Proposta di legge regionale, n. 7087.
Deviazione della circolazione dei mezzi pesanti dalla S.S. 33 del Lago Maggiore all'Autostrada A/26. 1. La Regione Piemonte, al fine di tutelare la sicurezza dei cittadini della fascia litoranea del Lago Maggiore, di salvaguardare l'ambiente e di incentivare lo sviluppo del turismo nelle localita' della costa, ostacolato dal transito degli autoveicoli pesanti lungo la S.S. 33, assume, ai sensi del comma 2 sexies dell'art.2 del D.L. 2 gennaio 1997, n. 1, convertito nella legge 5 marzo 1997, n. 38, entro i limiti di spesa di cui all'articolo 5, l'onere del pagamento del pedaggio autostradale degli autotreni e degli autoarticolati di cui all'articolo 54, comma 1, lettera d), lettera e), lettera h), lettera i) e lettera n) e all'articolo 10, comma 8, lettere a) e b) del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, adibiti al trasporto merci sia in conto proprio che in conto terzi, obbligatoriamente deviati sulla Autostrada A/26 lungo le tratte Gravellona Toce - Castelletto Ticino, e Gravellona Toce - Borgomanero, nei due sensi di marcia, per il periodo compreso tra il 01 giugno e il 30 settembre 2000 e 2001. 1. Le modalita' di attuazione dell'intervento sono stabilite da apposita convenzione fra Ministero dei Lavori Pubblici, Autostrade SPA , Regione Piemonte e Associazioni degli Autotrasportatori. 1. La Regione promuove, mediante l'approvazione di apposito progetto da parte della Giunta regionale, il monitoraggio dei flussi di traffico interessati alla sperimentazione e dei dati ambientali connessi, che possano servire a migliorare le modalita' e la qualita' degli interventi per il contenimento del traffico pesante lungo la fascia costiera del Lago Maggiore. 1. Il Dirigente del Servizio Trasporti dispone la liquidazione della spesa derivante dalla applicazione dell'art. 1 in favore della Societa' Autostrade SPA , concessionaria della Autostrada A/26, sulla base delle fatture dei pedaggi autostradali. 1. Per gli interventi previsti dalla presente legge, e' autorizzata per il biennio 2000/2001 la spesa di lire 600 milioni.
Art. 1, 2, 3, 4, 5
2. Alla copertura delle spese autorizzate per effetto del comma 1, la Regione Piemonte fara' fronte con apposito stanziamento.