Consiglio regionale
del Piemonte




Relazione al Disegno di legge regionale n. 138.

Nuova disciplina delle professioni turistiche



La Regione Piemonte e' stata tra le prime Regioni ad affrontare, circa un decennio fa, la problematica della regolamentazione delle professioni turistiche "nuove" che, accanto a quelle gia' consolidate di guida turistica, interprete turistico, accompagnatore turistico, guida alpina e maestro di sci, cominciavano ad acquisire proprie caratteristiche individuali, tanto da essere prese in considerazione nella stessa legge quadro per il turismo del 1987. Si tratta in particolare delle professioni di istruttore nautico, animatore turistico, accompagnatore naturalistico e accompagnatore di turismo equestre, figure che vengono individuate e disciplinate in Piemonte per la prima volta con la legge 18 luglio 1989, n. 41 "Disciplina delle professioni turistiche"
Oggi, a oltre dieci anni dall'entrata in vigore di questa legge, si rende necessaria una revisione della normativa per accogliere le nuove esigenze sorte in seguito all'evoluzione del settore dei servizi al turista , in special modo per quanto riguarda le professioni "nuove", e per adeguare la normativa regionale ai criteri di delegificazione e semplificazione amministrativa. A questo proposito, e' opportuno avere come riferimento il documento programmatico approvato dalla Conferenza dei Presidenti nel maggio 1997 e redatto, a seguito di oltre un anno di lavoro, dal coordinamento tecnico interregionale sulle professioni turistiche. In questo documento si auspicava l'introduzione nel settore di elementi di delegificazione e semplificazione e, tra questi, il superamento della licenza amministrativa.
Nello stesso tempo, il processo di integrazione europea, che comporta una spinta alla liberalizzazione economica allo scopo di favorire la libera prestazione dei servizi ed una particolare attenzione alla tutela del consumatore ha messo in evidenza l'esigenza di modificare il sistema di regolamentazione delle professioni turistiche.
Inoltre tale revisione normativa si e' resa piu' urgente quando, con l'entrata in vigore del decreto legislativo 112/98 sono state abrogate, con l'art. 123 del TULPS , le licenze di esercizio delle professioni di guida, interprete ed accompagnatore turistico ed i relativi esami finalizzati al rilascio di quelle licenze, aprendo di fatto la strada al superamento del regime amministrativo in questo settore.
Il presente disegno di legge intende quindi reimpostare, sulla base dei criteri in parte gia' adottati per le professioni "nuove" nella l.r. 41/89 e tenendo conto del sopracitato documento programmatico interregionale, tutto il settore delle professioni al servizio del turista. Il criterio e' quello della creazione di un sistema di qualifiche professionali. Tale sistema comporta una duplice funzione: da un lato la valorizzazione ed il riconoscimento della professionalita' degli operatori qualificati e dall'altro la creazione, con le qualifiche stesse, di un riferimento ed una garanzia per l'utente-consumatore del tipo "certificazione di qualita'".
In questo contesto viene ad assumere particolare rilievo la fase formativa finalizzata al conseguimento della qualifica professionale. Per questa ragione si prevede che per ottenere la qualifica si debba, di norma, frequentare un apposito corso di formazione professionale e superare il relativo esame finale.
Coloro che ottengono la qualifica vengono iscritti in appositi elenchi tenuti dalle Province, che rilasciano un tesserino che costituisce la "certificazione" della loro professionalita'. Come gia' nella l.r. 41/89 e' prevista anche la possibilita' di iscrizione in appositi elenchi provinciali degli organismi professionali. Cio' allo scopo di favorire lo sviluppo organizzato dei servizi turistici connessi alle professioni turistiche e valorizzare questa forma organizzata con un "marchio" di tutela della qualita'.
Passando all'esame dell'articolato del disegno di legge, all'art. 1 sono precisate le finalita' che la Regione intende perseguire con la disciplina delle attivita' professionali di servizio al turista:
- la qualificazione dei servizi;
- la tutela dell'utente;
- la valorizzazione delle risorse turistiche del Piemonte;
- lo sviluppo dell'economia turistica della Regione.
Le professioni disciplinate dal ddl sono individuate nell'art. 2, e per ciascuna di esse viene definito l'ambito operativo. Rispetto alle professioni individuate nella legge regionale 41/89 non viene piu' regolamentata la professione di interprete turistico, in quanto, come sottolineato nel documento programmatico interregionale che auspica il superamento di tale figura, si tratta di una professionalita' che rientra nella categoria piu' generale degli interpreti, per la quale gia' esistono appositi corsi di studio e di formazione.
In base all'evoluzione del settore o alle particolari caratteristiche di alcune qualifiche, e' inoltre prevista, all'art. 3, la possibilita' di individuare specializzazioni (approfondimento relativo ad un determinato settore della qualifica - es: accompagnamento di scolaresche per guide turistiche o accompagnatori naturalistici) e specialita' (figura professionale piu' specifica in relazione ad una qualifica di base - es: istruttore nautico, specialita' torrentismo)
Gli articoli dal 4 all'8 riguardano la qualifica professionale. In particolare, vengono definite le modalita' per il suo conseguimento, la tenuta degli elenchi professionali da parte delle Province e i criteri per il riconoscimento dei titoli ottenuti in altre Regioni o in Stati esteri, prevedendo anche la possibilita' di applicare misure compensative per i casi in cui l'equivalenza del titolo non sia immediata .Viene delegificata l'individuazione dei percorsi formativi (corsi, esami o altre misure compensative e loro contenuti), delle specializzazioni e specialita', cosi' come la composizione delle commissioni esaminatrici, tutti elementi che vengono demandati alla Giunta regionale. Il riconoscimento dei corsi di formazione, che era mantenuto in capo alla Regione dalla l.r. 41/89, e' delegato alle Province, coerentemente con quanto previsto dalla recente normativa sulla formazione professionale. Resta inoltre competenza della Provincia l'accertamento dell'idoneita' professionale, trattandosi di una funzione delegata dalla l.r. 5.3.1987 n.12, art. 3, comma 1, lett. d).
L'art. 9 riguarda le modalita' di iscrizione negli appositi elenchi provinciali degli organismi professionali costituiti allo scopo di fornire in modo organizzato i servizi disciplinati dal disegno di legge.
Per quanto riguarda le tariffe professionali, di cui all'art. 10 del ddl, si e' tenuto conto delle raccomandazioni dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato in relazione alla libera definizione delle tariffe stesse da parte dei professionisti ed al ruolo dell'Ente pubblico di tutela del consumatore, che si manifesta anche nel pubblicizzare e diffondere al meglio le informazioni sulle tariffe, sulla base delle comunicazioni ricevute dagli operatori, in modo da fornire al consumatore gli elementi per poter valutare autonomamente.
Al termine della parte riguardante le qualifiche, i percorsi formativi e l'esercizio delle professioni, viene trattato in un apposito articolo il fenomeno del torrentismo, noto anche come "canyoning", cioe' l'accompagnamento di persone o gruppi in escursione a gole e torrenti, anche utilizzando tecniche e attrezzature alpinistiche. Si tratta di un'attivita' di elevato contenuto tecnico, che in tempi recentissimi ha avuto notevole sviluppo sia nell'ambito delle attivita' delle guide alpine, per le quali il Collegio ha organizzato appositi corsi di specializzazione, che tra gli organismi che operano nel campo degli sport nautici. Per queste ragioni il torrentismo viene preso in considerazione sia come specialita' della professione di istruttore nautico, sia come specializzazione delle guide alpine.
Gli articoli 13 e 14 riguardano le sanzioni previste per la violazione delle norme contenute nel disegno di legge e le funzioni di vigilanza e controllo, che vengono demandate al Comune anche in virtu' della delega espressa dall'art. 4, comma 1, p.to g) della legge regionale 12/87.
Gli articoli 15 e 16 riguardano l'introduzione di alcune modifiche alle leggi regionali che disciplinano le professioni di maestro di sci e di guida alpina. Si tratta di interventi, talvolta espressamente richiesti dai Collegi professionali, che derivano dall'esigenza di adeguare le norme all'evoluzione del settore, come nel caso del riconoscimento della specialita' "snowboard" nell'ambito della figura del maestro di sci e delle modalita' di determinazione dei programmi di formazione e aggiornamento professionale, oppure del recepimento dei principi di delegificazione, e di libera prestazione dei servizi su tutto il territorio dell'Unione europea. Infine, la scelta di trasferire alle Comunita' montane l'accertamento dell'abilitazione all'esercizio delle professioni di maestro di sci (art. 15) e di guida alpina (art. 16) risponde al principio di demandare agli enti locali competenti per territorio o per materia tutte le funzioni amministrative derivanti dalle leggi regionali.
In ultimo, con l'abrogazione della legge regionale n. 44/92, prevista dall'articolo 17, si esclude dalla disciplina regionale la professione di direttore d'albergo. L'attuazione di questa legge ha infatti creato, non pochi problemi di aggravamento burocratico sia agli albergatori piemontesi che a coloro che si sono trovati ad assumere la direzione di un'azienda alberghiera del Piemonte. Si deve infatti tenere conto che la normativa prevista da questa legge viene ad inserirsi nell'ambito di un libero rapporto contrattuale che si instaura tra un'azienda, l'albergo, e il suo direttore a cui viene affidato l'incarico in virtu' di un rapporto fiduciario con l'azienda stessa che prescinde da una pura valutazione automatica di determinati requisiti professionali. Attualmente questa legge, che peraltro e' impostata secondo criteri ormai superati e mantiene tutta l'attivita' amministrativa in capo alla Regione, viene applicata solo per la parte relativa all'iscrizione d'ufficio all'albo professionale (art. 8 comma 3) mentre la Commissione d'esame non si riunisce ormai da quattro anni.