Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge Relazione di accompagnamento


Disegno di legge regionale, n. 7162.

Collaborazione tra la Regione Piemonte e il Centro Internazionale di Formazione di Torino dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Art. 1.
(Finalita')

1. La Regione Piemonte, ai sensi degli articoli 2 e 4 dello Statuto favorisce lo sviluppo delle relazioni del Centro Internazionale di Formazione ( CIF ) dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro ( OIL ), organizzazione internazionale con sede a Torino che gode delle immunita' e dei privilegi spettanti alle istituzioni specializzate delle Nazioni Unite in base all'accordo fra il Governo Italiano e l' OIL , firmato a Roma il 24 ottobre 1964, con i diversi soggetti attivi sul territorio regionale e intende rafforzarne il ruolo quale agente di sviluppo economico sociale culturale della Comunita' Piemontese mediante:
a) l'utilizzazione delle competenze del CIF per far crescere la cultura di internazionalizzazione dei vari soggetti pubblici e privati piemontesi;
b) la valorizzazione delle competenze del CIF per rafforzare e sostenere le attivita' di relazione internazionale e cooperazione della Regione e dei vari enti pubblici nei paesi terzi;
c) la promozione delle competenze presenti sul territorio regionale affinche' il CIF possa utilizzarle nell'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 2.
(Adesione ai fini istituzionali del CIF)

1. Per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1 la Regione aderisce ai fini istituzionali ed al mandato del CIF nel campo della formazione delle risorse umane e della cooperazione internazionale.
2. Il contributo annuale di adesione e' definito, previa lettera d'intesa, con le leggi di bilancio regionale.
3. Nei primi tre anni il contributo e' fissata in lire 300 milioni annuali.

Art. 3.
(Collaborazione tra la Regione e il CIF)

1. La Regione e il CIF sviluppano attivita' di collaborazione nell'ambito delle seguenti azioni:
a) formare funzionari e amministratori regionali e delle autonomie locali;
b) formare operatori di associazioni, di enti strumentali, del personale dell'universita';
c) promuovere e favorire i contatti tra la Regione, gli Enti e le istituzioni interessate e il personale in formazione presso le strutture del CIF ;
d) promuovere sinergie tra gli interventi regionali e le iniziative del CIF ;
e) utilizzare gli interventi e i progetti del CIF per sostenere l'azione di cooperazione della Regione con i Paesi da essa individuati;
f) promuovere, sostenere e accompagnare le iniziative dei soggetti piemontesi che operano nell'ambito dei programmi di cooperazione internazionale predisposti dalla Regione;
g) individuare le modalita' per favorire un apporto dei soggetti piemontesi alle attivita' istituzionali del CIF .

Art. 4.
(Programmazione delle attivita' svolte in collaborazione)

1. Per la definizione delle attivita' indicate all'articolo 3 la Giunta regionale individua le direttive programmatiche triennali e le trasmette alla competente Commissione consiliare per il parere da formulare entro quarantacinque giorni dalla trasmissione. Trascorso tale termine il parere si intende acquisito favorevolmente.
2. Sulla base di tali direttive la Giunta regionale predispone un piano annuale elaborato d'intesa con il CIF .

Art. 5.
(Disposizioni finanziarie)

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge e' autorizzata per l'anno 2000 la spesa di lire 600 milioni.
2. Nello stato di previsione della spesa 2000 e' istituito il capitolo "Adesione ai fini istituzionali ed al mandato del Centro Internazionale di Formazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro" recante una dotazione in termini di competenza e di cassa di lire 300 milioni nonche' il capitolo "Collaborazione con il Centro di Formazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro" per le attivita' di cui all'articolo 3 con la dotazione di competenza e di cassa di lire 300 milioni.
3. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante una riduzione di pari importo, in termini di competenza e di cassa, del fondo di cui al capitolo n. 15910 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2000.
4. Per gli esercizi finanziari successivi gli stanziamenti a bilancio vengono stabiliti con le relative leggi di bilancio.

Art. 6.
(Norme transitorie)

1. In fase di prima applicazione della legge la Giunta regionale e' autorizzata a predisporre il piano annuale di cui all'articolo 4, comma 2 anche in assenza delle direttive di cui all'articolo 4, comma 1.