Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge Relazione di accompagnamento


Proposta di legge regionale, n. 7174.

Riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori parrocchiali e valorizzazione del loro ruolo nella Regione Piemonte.

Presentata da ANGELERI ANTONELLO, BOLLA EMILIO, BOTTA MARCO, BRIGANDI' MATTEO, BUSSOLA CRISTIANO, CATTANEO VALERIO, COSTA ROSA ANNA, DEORSOLA SERGIO, D'ONOFRIO PATRIZIA, GODIO GIANLUCA, MANOLINO GIULIANO, PEDRALE LUCA, POZZO GIUSEPPE, TOMATIS VINCENZO, VALVO CESARE MAURIZIO.

Art. 1, 2, 3, 4, 5

Art. 1.

1. La Regione, in ottemperanza ai principi generali della Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, riconosce la funzione educativa e sociale svolta dalle Parrocchie mediante l'oratorio, nella sua funzione di soggetto sociale ed educativo della comunita' locale, finalizzato alla promozione, all'accompagnamento ed al sostegno della crescita armonica dei minori, degli adolescenti e dei giovani che vi accedono spontaneamente.

Art. 2.

1. La Regione, in fase di elaborazione del Programma regionale d'interventi nell'area minori, adolescenti e giovani, attribuisce alle Diocesi del Piemonte la facolta' di far parte di commissioni consultive e di organismi regionali che si occupano del settore, mediante rappresentanti da loro designati.

Art. 3.

1. La Regione riconosce, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, la titolarita' della Parrocchia ad essere soggetto promotore di programmi, azioni ed interventi che si realizzano negli oratori per la diffusione dello sport, la promozione di attivita' culturali nel tempo libero, per contrastare l'emarginazione sociale, il disagio e la devianza in ambito minorile.

Art. 4.

1. La Regione si impegna, attraverso protocolli d'intesa, stipulati con le Diocesi del Piemonte, ad avviare programmi ed azioni per il sostegno e la valorizzazione degli oratori, secondo le finalita' indicate dalla presente legge.

Art. 5.
(Finanziamenti)

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede con opportuno stanziamento delle leggi di bilancio.