Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge Relazione di accompagnamento


Proposta di legge regionale, n. 7072.

Istituzione della Zona di salvaguardia del Bosco di Cassine.

Presentata da ANGELERI ANTONELLO, DEORSOLA SERGIO, GALLARINI PIER LUIGI, MERCURIO DOMENICO.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
All. A.

Art. 1.
(Istituzione)

1. Ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 e' istituita la Zona di salvaguardia del Bosco di Cassine".

Art. 2.
(Confini)

1. I confini della Zona di salvaguardia incidente sul territorio dei Comuni di Alice Bel Colle, Cassine e Ricaldone per la Provincia di Alessandria e Maranzana per la Provincia di Asti sono individuati nell'allegata planimetria in scala 1:25.000 facente parte integrante della presente legge.
2. Il territorio della Zona di salvaguardia e' delimitato con opportuna segnaletica da porsi in modo visibile lungo il perimetro dell'Area.

Art. 3.
(Finalita')

1. Le finalita' della istituzione della Zona di salvaguardia sono le seguenti:
a) tutelare e valorizzare le risorse naturali, ambientali, paesaggistiche e storico culturali del territorio;
b) promuovere e valorizzare le attivita' economiche tradizionali e legate all'utilizzo ecosostenibile delle risorse;
c) garantire forme d'uso del territorio ed uno sviluppo tendenti a valorizzare e ripristinare gli aspetti ambientali, paesaggistici e le tecniche costruttive tradizionali e tipiche del territorio;
d) promuovere, organizzare e sostenere attivita' di studio, ricerca, didattica e scientifiche;
e) garantire in particolare e secondo le disposizioni del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, Regolamento di attuazione della Direttiva 92/43/ CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche", il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente" le specie e gli habitat presenti ed inseriti negli allegati delle Direttive 79/409/ CEE e 92/43/ CEE ;
f) sostenere iniziative di documentazione e promozione anche in termini di fruizione turistica, che abbiano come riferimento l'intero territorio del Bosco di Cassine e la sua complessita'.

Art. 4.
(Gestione)

1. Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attivita' necessarie per il conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 3 sono esercitate direttamente dai Comuni interessati in applicazione del Piano di cui all'articolo 7.
2. L'Assemblea dei Sindaci dei Comuni interessati dalla Zona di salvaguardia garantisce il necessario coordinamento delle iniziative, predispone ed approva il Programma di attivita' annuale e pluriennale, provvede alla trasmissione del Piano d'Area di cui all'articolo 7 alla Regione Piemonte ed assume tutte le iniziative necessarie al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e gestionali.

Art. 5.
(Norme di salvaguardia)

1. Sull'intero territorio della Zona di salvaguardia, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, e' fatto divieto di:
a) aprire e coltivare cave;
b) aprire e gestire discariche;
c) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle attivita' agricole e forestali e della fruibilita' pubblica dell'Area protetta.
2. L'uso del suolo e l'edificabilita' consentiti nel territorio dell'Area protetta devono corrispondere ai fini di cui all'articolo 3 e sono definiti nel Piano d'Area di cui all'articolo 7.
3. Le norme relative all'utilizzazione del patrimonio forestale sono stabilite in apposito Piano di Assestamento forestale redatto ai sensi della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57. Fino alla approvazione del Piano di Assestamento forestale i tagli boschivi sono regolati dalle norme vigenti. 4. Fino alla approvazione del Piano d'Area di cui all'articolo 7 gli interventi di modificazione dello stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge e ad esclusione degli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 sono soggetti ad autorizzazione della Regione Piemonte.
5. Per le specie faunistiche presenti nell'Area protetta ed elencate nell'Allegato D, lettera a) del Regolamento approvato con D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, si applicano i divieti e le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 1, 2 e 3 del D.P.R. stesso.

Art. 6.
(Vigilanza)

1. La vigilanza sull'area di cui alla presente legge e' affidata agli Agenti di polizia locale, urbana e rurale, alle Guardie caccia e pesca, al Corpo forestale dello Stato, alle Guardie ecologiche volontarie di cui all'articolo 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32.

Art. 7.
(Piano d'Area)

1. La Zona di salvaguardia Bosco di Cassine e' soggetta a Piano d'Area di cui all'articolo 23 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12.
2. Il Piano d'Area, predisposto in collaborazione tra i Comuni, le Province e la Regione attraverso Conferenze entro un anno dalla istituzione dell'Area protetta, e' trasmesso dalla Assemblea dei Sindaci alla Regione Piemonte. La Regione lo adotta entro 90 giorni dal ricevimento e lo trasmette ai fini della pubblicizzazione ai Comuni interessati ed alle Province di Asti ed Alessandria e ne da notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte con l'indicazione della sede in cui chiunque puo' prendere visione degli elaborati e trasmettere entro 90 giorni le proprie osservazioni.
3. La Giunta regionale esamina le osservazioni entro i successivi 90 giorni e provvede alla predisposizione degli elaborati definitivi e, sentita la commissione Tecnico Urbanistica e la Commissione per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali riunite in seduta congiunta, sottopone il Piano d'Area definitivo al Consiglio regionale per l'approvazione.
4. Il Piano d'Area ha la validita', gli effetti, l'efficacia stabilite dall'articolo 23 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 e puo' essere modificato secondo le modalita' stabilite dallo stesso articolo.

Art. 8.
(Sanzioni)

1. Le violazioni ai divieti di cui alle lettere a) e b), comma 1 dell'articolo 5, comportano sanzioni amministrative da un minimo di Lire 3.000.000 ad un massimo di Lire 5.000.000 per ogni 10 mc di materiale rimosso o depositato.
2. Le violazioni al divieto di cui alla lettera c), comma 1 dell'articolo 5, comportano le sanzioni previste dalle leggi in materia urbanistica.
3. Le violazioni di cui al comma 4 dell'articolo 5, comportano le sanzioni previste dalle leggi in materia urbanistica.
4. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo comportano oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino che dovra' essere realizzato in conformita' alle disposizioni formulate in apposito provvedimento della Regione Piemonte.
5. Ai sensi della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15 per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse ai sensi delle norme contenute nel Piano di cui all'articolo 7 sono introitate nel Bilancio della Regione.

Art. 9.
(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'anno 2000 alla copertura degli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti iscritti nei capitoli del bilancio della Regione relativi al finanziamento delle Aree protette della Regione Piemonte.

Allegato A.

Planimetria (art. 2) OMISSIS