Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge Relazione di accompagnamento


Proposta di legge regionale, n. 7207.

Istituzione della consulta regionale permanente per i problemi della disabilita' ed il superamento dell'handicap.

Presentata da CARACCIOLO GIOVANNI, CHIEZZI GIUSEPPE, CONTU MARIO, DI BENEDETTO ALESSANDRO, GIORDANO COSTANTINO, MORICONI ENRICO, PAPANDREA ROCCO, SUINO MARISA, TOMATIS VINCENZO.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Art. 1.
(Costituzione)

1. E' costituita la "Consulta Regionale Permanente per i problemi della disabilita' e per il superamento dell'handicap" operante nella Regione Piemonte presso la Presidenza del Consiglio regionale.

Art. 2.
(Finalita')

1. La Consulta presta particolare attenzione ai problemi delle persone in "situazione di gravita'", cosi' come definita dall'art. 3 della legge n. 104/92.
2. I suoi compiti, in particolare, sono:
a) essere Organo consultivo del Consiglio regionale e della Giunta regionale
b) elaborare e proporre atti normativi (leggi e deliberazioni) alla Giunta regionale sulle materie di specifica competenza della Consulta stessa
c) esprimere parere ed indicazioni circa la determinazione di capitoli inerenti la propria materia, inseriti o da inserire nel Bilancio di Previsione della Regione;
d) espletare funzioni di verifica e di controllo sui programmi e sulle attivita' della Regione nelle materie di propria competenza;
e) sollecitare l'approfondimento, l'aggiornamento e la diffusione delle informazioni in materia di disabilita' e di superamento delle condizioni di handicap, e l'attivazione di momenti di confronto e di partecipazione dei cittadini sui medesimi problemi, anche al fine di promuovere iniziative di prevenzione e di solidarieta';
f) dare indicazioni sulle modalita' di armonizzazione fra le diverse normative inerenti la disabilita' e la condizione di svantaggio sociale, concernenti le tematiche attribuibili alla Consulta;
g) svolgere funzioni di collegamento e integrazione tra le realta' associative ed i gruppi di base operanti nella Regione Piemonte sulle tematiche della disabilita' e del superamento dell'handicap;
h) proporre l'approvazione di iniziative di legge da fare approvare al Parlamento per l'integrazione sociale delle persone con disabilita';
i) promuovere indagini conoscitive sui problemi che ostacolano la piena integrazione sociale delle persone con disabilita'.

Art. 3.
(Attivita')

1. Le attivita' della Consulta sono equiparate a quelle svolte per le finalita' previste dalla legge regionale n. 38 del 29/8/1994 nonche' dalla legge n. 266/91 (legge - quadro sul volontariato).

Art. 4.
(Composizione)

1. Fanno parte di diritto della Consulta le Organizzazioni iscritte al Registro regionale di cui alla legge della Regione Piemonte n. 38 del 29/8/94 e che hanno tra le finalita' previste dai rispettivi Statuti prevalentemente quella di intervenire attivamente sulle tematiche della disabilita' e per il superamento dell'handicap.
2. E' favorita la partecipazione alle attivita' della Consulta, senza diritto di voto, delle Organizzazioni che operano a favore del superamento delle condizioni di handicap anche se non iscritte all'Albo regionale.

Art. 5.
(Regolamento)

1. Entro i 60 giorni successivi all'approvazione delle presente legge, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede alla convocazione di un'Assemblea costituente la Consulta, convocando le Organizzazioni di cui al precedente articolo.
2. In occasione della prima convocazione, l'Assemblea nominera' un gruppo ristretto di lavoro, eletto a maggioranza dai rappresentanti delle Organizzazioni convenute, deputato alla predisposizione di una bozza di Regolamento.
3. Entro i 90 giorni successivi a tale convocazione, il gruppo di lavoro predisporra' tale bozza, che verra' sottoposta all'approvazione dell'Assemblea.
4. Il Regolamento deve essere improntato a principi di democrazia e trasparenza e deve consentire la partecipazione diretta di tutte le Organizzazioni operanti nella Regione Piemonte sui temi di competenza della Consulta stessa.
5. Il testo del Regolamento approvato dall'Assemblea, verra' ratificato dal Consiglio regionale con atto deliberativo di approvazione del testo, fatta salva la possibilita' di modifiche del medesimo allo scopo di renderlo coerente con i principi e le disposizioni previsti dalla Statuto della Regione Piemonte.

Art. 6.
(Rapporti con la Regione)

1. Almeno due volte all'anno, il Consiglio regionale procedera' all'audizione della Consulta; almeno una audizione dovra' tenersi in tempo utile prima dell'approvazione del Bilancio di Previsione della Regione.
2. Ciascuna Commissione regionale permanente deve provvedere all'audizione del/dei rappresentante/i della Consulta prima dell'approvazione di provvedimenti incidenti sui problemi della disabilita' e del superamento dell'handicap, al fine di rendere coerente la norma in via di approvazione con le aspettative e le condizioni reali di vita delle persone disabili.
3. Gli Assessorati competenti per materia metteranno a disposizione della Consulta la documentazione utile alla formulazione di pareri sui provvedimenti in via di predisposizione.
4. La Presidenza del Consiglio regionale mettera' a disposizione della Consulta i locali, il personale e le attrezzature necessari per l'espletamento dei suoi compiti istituzionali ed il suo normale funzionamento.
5. Le spese di gestione per l'attuazione delle funzioni della Consulta sono a carico del bilancio regionale, sui fondi di competenza del Consiglio regionale.

Art. 7.
(Finanziamento)

1. All'onere derivante dall'attuazione di quanto previsto dalla presente legge, previsto per l'anno 2001 in lire ....... di cui lire ........ per spese di parte corrente e lire ....... per spese in conto capitale, si fa fronte con lo stanziamento di ai Capitoli del Bilancio di Previsione per l'anno 2001 n. ...... e n. ......

Art. 8.
(Abrogazione)

1. La legge regionale 7 aprile 2000 n. 37 e' abrogata.

Art. 9.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore alla data della sua pubblicazione sul B.U.R. della Regione Piemonte.