Consiglio regionale
del Piemonte




Relazione alla Proposta di legge regionale n. 72.

Istituzione della Zona di salvaguardia del Bosco di Cassine



Con il presente d.d.l, si intende proporre all'esame del Consiglio regionale l'individuazione e l'istituzione di un'Area protetta su una porzione del territorio interessante i Comuni di Cassine, Alice Bel Colle e Ricaldone in Provincia di Alessandria e di Maranzana in Provincia di Asti
L'area coincide con il sito/biotopo Bosco di Cassine censito nell'ambito del Programma Bioitaly del Ministero dell'Ambiente e classificato quale Sito di Interesse regionale (S.I.R.) per la presenza di boschi di roverella che rappresentano gli ultimi residui, tra il Basso Acquese e l'Alessandrino, delle formazioni boscate che un tempo ricoprivano i rilievi collinari della zona. Tra gli elementi di interesse naturalistico della zona rileva la presenza di Erica arborea specie mediterraneo-atlantica qui al suo limite settentrionale.
Caratteri storici
I primi documenti storici che si riferiscono all'area del Bosco di Cassine risalgono al XV secolo: nel 1456 Guglielmo di Monferrato s'impegna a conservare e mantenere" i territori boscati denominati Communa, in relazione all'estensione dei territori coltivati e allo sfruttamento sempre maggiore delle comunita' rurali che, in quel periodo, si ampliandosi demograficamente.
Nel 1599 si giunge ad una esatta delimitazione geografica dell'area denominata Communa: Tutto cio' che vi e' a Levante in coerenza di Carentino, Alessandria e Gamalerii, a mezzodi' della strada della Valle del Cervino, ad occidente dei Boschi di Mombaruzzo ed a settentrione del rivo del Ghisone. La Communa come denominazione topografica e come entita' terrritoriale si e' mantenuta nel tempo sotto due connotazioni diverse: da una parte si assiste al mantenimento della gestione pubblico - comunitaria per l'area detta Bosco delle Sorti, che dall'originario fondo comune subisce un graduale processo di parcellizzazione e privatizzazione dal XVIII al XIX secolo. Dall'altra un territorio denominato Tenimento delle Zerbe viene ceduto definitivamente a privati dalla Comunita' di Cassine nel 1874.
Caratteri ambientali e paesaggistici
L'area si trova ad una quota variabile compresa tra i 250 e 300 m., in una zona di transizione fra la pianura alluvionale e le pendici che salgono gradatamente verso la fascia appenninica, costituite da alluvioni antiche e da formazioni sedimentarie.
Il clima, caratterizzato da precipitazioni scarse e abbinato alla superficialita' dei suoli, determina alcune caratteristiche di relativa xerotermofilia delle formazioni vegetali. I suoli sono poco profondi e poco drenanti a causa della tessitura fine e del substrato argilloso compatto, la reazione varia da acida a subacida (pH 6 - 6,5).
La vegetazione e' costituita da boschi a prevalenza di roverella (Quercus pubescens) abbinata al cerro (Q. cerris) nelle zone di crinale e nelle esposizioni piu' calde; nelle esposizioni piu' fresche prevalgono la rovere (Q. petraea) e il castagno accompagnati talvolta dalla farnia (Q. robur), in prossimita' degli impluvi.
Il Governo a ceduo ha modificato la struttura della vegetazione attuale, che per composizione specifica puo' considerarsi molto vicina alla vegetazione potenziale caratteristica di tale area.
L'inquadramento fitosociologico risulta di complessa interpretazione a causa della presenza di formazioni vegetali di transizione fra le aree che subiscono le influenze climatiche della pianura e formazioni piu' collinari e termofile. Da una lato si riscontrano specie legate alle classi Querco-Fagetea e Quercetea robori-petraeae, ma nelle esposizioni piu' calde prevalgono le specie della classe Quercetea pubescenti-petraeae.
La copertura boscata si e' discretamente mantenuta in corrispondenza dell'area anticamente occupata dal Bosco delle Sorti (circa 300 ha), ai margini del bosco e in altre zone prevalgono infestanti e/o esotiche quali Robinia pseudacacia, Rubus sp. pl., Clematis vitalba, Solidago gigantea ecc. Le formazioni boscate sono inframezzate in modo discontinuo da vigneti, seminativi e prati stabili.
Dal punto di vista floristico e' da segnalare la presenza di alcune specie di Orchidacee protette dalla legislazione regionale (l.r. 2 novembre 1982, n. 32) come Orchis morio, Orchis sambucina, Platanthera chlorantha.
Caratterizzano il sottobosco quattro specie di ginestre: Cytius scoparius, Genista germanica, abbastanza comuni e tipiche della brughiera, Cytisus villosus, specie stenomediterranea qui al limite del suo areale, e Genista cinerea, presente solo in Piemonte e in Liguria nella fascia compresa tra l'Appennino Ligure e le Alpi Marittime.
Come gia' accennato, di rilevante interesse e' la presenza di Erica arborea al limite settentrionale del suo areale, il cui mantenimento e' legato alla pratica delle ceduazioni.
Il ceduo e la parcellizzazione del bosco, se da un lato hanno condotto ad una modificazione della struttura potenziale del soprassuolo, dall'altro hanno favorito una elevata variabilita' ecosistemica, con la creazione di una disetaneita' del popolamento forestale che ha determinato una diversita' strutturale ed una elevata potenzialita' faunistica.
I mammiferi piu' frequentemente osservati sono: cinghiale, volpe, lepre europea, faina, tasso, riccio, scoiattolo, ghiro, toporagno e alcune specie di chirotteri. per l'avifauna sono segnalati il picchio rosso, picchio verde, la civetta, il gufo, la poiana e alcune specie di interesse venatorio quali il fagiano, la starna, la quaglia, il germano reale. All'interno dell'area e' peraltro presente un'Azienda Faunistico-Venatoria.
Una forte connotazione paesaggistica e' conferita a questi territori dalla viticoltura. La vocazione viticola della zona e' qui rappresentata dalle produzioni di vini D.O.C. di grande pregio come il Brachetto d'Acqui, il Dolcetto d'Acqui. il Barbera d'Asti e del Monferrato, il Cortese dell'Alto Monferrato, il Moscato d'Asti, l'Asti spumante.
La proposta gestionale
Il progetto di istituzione dell'Area protetta nasce dalla esigenza di stabilire forme di concertazione, di coordinamento di politiche territoriali, di uso del suolo, di valorizzazione delle risorse anche attraverso il controllo di attivita' ad elevato impatto ambientale ed il contenimento e la regolamentazione dello sviluppo edilizio valorizzando e recuperando le particolarita' e le tecniche costruttive locali, nel rispetto dell'autonomia delle singole amministrazioni e rispondendo alle indicazioni dei piani e dei programmi regionali ed alle iniziative in tal senso e da tempo proposte da associazioni e da amministrazioni comunali.
Nell'ambito delle disposizioni della l.r. 22 marzo 1990, n. 12 in materia di aree protette si propone pertanto con questo d.d.l. l'istituzione, ai sensi dell'articolo 5, di una zona di salvaguardia che ricomprenda completamento il sito/biotopo Bosco di Cassine gia' segnalato nell'ambito del programma Bioitaly del Ministero dell'Ambiete quale Sito di Interesse Regionale ( S.I.R. ) per l'inserimento nella rete Natura 2000.
Complessivamente la superficie dell'Area protetta proposta e' di circa 840 ettari.
La dimensione territoriale complessiva della zona di salvaguardia consente di integrare e definire le politiche di conservazione e di gestione delle risorse naturalistiche e paesaggistiche in un contesto territoriale omogeneo; saranno cosi' possibili azioni di sistema tra tali politiche con iniziative di valorizzazione del patrimonio culturale, delle tradizioni, delle economie tipiche locali, di recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico.
L'istituzione della Zona di Salvaguardia precede la istituzione del sito/biotopo ai sensi della legge regionale 3 aprile 1995, n. 47. Questa sara' proposta con le procedure previste dalla stessa legge ad ultimazione del lavoro di progettazione stabilito dall'articolo 3 della stessa legge regionale 47/85.
Nell'ambito delle finalita' istitutive (articolo 3) e' stato fatto espresso riferimento alle disposizioni della Direttiva Habitat e del Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. n. 357, dell'8 settembre 1997, che impongono agli Stati membri di garantire il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente le specie e gli habitat presenti nei siti/biotopi e compresi tra quelli elencati negli allegati delle Direttive 92/43/ CEE (HABITAT) e 79/49/ CEE concernente la conservazione degli uccelli. La Direttiva Habitat ed il Regolamento stabiliscono che lo stato di conservazione" di un habitat e' considerato soddisfacente" quando la sua area di ripartizione naturale e le superfici che comprende sono stabili od in estensione, quando la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine esistono e possono continuare ad esistere in un futuro prevedibile e quando lo stato di conservazione delle specie tipiche e' soddisfacente. A tale proposito la Direttiva ed il Regolamento stabiliscono che lo stato di conservazione di una specie, cioe' l'effetto della somma dei fattori che influendo su di essa possono alterare a lungo termine la sua ripartizione e distribuzione sul territorio, e' soddisfacente quando i dati relativi all'andamento delle popolazioni della specie in causa indicano che essa continua e puo' continuare a lungo termine ad essere un elemento degli habitat naturali cui appartiene, quando l'area di ripartizione naturale di tale specie non e' in declino ne' rischia di declinare in un futuro prevedibile, quando esiste e continuera' probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinche' le sue popolazioni si mantengano a lungo termine.
La gestione della Zona di Salvaguardia e' affidata ai singoli Comuni per i territori di specifica competenza; l'assemblea dei Sindaci garantisce il necessario coordinamento delle iniziative e predispone ed approva il Programma di Attivita' annuale e pluriennale contenente la definizione delle strategie e l'individuazione degli interventi, delle iniziative e delle risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi istitutivi dell'Area protetta. Il Programma e' trasmesso alla Regione Piemonte per la sua verifica ed il coordinamento delle risorse necessarie alla sua attuazione. Per garantire l'azione integrata e coordinata delle Amministrazioni interessate al fine di definire, attuare i programmi di intervento e le specifiche opere possono essere promossi Accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 ovvero altre forme di Accordo previste dalla legge.
La Zona di Salvaguardia e' soggetta a Piano d'Area di cui all'articolo 23 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12. Tale Piano predisposto dalla Conferenza degli Enti territorialmente interessati e' trasmesso dall'Assemblea dei Sindaci alla Regione Piemonte che lo adotta, ne cura la pubblicazione, l'analisi delle osservazioni e lo approva. Fino alla sua approvazione gli interventi di modificazione dello stato dei luoghi, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) - manutenzione ordinaria, b) - manutenzione straordinaria - e c) - restauro e risanamento conservativo -dell'articolo 13 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 sono autorizzati dalla Regione Piemonte con riferimento alle finalita' istitutive, a specifiche vulnerabilita' definite nella scheda identificativa del Biotopo, all'esigenza di conservazione e ripristino dei valori naturalistici e paesaggistici, nonche' di valorizzazione delle risorse culturali, delle tradizioni, delle economie tipiche locali, di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio.