Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge Relazione di accompagnamento


Proposta di legge regionale, n. 7087.

Deviazione della circolazione dei mezzi pesanti dalla S.S. 33 del Lago Maggiore all'Autostrada A/26.

Presentata da BOTTA MARCO, GHIGLIA AGOSTINO, ROSSI GIACOMO, SALERNO ROBERTO, VALVO CESARE MAURIZIO.

Art. 1, 2, 3, 4, 5

Art. 1.

1. La Regione Piemonte, al fine di tutelare la sicurezza dei cittadini della fascia litoranea del Lago Maggiore, di salvaguardare l'ambiente e di incentivare lo sviluppo del turismo nelle localita' della costa, ostacolato dal transito degli autoveicoli pesanti lungo la S.S. 33, assume, ai sensi del comma 2 sexies dell'art.2 del D.L. 2 gennaio 1997, n. 1, convertito nella legge 5 marzo 1997, n. 38, entro i limiti di spesa di cui all'articolo 5, l'onere del pagamento del pedaggio autostradale degli autotreni e degli autoarticolati di cui all'articolo 54, comma 1, lettera d), lettera e), lettera h), lettera i) e lettera n) e all'articolo 10, comma 8, lettere a) e b) del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, adibiti al trasporto merci sia in conto proprio che in conto terzi, obbligatoriamente deviati sulla Autostrada A/26 lungo le tratte Gravellona Toce - Castelletto Ticino, e Gravellona Toce - Borgomanero, nei due sensi di marcia, per il periodo compreso tra il 01 giugno e il 30 settembre 2000 e 2001.

Art. 2.

1. Le modalita' di attuazione dell'intervento sono stabilite da apposita convenzione fra Ministero dei Lavori Pubblici, Autostrade SPA , Regione Piemonte e Associazioni degli Autotrasportatori.

Art. 3.

1. La Regione promuove, mediante l'approvazione di apposito progetto da parte della Giunta regionale, il monitoraggio dei flussi di traffico interessati alla sperimentazione e dei dati ambientali connessi, che possano servire a migliorare le modalita' e la qualita' degli interventi per il contenimento del traffico pesante lungo la fascia costiera del Lago Maggiore.

Art. 4.

1. Il Dirigente del Servizio Trasporti dispone la liquidazione della spesa derivante dalla applicazione dell'art. 1 in favore della Societa' Autostrade SPA , concessionaria della Autostrada A/26, sulla base delle fatture dei pedaggi autostradali.

Art. 5.

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge, e' autorizzata per il biennio 2000/2001 la spesa di lire 600 milioni.
2. Alla copertura delle spese autorizzate per effetto del comma 1, la Regione Piemonte fara' fronte con apposito stanziamento.