Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge Relazione di accompagnamento


Proposta di legge regionale, n. 7049.

Norme per la tutela della biodiversita'.

Presentata da MORICONI ENRICO, SUINO MARISA.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Art. 1.
(Finalita')

1. La Regione Piemonte promuove la tutela del materiale genetico naturale, come definito ai sensi dell'articolo 2, presente nel territorio della Regione, quale patrimonio comune fondamentale per la sopravvivenza della comunita' che comprende tutti gli esseri viventi.

Art. 2.
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) "materiale genetico" il materiale di origine vegetale, animale, microbico o altro, contenente unita' funzionali dell'eredita';
b) "biodiversita'" la variabilita' degli organismi viventi di ogni origine, compresi gli inter alia, gli ecosistemi terrestri, marini e gli altri ecosistemi acquatici, ed i complessi ecologici di cui fanno parte, inclusa la diversita' nell'ambito delle specie, e tra le specie degli ecosistemi.

Art. 3.
(Banca regionale per la biodiversita')

1. E' istituita la Banca regionale per la biodiversita', di seguito denominata "Banca".
2. La Banca e' un ente di diritto pubblico ed e' dotata di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile.
3. Oltre alla regione Piemonte possono essere soci della banca altri enti pubblici piemontesi.
4. La sede legale della Banca e' a Venaria, presso il Parco regionale della Mandria.

Art. 4.
(Compiti della Banca)

1. La Banca da' attuazione alla Convenzione internazionale sulla biodiversita' di Rio de Janeiro del 5 giugno 1992, per la tutela delle specie vegetali e delle razze animali a limitata diffusione o in via di estinzione, resa esecutiva con legge 14 febbraio 1994, n. 124, e provvede all'attivita' di raccolta, catalogazione e conservazione del materiale genetico di interesse collettivo ed a rischio di sopravvivenza.

Art. 5.
(Organi della Banca)

1. Sono organi della Banca:
a) il Consiglio di amministrazione;
b) il Presidente;
c) il Direttore scientifico;
d) il Collegio dei revisori dei conti.
2. Il Presidente, il Direttore scientifico ed i componenti del Consiglio di amministrazione della Banca non possono ricoprire incarichi elettivi a livello regionale, provinciale o comunale nell'ambito della regione Piemonte; non possono essere amministratori o dipendenti di societa' a cui partecipi la Regione Piemonte in qualita' di socio o azionista.
3. Le indennita' dei membri degli organi di cui al comma 2 sono stabilite dal Consiglio regionale e vengono regolarmente adeguate al costo della vita.
4. L'indennita' del Presidente non puo' essere superiore al 50% dell'indennita' di Consigliere regionale.
5. I membri della Banca sono scelti tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa moralita' ed indipendenza. A pena di immediata decadenza essi non possono esercitare, nei settori di competenza della Banca, alcuna attivita' professionale o di consulenza, essere amministratori di soggetti pubblici o privati, operanti nel settore di intervento della Banca, ne' avere interessi diretti o indiretti nelle stesse.
6. Per almeno un anno dalla cessazione dell'incarico i membri della Banca non possono intrattenere rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore.

Art. 6.
(Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione della Banca e' composto da cinque membri.
2. Tre componenti del Consiglio di amministrazione vengono nominati dal Consiglio regionale, con voto uninominale e a scrutinio segreto; i restanti due sono nominati dal Presidente della Giunta regionale su indicazione concertata degli altri soci.

Art. 7.
(Compiti del Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione:
a) elegge il presidente della Banca;
b) stabilisce, in attuazione della presente legge, gli indirizzi generali dell'attivita' della Banca e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa e tecnica agli stessi indirizzi;
c) approva il programma triennale di attivita' e, nell'ambito di esso, il piano di lavoro annuale che definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare e le priorita', stabilendo le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione;
d) delibera il bilancio di previsione, le relative variazioni e il conto consuntivo;
e) approva la relazione del direttore scientifico sull'andamento delle attivita' e sulla verifica dei risultati conseguiti;
f) delibera i regolamenti interni;
g) delibera su ogni altro argomento che sia stato sottoposto dal presidente o di cui sia stata richiesta iscrizione all'ordine del giorno da ciascun componente o che gli sia attribuito dalla legge o dai regolamenti.

Art. 8.
(Funzionamento del Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione della Banca dura in carica tre anni.
2. Il Consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del presidente della Banca, di regola almeno una volta al mese e ogni qualvolta il presidente stesso lo ritenga necessario, ovvero su richiesta motivata di ciascun componente del Consiglio, entro venti giorni dalla richiesta.
3. Il Consiglio di amministrazione nomina il direttore scientifico e ha potere di revocargli il mandato per gravai e comprovati motivi.
4. Al Consiglio di amministrazione, con voto consultivo, partecipa il direttore scientifico della Banca.
4. I componenti del Collegio dei revisori dei conti della Banca assistono alle sedute del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.
(Presidente)

1. Il Presidente della banca e' eletto dal Consiglio di amministrazione, a maggioranza dei componenti, nella seduta di insediamento, presieduta dal membro piu' anziano di eta'.
2. Il Presidente:
a) ha la rappresentanza legale della Banca, con facolta' di delega;
b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione;
c) sovrintende all'andamento generale delle attivita' della Banca;
d) adotta le deliberazioni ritenute necessarie ed urgenti e le sottopone alla ratifica del Consiglio di amministrazione nella riunione successiva;
e) esercita le altre eventuali attribuzioni spettantegli in base al regolamento di organizzazione ed ai regolamenti interni.

Art. 10.
(Direttore scientifico)

1. Il direttore scientifico della Banca e' nominato dal Consiglio di amministrazione, con contratto privatistico della durata di cinque anni. Puo' essere confermato una sola volta.
2. Il direttore scientifico:
a) partecipa alle sedute del Consiglio di amministrazione;
b) dirige e coordina le strutture operative della Banca e ne risponde al presidente e al Consiglio di amministrazione;
c) predispone gli atti istruttori da sottoporre all'esame e alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio stesso;
d) redige la relazione annuale sull'andamento delle attivita' della Banca e sui risultati conseguiti, da sottoporre al Consiglio di amministrazione;
e) esercita ogni altro compito inerente la gestione della Banca che gli sia attribuito dal Consiglio di amministrazione e le altre attribuzioni spettantigli in base al regolamento di organizzazione ed ai regolamenti interni.

Art. 11.
(Attribuzioni del Collegio dei revisori dei conti)

1. Il Collegio dei revisori dei conti della Banca dura in carica tre anni.
2. Il Collegio dei revisori dei conti:
a) effettua il riscontro sulla gestione della Banca ed accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;
b) vigila sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti;
c) esamina i bilanci consuntivi e preventivi e le relative variazioni e redige le relazioni di propria competenza;
d) riferisce tempestivamente al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed al presidente della Banca sulle eventuali irregolarita' riscontrate in sede di esercizio dell'attivita' di controllo e vigilanza.

Art. 12.
(Utilizzazione del materiale genetico)

1. Il materiale genetico presente nel territorio della Regione puo' essere utilizzato esclusivamente previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione della Banca e per comprovate necessita' per l'interesse della comunita' regionale.

Art. 13.
(Sanzioni)

1. Chiunque utilizza per qualsiasi fine materiale genetico all'infuori dei casi previsti dall'articolo 11 e' punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da venti a cento volte il valore commerciale del materiale utilizzato.

Art. 14.
(Disposizioni finanziarie)

1. La Banca provvede allo svolgimento delle funzioni istituzionali con i mezzi finanziari derivanti dal proprio patrimonio, dal contributo finanziario della Regione, dal contributo di enti, dagli accordi di programma con le amministrazioni interessate, dai finanziamenti dell'Unione europea e degli altri organismi internazionali e da ogni altro provento connesso alle sue attivita'.
2. Per le spese di gestione e di funzionamento della Banca e' assegnato un contributo della regione di lire 150 milioni per l'anno 2000 e di lire 500 milioni per il 2 001; la determinazione delle quote di spesa destinate a gravare sui successivi esercizi finanziari e' rinviata alle leggi di approvazione dei relativi bilanci.
3. All'onere di lire 150 milioni, per l'anno finanziario 2000, si provvede mediante una riduzione di pario ammontare, in termini di competenza e di cassa del fondo speciale di cui al capitolo del bilancio previsionale della Regione Piemonte, per lo stesso anno e mediante l'istituzione, dal 2001 di apposito capitolo con la denominazione "Spese per la tutela delal biodiversita' e del patrimonio genetico naturale del Piemonte" con lo stanziamento di lire 500 milioni in termini di competenza e di cassa.
4. Le somme di cui al presente articolo, non utilizzate entro l'anno di competenza, possono esserlo negli anni successivi.
5. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare , con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.