Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge Relazione di accompagnamento


Disegno di legge regionale, n. 7074.

Fondo regionale per l'occupazione dei disabili.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Art. 1.
(Oggetto e finalita')

1. La Regione Piemonte con la legge istituisce, ai sensi dell'articolo 14 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, di seguito denominato "Fondo", ne disciplina le modalita' di funzionamento e ne determina gli organi amministrativi.
2. Il Fondo e' destinato al finanziamento del programma regionale di inserimento lavorativo delle persone disabili e dei relativi servizi di sostegno e di collocamento mirato.

Art. 2.
(Destinatari delle agevolazioni)

1. Le agevolazioni finanziate con la disponibilita' del Fondo sono destinate ai datori di lavoro privati, anche non soggetti all'obbligo di assunzione di cui alla legge 68/1999, comprese le cooperative sociali ed i consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), agli altri soggetti indicati nell'articolo 11, comma 5 della l. 68/1999, e agli enti pubblici economici.
2. Al fine di ottenere le agevolazioni, i destinatari di cui al comma 1 stipulano convenzioni con i servizi competenti, secondo quanto previsto dall'articolo 11 della legge 68/1999. Nelle convenzioni e' definito un progetto integrato di inserimento lavorativo, soggetto a valutazione da parte dei predetti servizi competenti, cui spetta l'erogazione delle provvidenze ai destinatari sulla base dei criteri di cui all'art. 3, comma 3, lettera b e del riparto del Fondo di cui all'art. 3, comma 3, lettera d). I progetti approvati sono finanziati, fino al massimo dell' 80 per cento dell'importo richiesto, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

Art. 3.
(Atti di programmazione, indirizzo e coordinamento)

1. Il programma regionale per l'occupazione dei disabili fa parte integrante del programma triennale delle politiche del lavoro di cui all'articolo 3 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 41 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di mercato del lavoro).
2. Il piano annuale per l'occupazione dei disabili fa parte integrante del piano annuale da realizzarsi in materia di politiche del lavoro di cui all'articolo 4 della l.r. 41/1998.
3. La Giunta regionale adotta atti di indirizzo e coordinamento per quanto attiene alla gestione del Fondo, stabilendo, fra l'altro:
a) le modalita' per la presentazione dei progetti di inserimento lavorativo e delle relative istanze di contributo;
b) I criteri di priorita' da adottarsi per la valutazione dell'ammissibilita' a contributo dei progetti, le modalita' di concessione, erogazione ed eventuale revoca dei contributi;
c) le attivita' e le procedure di controllo sugli interventi per i quali il contributo sia stato concesso, nonche' la valutazione dei risultati occupazionali conseguiti;
d) i criteri per il riparto del Fondo a livello provinciale;
e) i criteri per il riparto a livello provinciale dei servizi di assistenza tecnica di cui all'art. 4.

Art. 4.
(Azioni di assistenza tecnica)

1. La Regione promuove la predisposizione di azioni di assistenza tecnica al fine di favorire la realizzazione da parte dei servizi competenti dei progetti di inserimento lavorativo per i disabili.
2. I servizi competenti possono avvalersi, mediante apposite convenzioni, della collaborazione di soggetti che abbiano svolto attivita' di tutore riconosciuta per l'inserimento lavorativo dei disabili ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e con gli obiettivi previsti dalla legge 68/1999.

Art. 5.
(Organo amministrativo del Fondo)

1. E' istituito a supporto tecnico delle attivita' della Giunta regionale di cui all'art. 3, comma 3, il "Comitato per la gestione del Fondo per l'occupazione dei disabili", di seguito denominato "Comitato" quale organo amministrativo del fondo di cui all'articolo 1 composto da:
a) il responsabile della struttura regionale in materia di Formazione Professionale e Lavoro con funzioni di Presidente;
b) un esperto in materia di politiche attive del lavoro da individuarsi fra dirigenti e funzionari della Regione Piemonte;
c) un esperto in materia di interventi socio-assistenziali da individuarsi fra dirigenti e funzionari della Regione Piemonte;
d) un esperto in materia di politiche attive del lavoro da individuarsi fra dirigenti e funzionari delle amministrazioni provinciali designato dall'Unione delle province piemontesi UPP ;
e) un esperto in materia di interventi socio-assistenziali da individuarsi fra dirigenti e funzionari delle amministrazioni provinciali designato dall' UPP ;
f) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello regionale;
g) tre rappresentanti delle associazioni dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative a livello regionale;
h) tre delegati delle associazioni rappresentative dei disabili comparativamente piu' rappresentative a livello regionale.
2. I componenti del Comitato sono nominati con deliberazione della Giunta regionale.
3. Il Comitato dura in carica quarantotto mesi; scade con lo scioglimento del Consiglio regionale ed esercita, anche dopo la scadenza, le funzioni fino al suo rinnovo.
4. Per la validita' delle sedute e' richiesta la presenza del 50 per cento piu' uno dei componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
5. Con regolamento interno il Comitato disciplina le ulteriori modalita' di funzionamento.

Art. 6.
(Ruolo dell'Agenzia Piemonte Lavori)

1. L'Agenzia Piemonte Lavoro svolge compiti di supporto alla programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione degli interventi regionali in materia di collocamento al lavoro dei disabili, in conformita' a quanto previsto dall'art. 9 della l.r. 41/1998.
2. L'Agenzia predispone la relazione annuale che la regione deve presentare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai fini della ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili e per consentire alla regione gli opportuni adeguamenti, anche normativi, per l'efficace svolgimento degli interventi.

Art. 7.
(Norme finanziarie per l'istituzione del Fondo e per il finanziamento delle relative attivita')

1. E' istituito, nell'entrata del bilancio regionale per l'anno 2000, un capitolo denominato "Fondo regionale per l'occupazione dei disabili", con lo stanziamento 'per memoria', nel quale far confluire gli importi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative di cui alla l. 68/1999 nonche' i contributi versati dai datori di lavoro, da fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque interessati.
2. Sono istituiti, nella spesa del bilancio regionale per l'anno 2000, due distinti capitoli, con lo stanziamento rispettivamente 'per memoria' il primo denominato "Contributi agli enti indicati nella l. 68/1999 che svolgono attivita' rivolta al sostegno e all'integrazione lavorativa dei disabili; contributi aggiuntivi e altre provvidenze ai sensi dell'articolo 14 della l. 68/1999" e il secondo capitolo denominato "Spesa per i servizi di assistenza tecnica per l'occupazione dei disabili". La dotazione finanziaria e' annualmente definita con la legge di approvazione del bilancio di previsione o con le leggi di variazione.

Art. 8.
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte BUR .