Consiglio regionale
del Piemonte




Relazione alla Proposta di legge regionale n. 59.

Istituzione del Fondo regionale a favore degli Enti di volontariato



E' noto che il cosiddetto "terzo settore" rappresenta sempre piu' una valida risorsa nel contribuire a rimuovere le situazioni di bisogno e di emarginazione dei soggetti svantaggiati, attraverso la sua presenza e la promozione di iniziative volte ad alleviarne il disagio
Soprattutto nel settore della sanita', la presenza del volontariato e' piu' che mai indispensabile, ove si consideri che il servizio sanitario nazionale non riesce a coprire tutte le esigenze del cittadino e cio' anche in considerazione del fatto che le risorse necessarie tendono ad essere non sempre sufficienti a garantire adeguati livelli di prestazioni. Occorre dunque ricercare nuove ed alternative vie per rendere possibile il mantenimento di qualita' di servizio accettabili per il cittadino.
Per questo, un aiuto anche indiretto al privato sociale puo' recare vantaggi immediati agli utenti, senza gravare sulle finanze regionali in maniera significativa.
Alla luce di tali considerazioni, la presente proposta di legge intende istituire un Fondo regionale a sostegno delle iniziative delle associazioni di volontariato che facciano investimenti volti alla realizzazione di progetti specifici e concreti nel campo socio-sanitario.
La presente proposta di legge prevede, quindi, la partecipazione della Regione alla copertura di parte degli interessi passivi e delle rate di canone, a seguito di contratti stipulati dalle Associazioni di volontariato che rendono servizi socio-sanitari, incentivando in tal modo gli investimenti e l'attuazione di progetti, anche di ampio respiro, in un campo, quale quello socio-sanitario, in cui l'esigenza di prestazioni integrative rispetto a quelle erogate dal servizio pubblico e' sempre piu' sentita.
Onde evitare abusi l'allegata proposta di legge (art. 3) prevede che gli Enti interessati siano iscritti al registro regionale delle organizzazioni di volontariato e limita l'accesso ai finanziamenti a quelle fra esse che abbiano svolto in forma continuativa e principale attivita' "no profit" durante gli anni precedenti alla richiesta.
Per quanto riguarda le modalita' ed i criteri per l'ammissione delle domande, l'art. 4 stabilisce alcune direttive di principio, demandandone poi alla Giunta Regionale la specificazione.
Il servizio regionale competente ha poi il compito di formulare alla Giunta, sulla base dei criteri indicati, una proposta di graduatoria dei soggetti aventi diritto al contributo, che viene approvata dalla giunta medesima. Al servizio regionale preposto e', infine affidato il compito di vigilanza sugli enti beneficiari circa l'esatto adempimento degli obblighi assunti.
Viene anche previsto che l'inerzia successiva all'assegnazione del contributo ovvero l'inesatta tenuta delle partite contabili relative al contributo assegnato, determini la revoca del medesimo; inoltre, stante la rilevanza sociale della materia socio-sanitaria, viene disposto che, in caso di revoca, le somme che l'Ente e' tenuto a restituire debbano essere maggiorate, a titolo di penale, di una percentuale pari al 5%.
Colleghi consiglieri, crediamo che la presente proposta di legge possa essere una prima valida risposta alle esigenze che provengono dalla comunita' regionale, perche' attraverso i contributi previsti si rendano realizzabili le iniziative formulate da soggetti i quali, non avendo un fine di lucro, assolvono ad una funzione di utilita' generale in maniera disinteressata.