Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge Relazione di accompagnamento


Proposta di legge regionale, n. 7107.

Modifiche alla legge regionale 13 ottobre 1972, n.10 (Determinazione delle indennita' spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale), alla legge regionale 10 novembre 1972, n. 12 (Funzionamento dei Gruppi consiliari), alla legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari), alla legge regionale n. 22 febbraio 1993, n. 7 (Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 8 settembre 1986, n. 42), alla legge regionale n. 20 febbraio 1976, n. 6 e successive modifiche e integrazioni.

Presentata da COTA ROBERTO, DI BENEDETTO ALESSANDRO, MANCUSO GIANNI, POZZO GIUSEPPE, RIBA LIDO, TOSELLI PIETRO FRANCESCO.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Art. 1.

1. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennita' spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionali) come sostituito dall'articolo 1 della l.r. 21/2000, dopo le parole "al Presidente della Giunta delle elezioni" sono aggiunte le parole "al Presidente della Commissione per il Regolamento interno".
2. Alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennita' spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale) come sostituito dall'articolo 1 della l.r. 21/2000, dopo le parole "ai Vice Presidenti ed al Segretario della Giunta delle elezioni" sono aggiunte le parole "al Vice presidente della Commissione per il Regolamento interno".

Art. 2.

1. Nel primo periodo del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennita' spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale) come sostituito dall'articolo 3 della l.r 14/1994 le parole "ed un rimborso chilometrico calcolato moltiplicando il doppio della distanza tra il domicilio e il capoluogo di Regione per un quinto del prezzo di un litro di benzina super" sono sostituite con le parole "ed un rimborso chilometrico calcolato moltiplicando il doppio della distanza tra il domicilio e il capoluogo di Regione o la sede della riunione istituzionale, qualora questa si svolga in altra localita' del territorio regionale per il costo chilometrico medio d'esercizio riferito a un'autovettura di segmento di tipo "d", definito semestralmente con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale sulla base delle tabelle dei costi analitici di esercizio aggiornati periodicamente dall' ACI ."
2. Nel secondo periodo dello stesso comma le parole "I Consiglieri con domicilio nel Comune di Torino" sono sostituite con le parole "I Consiglieri con domicilio nel comune sede della riunione istituzionale".
3. Nel comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennita' spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale) come sostituito dall'articolo 3 della l.r 14/1994 le parole "quota corrispondente alla percorrenza di 1.500 chilometri calcolata moltiplicando tale cifra per un quinto del prezzo di un litro di benzina super" sono sostituite dalle parole "quota corrispondente alla percorrenza di 3.000 chilometri, calcolata moltiplicando tale cifra per il costo chilometrico medio d'esercizio definito ai sensi del comma precedente".

Art. 3.

1. Il comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 10 novembre 1972, n. 12, ("Funzionamento dei Gruppi consiliari") aggiunto dall'articolo 1 della l.r. n. 2/1991 e l'articolo 2 bis aggiunto dall'art. 2 della l.r. n. 28/1997 sono abrogati.
2. L'articolo 3 della l.r. 10 novembre 1972, n. 12, ("Funzionamento dei Gruppi consiliari") sostituito dall'articolo 3 della l.r. n. 2/1991 e integrato dall'art. 3 69/1995 e' abrogato e sostituito dal seguente:
"1. Per il funzionamento dei Gruppi consiliari, costituiti ai sensi del Regolamento interno del Consiglio regionale, sono previsti, a carico del bilancio del Consiglio regionale, contributi annuali, erogati a quote mensili e costituiti da:
a) una quota fissa per ciascun gruppo in relazione alla consistenza numerica cosi' definita:
- lire 100.000.000 per i Gruppi costituiti da un Consigliere
- lire 150.000.000 per i Gruppi costituiti da 2 a 6 Consiglieri
- lire 200.000.000 per i Gruppi costituiti da 6 a 15 Consiglieri
- lire 250.000.000 per i Gruppi costituiti da piu' di 15 Consiglieri
b) una quota variabile di lire 30.000.000 per consigliere appartenente al gruppo.
2. Per il funzionamento del Gruppo misto, qualora vi aderiscano piu' di un consigliere, viene erogato a ogni componente il contributo di cui alla lettera a) del comma precedente diviso per quota in proporzione al numero degli aderenti oltre al contributo di cui alla lettera b). E' pertanto abrogato l'articolo 3 della l.r. 65/1994.
3. Le risorse finanziarie definite ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 possono essere altresi' utilizzate, nella misura massima del 50%, per il finanziamento dei contratti di cui al comma 4 dell'articolo 1 della l.r. n. 20/1981 come modificata con ll. rr. n. 33/1998, n. 26/1999 e con la presente legge."

Art. 4.

1. I commi 1,2 e 3 dell'articolo 1 della l.r. 8 giugno 1981, n. 20, ("Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari") come sostituito dall'articolo 1 della l.r. n. 2/1992, nonche' la tabella allegata al comma 2 dello stesso articolo, come integrata per effetto dell'articolo 6 della l.r. 69/1995, sono abrogati.
"Il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari) cosi' come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1998, n.33 (Nuovo assetto organizzativo dei Gruppi consiliari e modifiche alla normativa sul personale dei Gruppi) e dall'articolo 1 della l.r. 13 ottobre 1999, n, 26 e' sostituito dal seguente:
"4. Le risorse finanziarie necessarie all'utilizzo del personale che opera presso i Gruppi consiliari sono definite dall'Ufficio di Presidenza nella misura di due unita' di categoria D con riferimento all'ex VIII qualifica funzionale per ogni gruppo, costituito ai sensi del Regolamento interno, incrementate di una unita' di categoria D con riferimento all'ex VII qualifica funzionale per ogni consigliere aderente al gruppo, tenuto conto dei C.C.N.L. e dei protocolli d'intesa eventualmente stipulati in merito all'applicazione degli stessi. Per quanto attiene l'applicazione del nuovo ordinamento professionale, le relative posizioni organizzative, corrispondenti a direzione di unita' organizzative complesse, sono attribuite ai Gruppi in relazione al personale di categoria D. L'importo e' determinato annualmente, al 1. gennaio di ogni anno, sulla base del costo effettivo del personale, riferito al trattamento economico fondamentale, comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente, delle somme erogate con caratteri di continuita' e fissita' e del costo delle posizioni organizzative, determinato come sopra, nonche' del trattamento economico accessorio e di fine rapporto. L'importo risultante e' incrementato di una percentuale corrispondente all'aumento della spesa globale per il personale regionale, ivi compreso quello non contrattualizzato, intercorso tra il gennaio dell'anno precedente e il gennaio dell'anno in corso. Per ogni componente del gruppo misto, vengono definite, con le modalita' sopraindicate, risorse finanziarie per la stipulazione di contratti relativi al personale corrispondenti ad una unita' di categoria D con riferimento all'ex VII qualifica funzionale. E' pertanto abrogato l'articolo 2 della l.r. 65/1994".
2. La quota di finanziamento corrispondente, ai sensi del comma precedente, ad ogni consigliere appartenente al gruppo e' ridotta del 50% per i Consiglieri che rivestano la carica di Presidente della Giunta e del Consiglio regionale, di Vice presidente del Consiglio regionale e di assessore regionale.

Art. 5.

1. La composizione dell'ufficio di comunicazione del Presidente del Consiglio regionale come definita dall'articolo 9 della l.r. n. 42/1986, come sostituito dall'articolo 1 della l.r. n. 7/1993, e dall'art. 14 della l.r. n. 51/1977, e' integrata di una unita' di categoria D con riferimento alla ex VIII qualifica funzionale.
2. La composizione dell'ufficio di comunicazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, come definita dall'articolo 30 della l.r. n. 6/1979 e dall'art. 14 della l.r. n. 51/1977, e' integrata di un'unita' di categoria D con riferimento alla ex VIII qualifica funzionale per ognuno dei Vicepresidenti del Consiglio regionale.

Art. 6.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 2000, si fa fronte per l'ammontare riferito agli articoli 1 e 2, stimato in lire 420.000.000, con lo stanziamento previsto al capitolo 10000 del bilancio regionale; per l'ammontare riferito agli articoli 3 e 4 pari a lire 1.170.000.000 con i fondi del capitolo 10030 del bilancio della Regione da incrementare di lire 400.000.000 con prelievo dal capitolo del bilancio regionale (fondo di riserva per spese obbligatorie) e di lire 300.000.000 mediante riduzione di pari importo del capitolo 10210; per l'ammontare riferito all'articolo 5 stimato in lire 90.000.000 si fa fronte con lo stanziamento del capitolo 10110 del bilancio regionale che deve essere integrato mediante riduzione di pari importo del capitolo 10210.
2. Per gli anni successivi, si provvede in sede di predisposizione dei relativi bilanci.

Art. 7.

1. La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.