Consiglio regionale
del Piemonte




Relazione alla Proposta di legge regionale n. 207.

Istituzione della consulta regionale permanente per i problemi della disabilita' ed il superamento dell'handicap



Con la legge n. 266 dell'11/08/91 viene riconosciuto il valore sociale e la funzione dell'attivita' di volontariato come espressione di partecipazione, solidarieta' e pluralismo, ne promuove lo sviluppo, salvaguardandone l'autonomia
L'art. 1 definisce lo scopo della presente proposta di legge mirato alla costituzione di una Consulta Regionale Permanente operante nella Regione Piemonte e avente come finalita' l'attenzione ai problemi della disabilita' ed al superamento dell'handicap.
L'art. 2 definisce i compiti assegnati alla Consulta individuati nell'elaborazione e proposta di atti normativi, verifica e controllo sui programmi e sulle attivita' svolte dalla Regione, sollecitazione nei confronti delle istituzioni della diffusione delle informazioni, promozione di indagini conoscitive sui problemi delle persone in "situazioni di gravita'".
L'art. 3 sancisce l'equiparazione delle attivita' svolte dalla Consulta a quelle svolte per le finalita' previste dalle leggi vigenti sul volontariato.
L'art. 4 stabilisce la composizione della Consulta.
L'art. 5 fissa tempi e modi per predisporre il testo del Regolamento, che verra' in seguito ratificato dal Consiglio regionale.
L'art. 6 regolamenta i rapporti della Consulta con la Regione: due volte all'anno il Consiglio dovra' procedere all'audizione della Consulta. La Regione dovra' inoltre mettere a disposizione della Consulta i locali, il personale, le attrezzature; sono inoltre a carico del bilancio regionale le spese di gestione.
L'art. 7 riguarda le disposizioni di natura finanziaria.
L'art. 8 stabilisce l'abrogazione della legge Regionale n. 37/2000.