Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge Relazione di accompagnamento


Disegno di legge regionale, n. 7059.

Istituzione del Fondo regionale a favore degli Enti di volontariato.

Presentata da BOTTA MARCO, GHIGLIA AGOSTINO, MANCUSO GIANNI, ROSSI GIACOMO, SALERNO ROBERTO, VALVO CESARE MAURIZIO.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Art. 1.
(Finalita')

1. La Regione Piemonte, in conformita' delle leggi e regolamenti vigenti, al fine di concorrere al superamento delle situazioni di difficolta' e disagio sociale nell'ambito della comunita' regionale, promuove le condizioni atte a sostenere e ad agevolare lo sviluppo dell'attivita' delle organizzazioni di volontariato operanti nel campo dell'assistenza socio-sanitaria, istituendo un "Fondo regionale a favore degli Enti di volontariato".

Art. 2.
(Oggetto e misura del contributo)

1. La Regione, attraverso il fondo di cui al precedente articolo, eroga contributi costanti nel pagamento degli interessi dei mutui contratti dalle organizzazioni di volontariato operanti nel territorio regionale.
2. Il contributo, pari a sei punti percentuali in conto interessi o in conto canoni, rispettivamente su accensione di mutui o stipulazione di contratti di leasing, e' concesso per spese di investimento o per progetti rientranti nell'attivita' statutaria degli enti interessati e comunque attinenti o connessi alla materia socio-sanitaria.
3. Nel caso in cui il tasso attivo relativo al finanziamento contratto sia inferiore al 6%, il contributo non potra' essere comunque superiore ad una percentuale pari alla meta' del tasso attivo effettivamente a carico del mutuatario.
4. La durata del contributo e' pari a quella dell'operazione finanziaria posta in essere e comunque non potra' essere superiore a cinque esercizi finanziari.

Art. 3.
(Ambito soggettivo di applicazione)

1. I contributi di cui alla presente legge non possono essere concessi alle organizzazioni di volontariato le quali:
a) abbiano svolto, durante gli ultimi due esercizi finanziari, esclusivamente attivita' commerciali;
b) ovvero negli ultimi tre esercizi finanziari, abbiano avuto la ricorrenza contemporanea delle seguenti tre situazioni:
1) la prevalenza dei redditi derivanti da attivita' commerciali rispetto alle altre categorie reddituali;
2) la prevalenza di entrate derivanti da attivita' commerciali rispetto alle entrate istituzionali;
3) la prevalenza dei costi inerenti alle attivita' commerciali rispetto alle altre categorie di spese.
2. Le organizzazioni di volontariato interessate ad accedere ai fondi stanziati con la presente legge dovranno, altresi', dimostrare di essere iscritte nel Registro regionale delle organizzazioni di volontariato da almeno due anni.

Art. 4.
(Presentazione delle domande di contributo)

1. Le domande di ammissione al contributo devono essere inoltrate, secondo le modalita' indicate dalla Giunta regionale, entro il 30 Giugno di ogni anno, al settore competente corredate di:
a) atto formale, adottato dall'organo competente, di approvazione dell'intervento ovvero del progetto da realizzare, dei relativi preventivi di spesa e del piano finanziario;
b) relazione illustrativa circa le attese derivanti dalla realizzazione dell'intervento ovvero del progetti.
2. Nel caso di acquisto della proprieta' ovvero di interventi di recupero, ristrutturazione ovvero di risanamento di immobili, dovranno essere presentati, oltre ai documenti di cui sopra, anche i titoli comprovanti la proprieta' o la disponibilita' dell'immobile oggetto dell'intervento.

Art. 5.
(Assegnazione dei contributi)

1. Eseguita l'istruttoria delle domande e richiesti gli eventuali chiarimenti ed integrazioni, il Servizio regionale competente provvede a stilare, entro il 31 ottobre di ogni anno, specifica graduatoria di merito, tenuto conto dei seguenti criteri :
a) efficacia dei progetti e loro rispondenza alle necessita' manifestate dalla comunita' regionale;
b) attinenza alle finalita' istituzionali dell'Ente richiedente interessato;
c) connessione con la materia socio-sanitaria.
2. Ulteriori criteri e modalita' per l'erogazione dei contributi sono specificati dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all'articolo precedente.
3. La graduatoria proposta dal servizio regionale competente e' approvata, entro il 30 Novembre di ogni anno, con deliberazione della Giunta Regionale che, contestualmente, dispone l'assegnazione e la misura dei contributi.

Art. 6.
(Revoca del contributo e controllo)

1. Il contributo regionale deve essere revocato quando:
2. l'attivita' oggetto dell'assegnazione del contributo non sia stata iniziata entro i centoventi giorni successivi alla notificazione dell'assegnazione del contributo;
a) i progetti, oggetto dell'assegnazione, non siano stati ultimati entro i sessanta giorni successivi al termine programmato, fatti salvi casi di forza maggiore od eventi comunque estranei alla volonta' del soggetto beneficiario;
b) vengano accertate, in qualsiasi momento e con qualsivoglia mezzo, irregolarita' nella contabilizzazione delle somme inerenti al contributo regionale.
3. Nel caso di revoca del contributo il beneficiario dovra' restituire le somme percepite sino a quel momento maggiorate del 5% a titolo di penale, fatta salva, comunque, la facolta' della Regione Piemonte di chiedere il risarcimento di eventuali maggiori danni.
4. E' comunque demandato al Servizio regionale competente il controllo circa il corretto utilizzo, da parte degli enti beneficiati, delle somme stanziate ed il rispetto degli adempimento prescritti.

Art. 7.
(Norma finanziaria)

1. La dotazione finanziaria del Fondo di cui alla presente legge e' pari a lire cinque miliardi.
2. Per l'anno 1997 e' autorizzata la spesa di lire ..........; la medesima verra' finanziata mediante istituzione, nella parte uscite del bilancio di previsione, di apposito capitolo denominato "Fondo regionale a favore degli Enti di volontariato e storno di pari importo dal cap. n. ......... ad oggetto "..........".
3. Per gli anni successivi si provvedera' mediante finanziamento del relativo capitolo di bilancio.

Art. 8.
(Norma transitoria)

1.In sede di prima applicazione delle disposizioni della presente legge, i termini di cui all'art. 5 che precede sono prorogati di sessanta giorni.