Disegno di legge regionale, n. 7150.
Requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio. . 1. La Regione Piemonte intende contribuire alla tutela della salute ed alla sicurezza dei bagnanti e del personale addetto alla gestione delle piscine pubbliche e privato/pubbliche ad uso natatorio, mediante la definizione dei principali requisiti per la progettazione e la costruzione delle stesse, e l'indicazione delle prescrizioni per il controllo, la gestione e per la concessione delle autorizzazioni sanitarie all'esercizio. 1. La Regione Piemonte, con apposito regolamento di attuazione definisce: 1. La piscina e' un impianto attrezzato per la balneazione che comporta la presenza di una o piu' vasche artificiali utilizzate per attivita' ricreative, formative, sportive esercitate nell'acqua contenuta nelle vasche stesse. 1. L'approvvigionamento idrico per l'alimentazione delle vasche deve essere assicurato attraverso un acquedotto pubblico o attraverso altre fonti qualitativamente rispondenti ai requisiti di potabilita' ottenuti anche mediante l'utilizzo di impianti di trattamento, fatta eccezione per la temperatura. 1. Nel complesso piscina si individuano i seguenti elementi funzionali: 1. Le piscine devono presentare requisiti igienico-sanitari e microclimatici, quali le condizioni termoigrometriche, illuminotecniche, acustiche e di ventilazione, secondo quanto stabilito nel regolamento e nei relativi allegati. 1. Ai fini dell'igiene, della sicurezza e della funzionalita' delle piscine , si individuano le seguenti figure professionali di operatori le cui mansioni possono essere espletate dallo stesso soggetto: 1. In tutti gli ambienti della piscina deve essere praticata una quotidiana pulizia ed una periodica disinfezione, con l'allontanamento di ogni rifiuto, secondo le modalita' riportate nel regolamento. 1. Nella piscina devono essere predisposti opportuni controlli per la verifica del corretto funzionamento del complesso secondo le modalita' definite nel regolamento. Vanno distinti i controlli eseguiti a cura del gestore della piscina e quelli di competenza del servizio di igiene e sanita' pubblica dell'Azienda sanitaria locale ( ASL ). 1. L'autorizzazione igienico-sanitaria all'esercizio dell'impianto e' rilasciata dal sindaco al gestore, previa acquisizione del parere del servizio di igiene e sanita' pubblica dell' ASL competente per territorio che deve verificare la conformita' dell'impianto a quanto prescritto dalla legge e dal regolamento di attuazione. 1. In caso di inosservanza delle norme di cui alla presente legge e delle disposizioni del regolamento di attuazione, fermo restando quanto disposto dalla legislazione statale e regionale vigente in materia, in quanto applicabile, vengono comminate le seguenti sanzioni pecuniarie amministrative. 1. Le piscine in esercizio alla data di entrata in vigore della presente normativa dovranno essere adeguate entro il termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione della presente legge.
(Campo di applicazione e finalita')
(Regolamento di attuazione)
a) le caratteristiche tecniche e strutturali delle piscine;
b) le modalita' di esercizio dell'attivita' di vigilanza ed i controlli;
c) il regime autorizzatorio;
d) i requisiti fisico, chimico - fisici, chimici e microbiologici delle acque di vasca;
e) le deroghe.
(Classificazione delle piscine)
2. Ai fini della presente legge, le piscine sono classificate in base alla loro destinazione in:
a) private, tutte le piscine monofamiliari e condominiali quando le unita' abitative siano inferiori a cinque;
b) privato/pubbliche, le piscine inserite in insediamenti ricettivi (ad es. alberghi, camping, villaggi turistici, ed altre strutture a queste similari) nonche' quelle condominiali con unita' abitative superiori a cinque. Per questi impianti si applicano le prescrizioni della presente normativa e del regolamento di attuazione della legge ad eccezione del numero e della distribuzione dei posti spogliatoio, dei servizi igienici e del locale di primo soccorso di cui agli articoli 19, 20, 21, 24 del regolamento di attuazione, in quanto gia' esistenti nella struttura ricettiva;
c) pubbliche, tutte le altre piscine.
3. Ulteriori definizioni relative alle caratteristiche strutturali e ambientali e al tipo di utilizzazione saranno definite nel regolamento di attuazione.
(Caratteristiche dell'area di insediamento delle piscine)
2. Il fabbisogno idrico deve essere idoneamente quantificato in rapporto a quanto stabilito dall'articolo 4 e dall'articolo 17 del regolamento di attuazione.
3. L'ampiezza dell'area totale di insediamento delle piscine scoperte deve risultare proporzionata alla superficie complessiva delle vasche, secondo quanto stabilito dall'articolo 4 del regolamento di attuazione.
4. L'area di insediamento dell'impianto piscina deve consentire l'accessibilita' ai mezzi di servizio e di soccorso.
(Elementi funzionali del complesso piscina)
a) sezione pubblico;
b) sezione attivita' natatoria e balneazione;
c) sezione servizi;
d) sezione impianti tecnici;
e) sezione attivita' ausiliarie.
2. Per sezione pubblico si intende l'insieme degli spazi adibiti ad atrio, posti per spettatori, spazi accessori, servizi igienici. I percorsi destinati al pubblico devono essere separati da quelli destinati ai bagnanti, salvo quanto disposto dall'art. 18 del regolamento di attuazione.
3. Per sezione attivita' natatorie e di balneazione si intende l'insieme delle vasche e degli spazi di pertinenza direttamente interessati alle suddette attivita'. Essa comprende le vasche, gli spazi perimetrali intorno alle vasche o bordo vasca e gli spazi direttamente connessi a quelli per le attivita' natatorie e di balneazione.
4. Per sezione servizi si intende l'insieme dei locali adibiti a spogliatoio e deposito abiti, le docce, i servizi igienici, i presidi igienici, il deposito attrezzi, il primo soccorso, i locali destinati al personale di servizio, i locali per arbitri e istruttori.
5. Per impianti tecnici si intendono la centrale idrica e gli impianti per il trattamento dell'acqua, la centrale termica , gli impianti di produzione acqua calda per usi sanitari, le attrezzature e materiali per la pulizia e la disinfezione, gli impianti elettrici e telefonici, gli impianti antincendio, gli impianti di riscaldamento, di ventilazione e di condizionamento dell'aria, gli impianti di comunicazioni interne, gli impianti di smaltimento delle acque e, ove e' necessario, di depurazione e gli impianti di sicurezza e di allarme.
6. Per sezione attivita' ausiliarie si intendono le aree per attivita' sportive diverse da quelle natatorie, per il ristoro - bar - tavola calda, spazi per attivita' ricreative, culturali, ambienti per uffici e riunioni, sale stampa ed altre attivita' complementari che devono essere strutturate per uso esclusivo o del pubblico o dei bagnanti.
7. Le caratteristiche tecnico - funzionali di tali sezioni sono specificate nel regolamento di attuazione.
(Requisiti igienicoambientali)
(Dotazione di personale)
a) gestore della piscina;
b) assistente bagnanti;
c) addetto agli impianti tecnologici;
d) personale per le prestazioni di primo soccorso.
2. Il gestore della piscina risponde giuridicamente della gestione dell'impianto. Durante il periodo di funzionamento della piscina deve essere assicurata la presenza del gestore o di altra persona idonea da esso incaricata.
3. L'assistente bagnanti e' una persona addetta al servizio di salvataggio e primo soccorso abilitata dalla sezione salvamento della Federazione italiana nuoto ovvero munita di brevetto di idoneita' per i salvataggi in mare rilasciato da societa' autorizzata dal Ministero dei trasporti e della navigazione. Il servizio di salvataggio deve essere svolto da un numero di assistenti bagnanti secondo quanto stabilito dal regolamento.
4. L'addetto agli impianti tecnologici ha il compito di garantire il corretto funzionamento degli impianti. Tale compito puo' essere assicurato mediante appositi contratti con ditte esterne che devono garantire, oltre all'espletamento dell'incarico in capo all'addetto agli impianti tecnologici, le attivita' di pronto intervento.
5. Le prestazioni di primo soccorso devono essere assicurate durante tutto il periodo di funzionamento dell'impianto, da personale della piscina che dovra' essere all'uopo formato, attraverso uno specifico addestramento teorico-pratico, in ottemperanza alle vigenti disposizioni in materia.
(Aspetti igienici di gestione)
2. All'ingresso dell'impianto deve essere esposto in maniera ben visibile ai frequentatori il regolamento della piscina nel quale devono essere disciplinate le modalita' di accesso alle vasche sulla base delle prescrizioni indicate nella presente legge e nel regolamento di attuazione.
(Controlli)
2. Il gestore della piscina deve curare la tenuta di un registro che deve essere aggiornato e conservato all'interno dell'impianto per due anni dall'ultima annotazione e che deve contenere i dati indicati all'articolo 53 del regolamento di attuazione.
Il servizio di igiene e sanita' pubblica dell' ASL competente deve procedere a periodici controlli secondo quanto previsto dall'articolo 54 del regolamento.
(Autorizzazioni)
2. La richiesta di autorizzazione igienico-sanitaria all'esercizio dell'impianto deve essere presentata dal gestore dell'impianto al Sindaco del comune in cui ha sede l'impianto che ne trasmettera' copia al servizio di igiene e sanita' pubblica dell' ASL competente per territorio.
3. Per il rilascio dell'autorizzazione il gestore dell'impianto deve presentare al sindaco la documentazione indicata nel regolamento di attuazione. Il Sindaco trasmettera' copia di tale documentazione al servizio di igiene e sanita' pubblica dell' ASL competente per territorio.
4. L'autorizzazione e' revocata dal Sindaco, su proposta del servizio di igiene e sanita' pubblica dell' ASL competente per territorio, qualora vengano a mancare i requisiti richiesti dalla legge e dal regolamento.
5. In caso di cambiamento della gestione, il nominativo del gestore subentrante deve essere comunicato al Sindaco e al servizio di igiene e sanita' pubblica dell' ASL competente per territorio per effettuare la voltura dell'autorizzazione.
(Sanzioni)
2. Ai gestori delle piscine pubbliche e privato/pubbliche, per l'inosservanza di cui all'articolo 12, comma 4 della presente legge, sara' applicata la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione e per l'inosservanza degli articoli 8, comma 2, e 9, comma 2 della presente legge, sara' applicata la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 60 mila a lire 300 mila.
3. Ai gestori delle piscine pubbliche e privato/pubbliche, per l'inosservanza di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, all'articolo 7, comma 3, all'articolo 8, comma 6, all'articolo 10, all'articolo12, commi 2 e 3, all'articolo 13, all'articolo15, all'articolo 17, commi 1, 2, 3 e 4, all'articolo 18, commi 1 e 3, all'articolo 19, commi 1, 6, 7, 8, 14 e 15, all'articolo 21, comma 1, all'articolo 22, commi 1, 3 e 4, all'articolo 24, comma 4, agli articoli 25, 26, 27, 29, 30, all'articolo 31, commi 3 e 4, all'articolo 34, comma 1, all'articolo 35, commi 1 e 3, all'articolo 38, all'articolo 39, comma 3, agli articoli 40 e 41, all'articolo 42, comma 1, all'articolo 45, all'articolo 46, commi 1, 3, 4 e 5, all'articolo 47, e all'articolo 53, comma 1, del regolamento di attuazione, e' applicata la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione.
4. Ai gestori delle piscine pubbliche e privato/pubbliche, per l'inosservanza dell'articolo 7, comma 4, dell'articolo 9, commi 1, 2 e 3, dell'articolo 11, dell'articolo 19, comma 10, 11 e 13, dell'articolo 28, comma 2, dell'articolo 34, comma 2, dell'articolo 36, comma 3, 4 e 5, dell'articolo 37, comma 1, dell'articolo 39, comma 2, degli articoli 43 e 44, e dell'articolo 52, commi 1, 2 e 4 del regolamento di attuazione, e' applicata la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 60 mila a lire 300 mila.
5. La balneazione deve essere sospesa temporaneamente e la vasca svuotata in caso di violazione dell'articolo 4, comma 1, della presente legge e dell'articolo 6, comma 1, dell'articolo 8, comma 2, dell'articolo 24, comma 1, e degli articoli 50 e 51 del regolamento di attuazione e ogni qualvolta cio' sia richiesto dal personale di vigilanza dei servizi di igiene e sanita' pubblica delle ASL , quando, nelle more dell'esito delle analisi, via sia fondato motivo di ritenere che non siano rispettati i parametri microbiologici previsti nell'Allegato A e B del regolamento di attuazione e che sussista pericolo di diffusione di malattie infettive.
6. In caso di violazione dell'articolo 5, comma 1, e dell'articolo 21, comma 5 del regolamento di attuazione, la sezione riservata al pubblico deve essere chiusa.
7. Per l'irrogazione delle suddette sanzioni si applica il Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), senza pregiudizio dei provvedimenti di polizia giudiziaria per l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 260 del testo unico della legge sanitaria approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
8. In conformita' a quanto disposto dall'articolo 2, comma 1 della legge regionale 3 luglio 1996, n. 35, (Delega o subdelega delle funzioni amministrative sanzionatorie in materia di igiene degli alimenti, bevande, sostanze destinate all'alimentazione, sanita' pubblica e veterinaria, disciplina dell'attivita' urbanistico-edilizia) le funzioni amministrative concernenti l'applicazione delle sanzioni principali e accessorie di cui ai precedenti commi sono delegate alle ASL competenti per territorio.
9. Ove il gestore mantenga o avvii l'esercizio dell'impianto senza aver richiesto la prescritta autorizzazione, il sindaco, su parere del servizio di igiene e sanita' pubblica dell' ASL competente per territorio, deve procedere all'immediata chiusura dell'impianto.
(Regime transitorio)
2. Le piscine in esercizio, adeguate secondo quanto indicato al comma 1, devono richiedere l'autorizzazione di cui all'articolo 10 entro e non oltre tredici mesi dalla data di entrata in vigore della legge e del predetto regolamento.
3. Qualora non esista la reale possibilita' tecnica di adeguamento alle norme, nello spirito di mantenere comunque un congruo livello di attivita' negli impianti esistenti, e' prevista, limitatamente ad alcuni requisiti igienico-sanitari individuati nel regolamento, una deroga definitiva.
4. Tale deroga viene concessa dal sindaco, previa acquisizione del parere del servizio di igiene e sanita' pubblica dell' ASL competente per territorio, applicando una riduzione del numero massimo dei bagnanti, definito dall'articolo 17 del regolamento attuativo, rapportata alle carenze dell'impianto e comunque non inferiore al 25 per cento.