Relazione al Disegno di legge regionale n. 150
Requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio
In materia di requisiti igienico - sanitari relativi alle piscine ad oggi le uniche disposizioni esistenti sono quelle contenute nella circolare del Ministero dell'Interno n. 16 del 15 febbraio 1951 e nella circolare del Ministero della sanita' n. 128 del 16 luglio 1971.
Nella prima circolare vengono fornite alcune indicazioni di carattere tecnico relative alle vasche, ai servizi igienici e alla capacita' massima degli impianti.
Nella seconda, nell'ambito delle funzioni riferite ai Sindaci e agli Ufficiali sanitari, quali componenti delle Commissioni provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, vengono dettate disposizioni in merito ai ricambi dell'acqua delle piscine aperte al pubblico e agli impianti di ricircolazione e trattamento delle acque, nonche' indicazioni di massima per lo svolgimento di compiti di vigilanza relativi all'attuazione di dette prescrizioni.
Tali disposizioni, peraltro limitate ai soli impianti aperti al pubblico, non risultano piu' adeguate al progresso tecnologico e alla necessita' di garantire la sicurezza degli utenti mediante la presenza di idonee figure professionali all'interno dell'impianto.
E' emersa, inoltre, la necessita' di garantire la disponibilita' di servizi adeguati al numero di utenti, incrementare la responsabilita' del gestore nelle attivita' di autocontrollo dei parametri analitici di qualita' delle acque e degli altri requisiti igienico-sanitari necessari per assicurare le condizioni di sicurezza sopra indicate.
Infine, e' nata l'esigenza di disciplinare le funzioni di controllo da parte dei Servizi di Igiene e Sanita' Pubblica dell' ASL e il rilascio da parte dei Sindaci delle autorizzazioni all'esercizio.
Sulla base di tali problematiche e della necessita' di uniformare la regolamentazione concernente gli aspetti igienico - sanitari in materia di costruzione, manutenzione e vigilanza delle piscine ad uso natatorio, con Atto d'Intesa adottato l'11 luglio 1991 tra lo Stato e le Regioni, venivano disciplinati gli aspetti igienico-sanitari predetti.
Le disposizioni contenute nell'Atto d'Intesa, quale atto di indirizzo necessitavano, per la loro applicazione, di essere recepite nel quadro normativo di ogni Regione.
A tal fine veniva istituito apposito gruppo di lavoro regionale con il compito di predisporre la normativa regionale di riferimento, previa ricognizione della realta' degli impianti esistenti e verifica delle conseguenze applicative delle citate disposizioni.
Le attivita' del gruppo venivano sospese poiche' il Ministero della Sanita' con nota prot. n. 400.4/12/1205 del 21 luglio 1993 invitava le Regioni, ove possibile, a non adottare alcun provvedimento legislativo in attesa di rivedere l'insieme delle disposizioni.
A sostegno della predetta richiesta, il Ministero della Sanita' adduceva problematiche applicative manifestate dai gestori degli impianti e dalle associazioni sportive.
Nelle more dell'emanazione di nuove disposizioni da parte del Ministero e a causa del continuo pervenire agli uffici regionali di quesiti sulla materia, gli Assessorati al Turismo e Assistenza Sanitaria della Regione predisponevano una nota di indirizzo, prot. n. 4073/48/767 del 21 giugno 1995, rivolta ai soggetti competenti.
In tale nota si richiamava, in particolare, la necessita' che i nuovi impianti fossero adeguati alle indicazioni tecniche dell'Atto d'Intesa e che quelli oggetto di interventi di riattamento fossero adeguati ai requisiti di sicurezza e a quelli impiantistici che possono avere effetti diretti sulla qualita' dell'acqua e del microambiente.
Inoltre, veniva stabilito che le attivita' di vigilanza fossero svolte utilizzando le procedure di controllo analitico ed i limiti di accettabilita' previsti negli Allegati 4 e 5 dell'Atto d'Intesa stesso.
Il Comitato regionale del CONI nell'intento di superare le difficolta' di applicazione dell'Atto di Intesa e considerata la necessita' di definire un univoco quadro normativo in grado di disciplinare con chiarezza anche gli aspetti igienico-sanitari relativi alla costruzione, manutenzione e vigilanza delle piscine ad uso natatorio, con nota n. 2010 CTR in data 4.11.1996, ha organizzato un seminario per affrontare i problemi tecnici riguardanti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine e valutare l'opportunita' di elaborare un documento normativo.
Al termine dei lavori di tale seminario, il CONI regionale, con nota 2070 dell'8.11.1996 ha posto all'attenzione della Regione Piemonte la necessita' di disciplinare legislativamente la materia richiedendo all'Assessore al Turismo, Sport e Tempo Libero di costituire una commissione tecnica di lavoro sui temi in oggetto.
E' stato altresi', richiesto al predetto Assessore di farsi promotore anche nei confronti dell'Assessore alla Sanita' della designazione propri funzionari all'interno della citata commissione.
Con nota n. 11056 in data 5.12.1996, l'Assessore al Turismo, Sport e Tempo Libero ha individuato per la parte di propria competenza, l'Arch. Angelo Battagliotti, quale componente effettivo, e la dott.ssa Agata Grasso, quale componente supplente.
Con nota n. 1759 dell'11.3.1997, l'Assessore alla Sanita' ha nominato l'Arch. Alessandro Caprioglio, quale responsabile del Servizio Igiene del Territorio del Settore Sanita' Pubblica, come componente effettivo e l'Ing. Gianluca Gasco, comandato presso l'Assessorato alla Sanita', quale componente supplente.
La commissione tecnica, pertanto, e' risultata composta dall'Arch. Angelo Battagliotti e dalla dott.ssa Agata Grasso per l'Assessorato al Turismo, Sport e Tempo Libero della Regione Piemonte, dall'Arch. Alessandro Caprioglio e dall'Ing. Gianluca Gasco per l'Assessorato alla Sanita' della Regione Piemonte, dal Sig. Domenico Pavarin per il Comune di Torino, dal Sig. Arnaldo Balleria per il Comitato regionale della Federazione Italiana Nuoto, dall'Ing. Mario Picco e dall' Arch.Giorgio Campanini per il Comitato regionale del CONI e dall'Arch. Cesare Roluti per il Comitato provinciale di Torino del CONI .
La predetta commissione tecnica, con il contributo dell'Arch. Giulia Ciralli e della dott.ssa Stefania Felline, dipendenti del Settore Sanita' Pubblica dell'Assessorato alla Sanita', e con il coordinamento e supporto della Segreteria provinciale del Comitato regionale piemontese del CONI , a seguito di 18 sedute intercorse dal 16 gennaio al 9 settembre 1997, ha predisposto il testo normativo di seguito riportato, valutando in modo specifico gli aspetti igienico sanitari, impiantistici ed i requisiti tecnico-dimensionali degli elementi strutturali degli impianti di che trattasi.
L'elaborato e' stato oggetto, inoltre, di ripetute valutazioni sotto il profilo igienico-sanitario, da parte dei responsabili dei Servizi di Igiene e Sanita' Pubblica delle ASL piemontesi.
Tale testo e' stato trasmesso con nota del 16.9.1997 dal Presidente della Commissione, Arch. Giorgio Campanini, agli Assessori competenti per il suo recepimento in una legge regionale.
Il testo definito rappresenta, pertanto, un compendio coordinato di norme che consente da una parte di perseguire l'obiettivo di una tutela igienico-sanitaria dei frequentatori e del personale operante presso gli impianti e dall'altra di disporre di disposizioni tecniche ritenute applicabili sia dall'organo tecnico-scientifico di riferimento per gli impianti sportivi, sia dagli enti gestori rappresentati nella commissione tecnica dal Comune di Torino e dal Comitato regionale della Federazione Italiana Nuoto.
Il quadro normativo che ne risulta, sviluppato tenendo conto dei riferimenti tecnici contenuti nell'Atto d'Intesa, ha affrontato anche il problema relativo agli inconvenienti applicativi prospettati al Ministero della Sanita' dai gestori degli impianti a seguito della pubblicazione dell'Atto d'Intesa.
In particolare, per gli impianti esistenti dove l'adeguamento dimensionale e tecnico-impiantistico determina rilevanti investimenti e anche situazioni di impossibilita' tecnica di applicazione delle norme, e' previsto, fermo restando il rispetto dei requisiti igienico-sanitari a tutela della salute, l'istituto della deroga che consente comunque l'esercizio degli impianti con una riduzione proporzionale del numero massimo degli utilizzatori, rispetto a quello previsto dalla norma.
Ad esemplificazione del concetto e' prevista la deroga al numero massimo di utilizzatori qualora l'approvvigionamento idrico non garantisca i 70 litri al giorno per persona.
Si e' ritenuto opportuno disciplinare con legge i principi fondamentali e di carattere generale e con il regolamento di attuazione le caratteristiche propriamente tecniche e strutturali delle piscine, le modalita' e le frequenze con le quali vengono effettuati i controlli per la verifica del corretto funzionamento dell'impianto, i documenti occorrenti per ottenere l'autorizzazione necessaria per l'esercizio delle attivita' ed i requisiti chimici, fisici e microbiologici dell'acqua di vasca.
Questi due ultimi elementi sono stati inseriti in due tabelle che costituiscono gli allegati del regolamento.
L'art. 1 definisce le finalita' ed il campo di applicazione della legge relativo alla tutela della salute e della sicurezza dei bagnanti e del personale addetto alla gestione.
L'art. 2 definisce gli aspetti della materia che sono oggetto di disciplina del regolamento di attuazione.
L'art. 3 procede, sulla base del tipo di destinazione delle piscine, alla loro classificazione che viene ripresa ed ampliata nel regolamento, in conformita' ad ulteriori criteri e piu' precisamente sulla base delle loro caratteristiche strutturali e sul tipo di utilizzazione.
L'art. 4 definisce le caratteristiche che deve possedere l'area di insediamento della piscina, disciplinate ulteriormente nel regolamento per cio' che attiene il dimensionamento del fabbisogno idrico, lo smaltimento delle acque di scarico e dei rifiuti solidi urbani.
L'art. 5 individua gli elementi funzionali della piscina, raggruppandoli in cinque sezioni relative all'attivita' natatoria, ai servizi, agli impianti tecnici, al pubblico e alle attivita' ausiliarie.
All'interno della legge viene data una definizione di ciascuna sezione indicando gli elementi che la costituiscono.
Nel regolamento, all'interno di ciascuna sezione, sono definite le caratteristiche tecniche e strutturali dei vari elementi che la costituiscono quali ad es. le vasche, gli spazi perimetrali delle vasche, gli spogliatoi, i servizi igienici, i locali di pronto soccorso, gli impianti tecnici che garantiscono la circolazione dell'acqua nelle vasche, i ricicli dell'acqua, l'alimentazione delle vasche.
L'art. 6 riguarda i requisiti igienici e microclimatici che devono essere presenti nell'ambiente piscina come i requisiti di ventilazione, di illuminazione e acustici, definiti nel regolamento.
L'art. 7 individua una serie di figure professionali la cui presenza e' indispensabile per la funzionalita' della piscina e per la sicurezza dei suoi frequentatori, quali il gestore della piscina, l'assistente bagnanti, l'addetto agli impianti tecnologici ed il personale per le prestazioni di pronto soccorso.
Nel regolamento viene disciplinato in modo minuzioso l'aspetto relativo all'assistenza dei bagnanti attraverso la definizione del numero di assistenti che deve essere presente all'interno dell'impianto rapportato alle dimensioni delle vasche.
L'art. 8 disciplina gli aspetti igienici relativi alla pulizia e alla disinfezione dei locali dell'impianto la cui frequenza e modalita' di esecuzione sono specificate nel regolamento.
L'art. 9 affronta l'aspetto relativo ai controlli per la verifica del corretto funzionamento dell'impianto e l'osservanza delle prescrizioni legislative.
Vengono individuati due tipi di controlli dei quali uno deve essere effettuato dal gestore della piscina e l'altro deve essere svolto dal Servizio di Igiene e Sanita' Pubblica dell'Azienda sanitaria locale.
Le modalita' tecniche con le quali effettuare tali controlli, le caratteristiche fisiche, chimico-fisiche e microbiologiche dell'acqua e la frequenza delle analisi e dei controlli sono indicati nel regolamento e nei suoi allegati.
L'art. 10 disciplina il regime delle autorizzazioni necessarie per poter esercitare l'attivita' all'interno dell'impianto.
Nel regolamento vengono elencati i documenti che devono essere presentati.
L'art. 11 stabilisce le sanzioni amministrative che vengono applicate ai gestori delle piscine per l'inosservanza delle norme previste nella legge, nonche' le modalita' di applicazione delle medesime.
L'art. 12 disciplina il regime transitorio fissando un termine massimo entro il quale provvedere all'adeguamento alla legge degli impianti esistenti e prevedendo per alcuni parametri indicati nel regolamento, la possibilita' di deroga definitiva in caso di impossibilita' tecnica di adeguamento.