Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge Relazione di accompagnamento


Disegno di legge regionale, n. 7133.

Ulteriori modificazioni alla legge regionale 18 marzo 1982, n. 8 ( S.I.TO ).

Art. 1

Art. 1.

1. L'articolo 5 della legge regionale 18 marzo 1982, n. 8 "Partecipazione della Regione Piemonte alla Societa' Interporto di Torino ( S.I.TO ) S.p.A." cosi' come modificato alla legge regionale 31 luglio 1986, n. 32, e' sostituito dal seguente:
"Art. 5.
1 La Regione, mediante apposito provvedimento legislativo, potra' acquisire direttamente le aree necessarie per l'intera struttura intermodale di Orbassano e provvedere ai finanziamenti per l'urbanizzazione primaria, ai sensi della legge regionale 6 marzo 1980 n. 11 (Provvedimenti a favore della realizzazione di infrastrutture per il trattamento delle merci e per l'interscambio tra sistemi di trasporto).
2 La Regione, attraverso i propri competenti organi, e' autorizzata a cedere alla S.I.TO S.p.A., a titolo oneroso, il diritto di superficie sulle aree, acquisite in esecuzione della l.r. n. 11/1980, su cui e' previsto che insistano le opere pubbliche necessarie alla struttura interportuale di Torino - Orbassano, da realizzare anche con non totale finanziamento pubblico.
3 La Regione e', altresi', autorizzata a cedere in proprieta' alla S.I.TO S.p.A. le altre aree, comprese nel progetto di cui all'articolo 13 della l.r. n.11/1980 e nei progetti stralcio di cui all'articolo 1 della legge regionale 21 marzo 1985, n. 26 (Attuazione art. 5 della l.r. 18 marzo 1982, n. 8 e provvedimenti integrativi) e, comunque, non destinate alla realizzazione di opere pubbliche, in misura non superiore al 70 per cento del totale delle aree dell'intero interporto: la cessione avverra' a titolo oneroso ed il corrispettivo a carico della S.I.TO S.p.A. - che dovra' impegnarsi, all'atto dell'acquisizione, a garantirne una destinazione d'uso coerente con le funzioni dell'Interporto - sara' ragguagliato al valore effettivo dei terreni, quale risultera' in dipendenza degli interventi realizzati dalla Regione.
4 La S.I.TO S.p.A., intervenuta la dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza ai sensi di legge, potra' acquistare, ove possibile, direttamente dagli espropriandi le aree di cui al secondo comma, comprese nei progetti di cui alla l.r. n. 11/1980 e comunque non destinate alla realizzazione di opere pubbliche, in misura non superiore a quella consentita al terzo comma.
5 La S.I.TO S.p.A., nelle ipotesi di acquisti diretti, sara' tenuta ad informare la Regione, inviando alla medesima notizie circa trattative e conclusioni degli acquisti e cio' al fine di permettere alla Regione medesima di addebitare alla S.I.TO S.p.A. le somme come sopra definite, dedotte le spese di acquisizione delle aree.
6 La S.I.TO S.p.A. potra' cedere a terzi i diritti acquisiti, ai sensi del quinto comma, nel rispetto degli impegni assunti al momento dell'acquisizione ed in conformita' agli stessi e solo a condizione di garantirne - attraverso idonee clausole contrattuali - la destinazione d'uso coerente con le funzioni interportuali".