nessuna: occorre invece tenere conto di tutte le esigenze veramente irrinunciabili per offrire nello stesso tempo una risposta adeguata a tutti.
Per evitare di creare situazioni di emarginazione o pericolo, e' allora indispensabile che la progettazione di ambienti o di oggetti tenga sempre conto delle diverse caratteristiche fisiche, mentali, sensoriali e relazionali della persona, nelle sue diverse eta' e condizioni.
Se il problema dell'eliminazione delle barriere architettoniche viene impostato secondo tale punto di vista, si puo' affermare che una progettazione impostata correttamente fin dall'inizio non determinera' di per se' costi aggiuntivi nella esecuzione dei lavori, considerando anche il fatto che non richiedera' successivamente dispendiosi interventi di adeguamento.
Le conseguenze sociali indotte da strutture emarginanti impongono, peraltro, l'obbligo di intervenire anche su edifici ed ambienti gia' esistenti, rispetto ai quali occorre operare per adeguarli a criteri di tipo antinfortunistico e di eliminazione delle barriere architettoniche: e' tuttavia evidente che interventi di tale natura rappresentano un 'momento' non unico ne' ultimo nella lotta all'emarginazione.
E' chiaro che il problema della tutela del diritto alla partecipazione alla vita sociale non si esaurisce con la possibilita' di autonomo utilizzo degli ambienti, anzi, inizia esattamente a partire dal momento in cui cio' e' stato reso possibile.
La legislazione in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, anche se ancora diffusamente disapplicata, si e' progressivamente imposta all'attenzione degli amministratori pubblici e delle singole persone fin dal 1968: le leggi tengono sempre piu' conto del criterio secondo cui non deve essere promossa una legislazione 'speciale' a tutela della 'categoria' delle persone disabili, quanto un insieme di norme funzionali a rendere l'ambiente e gli oggetti sempre piu' fruibili per tutti.
Il DM 14.06.1989 del Ministero dei Lavori Pubblici definisce con precisione i concetti di fruibilita', accessibilita' ed adattabilita', che vanno applicati a tutti i manufatti adibiti ad uso pubblico e privato e fornisce puntuali parametri di riferimento per i progettisti ed i costruttori, adeguati a rendere pienamente attuabile, in pratica, l'obiettivo di rendere l'ambiente sempre di piu' a misura di 'tutte le persone'.
Con la legge 5 febbraio 1992 n. 104 vengono introdotte nel contesto di una legge quadro a tutela delle persone handicappate norme relative l'eliminazione e la non costruzione di barriere architettoniche che precisano ulteriormente modalita' applicative delle norme precedenti.
Il DPR 24 luglio 1996, n. 503 aggiorna la normativa precedente in tema di eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici ed aperti al pubblico (il DPR 27.04.1978 n. 384) adeguandola sia alla legge quadro (art. 27 della legge 5 febbraio 1992, n. 104) sia al DM 14.06.89 n. 236.
Scopi principali della presente proposta di legge regionale sono:
1. facilitare la piena applicazione delle norme esistenti in tema di eliminazione e non costruzione di barriere architettoniche negli edifici e negli spazi ad uso pubblico e privato e nell'edilizia privata ad uso abitativo nel contesto delle procedure messe in atto dagli Enti preposti al controllo dell'attivita' urbanistica ed edilizia;
2. prescrivere l'inserimento delle stesse norme nei regolamenti igienico-edilizi comunali;
3. incentivare, a seguito dell'erogazione di appositi finanziamenti, l'attuazione di interventi di adeguamento dell'ambiente costruito alle norme vigenti in materia.
In particolare:
l'art. 1 individua le finalita' della legge (favorire la vita di relazione e la partecipazione alle attivita' sociali da parte delle persone con ridotta o gravemente impedita funzione motoria o sensoriale);
l'art. 2 descrive sinteticamente gli interventi promossi dalla legge (sensibilizzazione, disciplina edilizia, pianificazione degli interventi, contributi finanziari per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici e spazi pubblici, negli edifici privati e per l'acquisto di ausili ed attrezzature);
l'art. 3 dichiara la prevalenza delle norme della presente legge e di quelle vigenti in materia di non costruzione ed eliminazione delle barrire architettoniche sulle disposizioni contenute nei regolamenti comunali e sulle norme tecniche e procedurali contenute nei piani e programmi urbanistici; prevede inoltre la predisposizione da parte della Giunta regionale di un regolamento tecnico di attuazione;
l'art. 4 ribadisce la competenza degli Enti preposti al controllo dell'attivita' urbanistica a verificare la puntuale applicazione delle norme vigenti in materia; prevede altresi' la possibilita' per tali Enti di avvalersi della consulenza di un apposito Comitato tecnico;
l'art. 5 prevede l'obbligo per i Comuni di destinare una quota degli oneri di urbanizzazione agli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche;
l'art. 6 individua i beneficiari delle agevolazioni previste;
l'art. 7 descrive le competenze programmatiche ed amministrative attribuite alla Giunta regionale e le deleghe attribuite alle Province ed ai Comuni;
gli articoli 8, 9,10 descrivono gli interventi finanziari regionali previsti annualmente per l'eliminazione e la non costruzione delle barriere architettoniche applicabili rispettivamente a edifici e spazi pubblici, edifici e spazi privati aperti al pubblico, edifici e spazi privati;
l'art. 11 tratta dell'adeguamento annuale dell'importo dei contributi regionali;
l'art. 12 prevede l'adozione da parte della Giunta regionale del Piano annuale d'intervento per l'eliminazione delle barriere architettoniche;
l'art. 13 prevede la costituzione di un Centro regionale di Documentazione sulle barriere architettoniche, ne descrive le finalita' e modalita' di funzionamento e prevede, nell'ambito di tale Centro regionale, la costituzione di un Comitato tecnico con funzioni di consulenza per gli Enti Locali per favorire l'attuazione di quanto previsto dalla legge;
l'art. 14 prevede la possibilita' di attivare progetti speciali di superamento delle barriere architettoniche negli edifici soggetti a vincolo;
l'art. 15 prevede l'obbligo per la regione di intervenire sul patrimonio immobiliare regionale;
l'art. 16 descrive le modalita' di presentazione delle domande di contributo da parte dei soggetti beneficiari;
l'art. 17 descrive le modalita' di assegnazione dei finanziamenti regionali alle Provincie ed ai Comuni;
l'art. 18 descrive le modalita' di erogazione dei contributi da parte degli enti locali, i controlli sul loro impiego e la rendicontazione del loro utilizzo;
gli articoli 19, 20, 21 concernono disposizioni di natura finanziaria e procedurale.
Si confida nell'approvazione da parte del Consiglio regionale.