Relazione al Disegno di legge regionale n. 74.
Fondo regionale per l'occupazione dei disabili
La finalita' del presente d.d.l. consiste nel rispondere ad alcune necessita' espresse dalla recente normativa statale in materia di collocamento obbligatorio al lavoro dei soggetti portatori di handicap (l. 68/99 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili")
In particolare, l'art. 14 prevede che le Regioni istituiscano il fondo regionale per l'occupazione dei disabili da destinare al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi, nonche' determinino con legge le modalita' di funzionamento e gli organi amministrativi del fondo.
Sulla base di un cosi' stretto rapporto con la legislazione nazionale, il presente d.d.l. regionale assume, pertanto, natura di intervento normativo di attuazione di taluni tra gli obiettivi indicati nella stessa e che la stessa si propone di raggiungere attraverso il diretto coinvolgimento delle amministrazioni regionali.
Per quanto attiene al rapporto con l'ordinamento regionale e con la esistente legislazione della Regione Piemonte, risulterebbe quanto mai opportuno, al fine di armonizzare gli interventi di cui in argomento con iniziative in materia di politiche del lavoro, collocare il programma regionale per l'inserimento lavorativo dei disabili nel contesto del piano triennale e del piano annuale delle politiche del lavoro di cui alla l.r. 41/98 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di mercato del lavoro).
Gli interventi regionali tesi a favorire l'effettiva realizzazione dei progetti di inserimento lavorativo dei soggetti portatori di disabilita' fisiche, psichiche, sensoriali e intellettive potranno essere realizzati - nel contesto delle indicazioni fornite dalla legislazione di settore - avvalendosi della esperienza maturata in questi ultimi anni dalla Regione Piemonte in materia di progetti "integrati" di politiche del lavoro.
La strutturazione stessa dei progetti (ispirata ad una logica tesa a garantire, per quanto possibile, inserimenti lavorativi stabili e duraturi), la previsione di un tutore che contribuisca a costruire un rapporto di fiducia tra le imprese ed i lavoratori svantaggiati, il collegamento costante con strutture di sostegno terapeutico a soggetti con problemi di handicap sono elementi di un percorso gia' ampiamente sperimentato sul territorio regionale.
Le attivita' di valutazione e coordinamento dei progetti di inserimento lavorativo potrebbero essere validamente attribuite ad un Comitato tecnico di esperti, quale organo amministrativo del fondo, la necessita' della istituzione del quale e' prevista dalla l. 68/99.
L'istituzione, in attuazione di quanto previsto dalla citata normativa statale, di un capitolo nell'entrata nel bilancio regionale nel quale far confluire sia gli importi delle sanzioni amministrative eventualmente irrogate ai datori di lavoro inadempienti rispetto alle prescrizioni della legge nazionale, sia i contributi a vario titolo dovuti o provenienti da soggetti interessati, costituisce uno strumento in grado di alimentare la capacita' stessa della Regione in relazione al finanziamento dei progetti di inserimento lavorativo.