Consiglio regionale
del Piemonte




Relazione alla Proposta di legge regionale n. 107.

Modifiche alla legge regionale 13 ottobre 1972, n.10 (Determinazione delle indennita' spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale), alla legge regionale 10 novembre 1972, n. 12 ("Funzionamento dei Gruppi consiliari"), alla legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari"), alla legge regionale n. 22 febbraio 1993, n. 7 ("Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 8 settembre 1986, n. 42), alla legge regionale n. 20 febbraio 1976, n. 6 e successive modifiche e integrazioni



La normativa relativa allo status dei Consiglieri e al funzionamento dei Gruppi consiliari necessita di una riorganizzazione e semplificazione essendo spesso il frutto del sovrapporsi di normativa che si sono succedute nel tempo attraverso interventi di modifica e di integrazione di leggi vigenti
Con l'inizio della legislatura si ritiene percio' utile rivedere alcuni aspetti della materia cercando di semplificarne il funzionamento pur garantendo comunque il necessario supporto di risorse ai Consiglieri per lo svolgimento del loro mandato ai Gruppi consiliari per il loro funzionamento.
Il presente progetto di legge tende quindi a introdurre alcune innovazioni, in parte piu' formali che sostanziali, nelle materie predette.
In particolare, al di la' di piccoli aggiustamenti resi necessari da modifiche regolamentari nel frattempo intervenute, le modifiche riguardano:
1) l'entita' e la misura del rimborso chilometrico calcolato in riferimento a parametri piu' aggiornati e alla reale attivita' che il Consigliere svolge nel proprio collegio per esercitare correttamente il suo mandato;
2) una nuova definizione dei fondi erogati ai gruppi per il loro funzionamento che, eliminando complesse procedure di rimborso previste dalla normativa vigente che si sono rivelate di difficile gestione, definiscono in modo trasparente quanto spetta ad ogni Gruppo;
3) una piu' logica definizione dei livelli del personale assegnato ai singoli gruppi ai fini della definizione delle risorse finanziarie loro assegnate;
4) l'integrazione della dotazione degli uffici di comunicazione del Presidente del Consiglio e dei due Vicepresidenti per tener conto, sulla base delle esperienze maturate, delle effettive esigenze di funzionamento di tali strutture.