Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge Relazione di accompagnamento


Disegno di legge regionale, n. 7138.

Nuova disciplina delle professioni turistiche.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Art. 1.
(Finalita')

1. La Regione disciplina le attivita' professionali di servizio al turista, al fine di favorire la qualificazione di servizi, la tutela dell'utente, la valorizzazione delle risorse e lo sviluppo dell'economia turistica.

Art. 2.
(Definizione delle figure professionali)

1. E' guida turistica, chi per professione accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite ad opere d'arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici illustrando le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche e naturali.
2. E' accompagnatore turistico o corriere, chi per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi attraverso il territorio nazionale o all'estero e fornisce elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito, al di fuori dell'ambito di competenza delle guide turistiche come individuato dal comma 1.
3. E' istruttore nautico chi, per professione, insegna a persone singole o gruppi di persone la pratica del nuoto o di attivita' nautiche.
4. E' animatore turistico chi, per professione, organizza il tempo libero di gruppi di turisti con attivita' ricreative, sportive, culturali.
5. E' accompagnatore naturalistico o guida escursionistica ambientale chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi di persone in zone di pregio naturalistico e ambientale illustrandone le caratteristiche.
6. E' accompagnatore di turismo equestre chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi di persone in gite a cavallo.
7. Altre figure professionali possono essere individuate al termine di un'indagine di rilevazione dell'esigenza di specifiche professionalita' nell'ambito di programmi di sviluppo turistico nei settori: enogastronomico; religioso; sportivo; congressuale; scolastico. Tali figure professionali sono definite dalla Giunta regionale con proprio provvedimento deliberativo.

Art. 3.
(Specializzazione e specialita')

1. In relazione alle caratteristiche tecniche, all'evoluzione e alle esigenze del mercato le figure professionali possono individuarsi in specializzazioni o articolarsi in specialita'.
2. Si intende per specializzazione l'arricchimento delle competenze professionali della figura di base mediante conoscenze aggiuntive concernenti una determinata area, attrattiva, tecnica o tipologia di utente.
3. Si intende per specialita' l'articolazione della figura professionale di base in figure professionali che si caratterizzano in modo autonomo per il tipo di attivita', le tecniche e le attrezzature utilizzate, le conoscenze professionali.
4. Le specializzazioni e le specialita' professionali sono definite con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 4.
(Qualifica professionale)

1. La qualifica professionale relativa alle figure indicate all'articolo 2, si consegue mediante la frequenza di appositi corsi di formazione professionale ed il superamento di una prova finale di accertamento.
2. I corsi di formazione sono organizzati dai soggetti formativi previsti dalla legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attivita' di formazione ed orientamento professionale) e sono riconosciuti dalle Province.
3. Per le qualifiche di istruttore nautico e relative specialita', e di accompagnatore di turismo equestre, la Provincia riconosce altresi', ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 5, i titoli equivalenti rilasciati secondo le rispettive competenze tecniche dalle Federazioni sportive del CONI (Comitato olimpico nazionale italiano).
4. L'ammissione ai corsi e' di norma subordinata al superamento di una prova attitudinale.
5. Coloro che sono in possesso dei titoli professionali di cui all'articolo 2 o equivalenti conseguiti in altre Regioni italiane o in Stati esteri e intendono ottenere il riconoscimento della qualifica ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 5, ne fanno richiesta alla Provincia, che verifica l'equivalenza del titolo e dei relativi contenuti e conoscenze professionali con quelle previste dalla presente legge e dispone l'applicazione di eventuali misure compensative per il riconoscimento della qualifica professionale e l'iscrizione nell'elenco, consistenti nella frequenza di un corso di formazione integrativo, o nell'espletamento di un periodo di tirocinio, o nell'effettuazione di una prova d'esame, secondo criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 5.
(Elenchi professionali)

1. Coloro che hanno conseguito la qualifica professionale di cui all'articolo 4, vengono iscritti in appositi elenchi, previa richiesta dell'interessato. La cancellazione dagli elenchi e' disposta per la perdita dei requisiti soggettivi o a richiesta dell'interessato, ovvero dopo tre anni di permanenza negli elenchi senza svolgere attivita' professionale.
2. La Provincia cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi di coloro che sono qualificati all'esercizio delle professioni turistiche. Negli elenchi viene specificata la professione, la specialita' o specializzazione, la localita' o il territorio di riferimento dell'attivita', le lingue conosciute; viene altresi' annotato se gli iscritti esercitano effettivamente l'attivita'.
3. La Provincia rilascia agli iscritti negli elenchi un tesserino che attesta l'iscrizione, la qualifica posseduta e le eventuali specialita' o specializzazioni.

Art. 6.
(Uso esclusivo della qualifica professionale)

1. L'uso delle qualifiche professionali di cui all'articolo 2, e' riservato a coloro che sono iscritti negli elenchi di cui all'articolo 5.

Art. 7.
(Programmi dei corsi e degli esami)

1. I programmi dei corsi di formazione, le modalita' e i criteri degli esami per l'accertamento dell'idoneita' tecnico professionale e il rilascio delle qualifiche previste dalla presente legge nonche' delle specialita' e specializzazioni, sono approvate dalla Giunta regionale.
2. I programmi di cui al comma 1 stabiliscono anche i criteri per il riconoscimento di eventuali crediti formativi.
3. I corsi sono organizzati secondo gli obiettivi, i principi e le procedure di cui alla l.r. 63/1995.

Art. 8.
(Commissioni d'esame)

1. Le commissioni d'esame sono nominate dalla Provincia.
2. Con deliberazione della Giunta regionale e' stabilita la composizione delle commissioni d'esame per ciascuna delle professioni indicate dalla presente legge, garantendo la presenza di almeno tre esperti nelle materie d'esame, di cui uno designato dal soggetto che ha organizzato il corso di formazione e uno designato dall'organizzazione professionale maggiormente rappresentativa a livello provinciale, qualora esistente.
3. Le commissioni sono integrate da esperti nelle lingue straniere, qualora queste siano previste dal programma d'esame.
4. Per ogni commissione possono essere nominati dei membri supplenti.

Art. 9.
(Organizzazione dei servizi turistici)

1. Gli organismi costituiti dai soggetti professionali disciplinati dalla presente legge al fine di prestare in modo organizzato e strutturato i servizi turistici attinenti al proprio campo di competenza professionale sono iscritti in elenchi tenuti ed aggiornati dalla Provincia.
2. Possono essere iscritti negli elenchi di cui al primo comma gli organismi costituiti nelle forme previste dal codice civile, che abbiano un organico, nonche' strutture e attrezzature adeguate in rapporto al tipo di attivita' che intendono svolgere.
3. La domanda per l'iscrizione nell'elenco deve essere presentata alla Provincia e deve indicare: i servizi turistici prestati, l'elenco dei soggetti professionali che fanno parte dell'organismo richiedente, la sede, le modalita' di funzionamento, le strutture e le attrezzature, il territorio nel quale viene svolta l'attivita'.
4. La Provincia rilascia agli organismi iscritti nell'elenco un attestato di iscrizione.

Art. 10.
(Tariffe professionali)

1. Le tariffe praticate dai soggetti disciplinati dalla presente legge per le prestazioni dei servizi turistici di competenza sono liberamente definite dai soggetti stessi.
2. Le tariffe sono comunicate, a fini di informazione ai turisti, alle Agenzie di accoglienza e informazione turistica locali di cui alla legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dell'attivita' di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte).

Art. 11.
(Torrentismo o canyoning)

1. L'accompagnamento di persone o gruppi in escursioni a gole e torrenti che comporti l'uso di tecniche e attrezzature di salita e di discesa alpinistiche nonche' di discesa lungo il corso d'acqua, e' riservato alle guide alpine e aspiranti guide alpine di cui alla legge regionale 29 settembre 1994, n. 41 (Ordinamento della professione di guida alpina), che abbiano frequentato appositi corsi di specializzazione.
2. Possono altresi' effettuare l'accompagnamento coloro che, a seguito di appositi corsi di formazione, ai sensi della presente legge, ottengano la qualifica di istruttore nautico, articolata nella specialita' torrentismo (o canyoning).

Art. 12.
(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione della presente legge sono iscritti di diritto negli elenchi provinciali di cui all'articolo 5, coloro che erano gia' iscritti negli elenchi provinciali delle professioni turistiche di cui all'articolo 4 della legge regionale 18 luglio 1989, n. 41 (Disciplina delle professioni turistiche), previa conferma della volonta' di rimanere iscritti nell'elenco.

Art. 13.
(Sanzioni amministrative)

1. Chi utilizza le qualifiche professionali previste dalla presente legge senza esserne provvisto e senza essere iscritto negli elenchi provinciali, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1 milione (516,45 Euro ) a lire 5 milioni (2582,28 Euro ).
2. L'uso del titolo di iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 9 da parte di organismi che non sono iscritti comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 700 mila (361,51 Euro ) a lire 3 milioni (1549,37 Euro ) da parte di ciascun componente dell'organismo.
3. L'applicazione di tariffe superiori a quelle dichiarate, comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 500 mila (258,22 Euro ) a lire 2 milioni (1032,91 Euro ).
4. Ogni altra violazione delle norme della presente legge comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 400 mila (206,58 Euro ) a lire 2 milioni 500 mila (1291,14 Euro ).
5. L'accertamento delle violazioni e le irrogazioni delle sanzioni di cui alla presente legge sono effettuati secondo le procedure previste dalla legge 24 dicembre 1981, n. 689.

Art. 14.
(Funzioni di vigilanza e controllo)

1. Ferme restando le competenze dell'autorita' di Pubblica Sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sulle attivita' professionali di cui all'articolo 2, sono esercitate dal Comune cui sono devoluti i proventi delle sanzioni.

Art. 15.
(Modifiche all'ordinamento della professione di maestro di sci)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 (Ordinamento della professione di maestro di sci) e' aggiunto il seguente:
"2 bis. La figura professionale del maestro di sci si articola nelle specialita': discipline alpine, fondo, snowboard".
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 23 novembre 1992, n. 50, e' aggiunto il seguente:
"2 bis. Il Collegio regionale rilascia agli iscritti un tesserino che attesta l'iscrizione all'Albo, le specialita', le eventuali specializzazioni e le frequenze ai corsi di aggiornamento".
3. Il comma 6 dell'articolo 5 della legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 e' sostituito dal seguente:
"6. Il programma dei corsi e delle prove d'esame e' determinato dalla Regione, sentito il Collegio regionale, garantendo il rispetto dei criteri e dei livelli delle tecniche sciistiche definiti dalla Federazione Italiana Sport Invernali ( FISI )".
4. Dopo l'articolo 5 della legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 e' aggiunto il seguente:
"Art. 5 bis.
1. Sono trasferite alle Comunita' montane le funzioni relative all'accertamento dell'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci";
5. Dopo il comma 7 dell'articolo 6 della legge regionale 23 novembre 1992, n. 50, e' aggiunto il seguente:
"7 bis. La Commissione e' validamente costituita con la presenza della meta' piu' uno dei componenti. In ogni caso deve essere garantita la presenza della meta' piu' uno degli esperti nelle materie culturali e della meta' piu' uno dei maestri di sci esperti nella relativa specialita'.".
6. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 e' sostituito dal seguente:
"2. Le modalita' per il periodico aggiornamento tecnico didattico e culturale dei maestri di sci sono determinate dal Collegio regionale, acquisito il parere favorevole della Regione, prevedendo l'impiego, per la parte tecnico didattica di istruttori nazionali FISI ".
7. Il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 e' sostituito dal seguente:
"3. Nel caso di impossibilita' di frequenza dei corsi, per malattia o per altri comprovati motivi di forza maggiore, il maestro di sci e' tenuto a frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento; in questo caso la validita' dell'iscrizione all'albo professionale e' prorogata solo fino al primo corso successivo alla cessazione dell'impedimento. La mancata frequenza di tale corso comporta la sospensione dall'albo professionale".
8. Al comma 5 dell'articolo 9 della legge regionale 23 novembre 1992, n. 50, e' aggiunto il seguente periodo "Nei confronti dei cittadini dell'Unione europea si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319".
9. Sono delegificate le norme regionali riguardanti i sotto elencati aspetti, che vengono disciplinati con atti amministrativi della Giunta regionale:
a) modalita' per l'iscrizione alla professione di cui all'articolo 4 della l.r. 50/1992;
b) procedure di accertamento dell'abilitazione professionale di cui all'articolo 5, commi 2, 3, 4 e 5 della l.r. 50/1992;
c) composizione della commissione e delle sottocommissioni di esame di cui all'articolo 6 della l.r. 50/1992, garantendo la presenza di quattro esperti nelle materie culturali previste dal programma dei corsi e degli esami, nonche' per ciascuna specialita' da due a cinque maestri particolarmente esperti, di cui la maggioranza scelti tra maestri che rivestano la qualifica di istruttore nazionale FISI .

Art. 16.
(Modifiche all'ordinamento della professione di guida alpina)

1. Dopo l'articolo 7 della legge regionale 29 settembre 1994, n. 41 e' inserito il seguente:
"Art. 7 bis.
1. Sono trasferite alle Comunita' montane le funzioni relative all'accertamento dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida alpina".
2. Dopo il comma 8 dell'articolo 7 e' aggiunto il seguente:
"8 bis. La Commissione e' validamente costituita con la presenza della meta' piu' uno dei componenti.".
3. Sono delegificate le norme regionali riguardanti la composizione della commissione e delle sottocommissioni di esame di cui all'articolo 7, commi 7 e 8 della l.r. 41/1994, che vengono disciplinate con atti amministrativi della Giunta regionale.

Art. 17.
(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) legge regionale 18 luglio 1989, n.41;
b) legge regionale 29 settembre 1992, n. 44 (Ordinamento della professione di direttore d'albergo).
2. Le norme oggetto di delegificazione ai sensi degli articoli 16, comma 8 e 17 comma 3 sono abrogate a decorrere dall'entrata in vigore dei relativi provvedimenti amministrativi.