Proposta di legge regionale, n. 7158.
Istituzione del fondo regionale per la realizzazione e lo sviluppo dei gemellaggi nei Paesi Extraeuropei ad immigrazione piemontese. 1. La Regione Piemonte, riconoscendo l'importanza sociale, economica e culturale delle Associazioni di Comuni di Stati diversi, volti a favorire la riscoperta delle radici, le relazioni umane, commerciali, culturali e turistiche, con la presente legge concorre a promuovere i gemellaggi tra i Comuni del Piemonte e le Comunita' Istituzionali dei Paesi Extraeuropei, dove forte e determinante e' la presenza dell'immigrazione piemontese. 1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, la Regione concede ai Comuni del Piemonte che svolgano gemellaggi, contributi per: 1. Per ottenere i contributi di cui all'articolo 2 i Comuni interessati devono presentare entro il 31 gennaio di ogni anno domanda alla Regione Piemonte - Assessorato all'Emigrazione che si avvarra' del parere della struttura dell'Ufficio di Presidenza della Consulta Regionale dell'Emigrazione. 1. Agli oneri presunti in L. .......... derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti di cui al Capitolo ......... . Contributi per i gemellaggi con le Comunita' di grande immigrazione piemontese. 1. Per l'accertamento della presenza dell'emigrazione piemontese nei paesi o comunita' gemellate all'estero, e' richiesto il parere ai consolati competenti e/o all'Associazione Piemontesi nel Mondo.
Art. 1, 2, 3, 4, 5
(Finalita')
(Contributi)
a) organizzazione, accoglimento e allestimento delle cerimonie dei gemellaggi;
b) organizzazione di attivita' culturali connesse al gemellaggio aventi per oggetto il tema dell'emigrazione;
c) borse di studio per studenti provenienti dai Comuni gemellati Extraeuropei che frequentano corsi di formazione professionale in Piemonte;
d) borse di studio per docenti che partecipano a corsi di aggiornamento della lingua italiana e piemontese in Italia;
e) organizzazione di viaggi culturali nei paesi gemellati all'estero per i giovani locali;
f) attivita' di interscambio tra corali, gruppi folcloristici e musicali, societa' ed associazioni sportive, istituzioni scolastiche con organizzazione di manifestazioni ed iniziative nei comuni gemellati.
2. Il contributo totale per ogni gemellaggio non potra' superare la somma complessiva di lire ......... .
(Modalita' per l'ottenimento dei contributi)
2. Ogni richiesta dovra' essere accompagnata dai seguenti allegati:
a) copia della deliberazione del Consiglio Comunale;
b) relazione sul programma delle attivita' previste;
c) bilancio preventivo dettagliato delle spese occorrenti.
(Disposizioni finanziarie)
2. Per gli anni successivi si provvede in sede d'approvazione dei Bilanci nei rispettivi esercizi.
(Norme finali)