Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge Relazione di accompagnamento


Proposta di legge regionale, n. 7047.

Regolamentazione del possesso della detenzione di cani da presa e da difesa e divieto di addestramenti pericolosi e dell'impiego di animali in lotte e competizioni.

Presentata da CHIEZZI GIUSEPPE, MORICONI ENRICO.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
All. A.

Art. 1.
(Finalita')

1. La Regione Piemonte intende prevenire le aggressioni a persone ed a altri animali da parte di cani appartenenti a razze selezionate per la loro forza, resistenza e aggressivita' e quindi potenzialmente pericolose e sempre piu' diffuse.

Art. 2.
(Denuncia di possesso)

1. E' fatto obbligo a tutti coloro che detengono a qualsiasi titolo cani appartenenti alle razze specificate nell'allegato 1 (privati cittadini, allevamenti, negozi di animali, canili pubblici e privati) di denunciarne il possesso al Servizio Veterinario di competenza territoriale entro 30 giorni dall'eventuale nascita di cucciolate, di acquisizione o di presa in affidamento di esemplari di cani appartenenti a razze elencate nell'allegato 1.
2. Ogni variazione (decesso, cessione ad altri, cambio di residenza del cane) dovra' essere comunicata entro 15 giorni allo stesso Servizio a cura del detentore.

Art. 3.
(Monitoraggio)

1. I Servizi Veterinari territoriali dovranno far pervenire entro tre giorni al Servizio Veterinario Regionale le denunce di cui all'art. 2 ad essi inoltrate.
2. Presso il Settore Veterinario dell'Assessorato alla Sanita' della Regione Piemonte e' istituito, il Registro dei cani appartenenti a razze da difesa e da presa potenzialmente pericolose di cui all'allegato 1.
3. I dati del Registro di cui al comma 2 sono accessibili in rete ai Servizi di Vigilanza Pubblici ed alle Guardie zoofile volontarie.

Art. 4.
(Attestato d'idoneita' alla detenzione)

1. La proprieta', il possesso, la detenzione a qualsiasi titolo di cani appartenenti alle razze di cui all'allegato 1 sono consentiti solo a cittadini maggiorenni che abbiano frequentato un apposito corso e superato l'esame relativo ed abbiano ottenuto un attestato d'idoneita' alla detenzione.
2. I corsi obbligatori di cui al comma 1 saranno organizzati dai Servizi Veterinari territoriali avvalendosi della collaborazione di veterinari, allevatori, addestratori, associazioni protezionistiche del volontariato animalista di provata esperienza ed iscritti ad un apposito Albo Regionale a cura del Servizio Veterinario Regionale. Al termine del corso ai frequentati sara' rilasciato una apposito attestato d'idoneita' alla detenzione.
3. L'attestato non potra' essere rilasciato a chi abbia riportato condanne di primo grado per reati concernenti il maltrattamento di animali, al combattimenti tra animali, allo spaccio di stupefacenti, ai reati contro la persona e comunque connessi alla criminalita' organizzata.

Art. 5.
(Obbligo di assicurazione)

1. Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo di cani appartenenti alle razze di cui all'allegato 1 ha l'obbligo di stipulare una assicurazione per la responsabilita' civile per i danni cagionati dall'animale.

Art. 6.
(Visita veterinaria annuale)

1. I cani oggetto della presente legge devono essere sottoposti annualmente ad una visita veterinaria per accertarne le condizioni generali di salute ed in particolare la presenza di cicatrici o ferite.
2. Gli esiti della visita devono essere inviati al Servizio Veterinario territorialmente competente.
3. Ove sia stata riscontrata la presenza di ferite o cicatrici tali da lasciar presumere che il cane sia stato impiegato per combattimenti o lotte cruente, i Servizi Veterinari procedono al sequestro del cane, dandone immediata notizia all'Autorita' Giudiziaria competente.
4. I Servizi Veterinari devono accertare la natura delle ferite e decidere sull'eventuale restituzione dell'animale al proprietario.
5. I Servizi Veterinari sono tenuti a compiere accertamenti a campione sugli animali e sulle attestazioni dei medici veterinari.

Art. 7.
(Addestramenti)

1. Sono vietati gli addestramenti e gli allenamenti tesi ad enfatizzare e a valorizzare le potenzialita' aggressive e di ferocia dei cani, ed in particolare l'addestramento all'attacco ed alla lotta.
2. E' vietato il taglio di orecchie e code, escluso per fini terapeutici, motivati per iscritto da un veterinario.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai cani in dotazione alle Forze Armate ed alla Polizia.

Art. 8.
(Affidamenti e adozioni)

1. Le Associazioni protezionistiche del volontariato animalista regolarmente iscritte al registro regionale potranno far pervenire ai Servizi Veterinari territoriali elenchi anagrafici di propri volontari e di cittadini candidati per le adozioni e gli affidamenti di cani appartenenti alle razze oggetto della presente legge e sottratti dall'autorita' competente al detentore per infrazione alle leggi in materia di maltrattamento di animali, nonche' alla presente legge.
2. Gli elenchi anagrafici aggiornati vengono trimestralmente trasmessi alle Forze dell'ordine ( CC , Polizia, Guardia di Finanza, Corpo delle Guardie zoofile).
3. I cittadini dell'elenco di cui al comma 1 dovranno conseguire l'attestato istituito dall'articolo 4 della presente legge.
4. I cani confiscati saranno affidati dall'Autorita' competente ai canili e rifugi pubblici o privati convenzionati i quali, una volta superato il regolare periodo di osservazione sanitaria, potranno affidarli temporaneamente o darli in adozione alle persone di cui all'elenco previsto dal comma 1.

Art. 9.
(Mancato adempimento)

1. Dopo l'entrata in vigore della presente legge, tutti i cani appartenenti alle razze in allegato che risultano irregolari saranno confiscati dall'autorita' giudiziaria e da questi dati in affido a canili e rifugi pubblici o privati convenzionati
2. Il mancato adempimento dell'articolo 2 da parte dei proprietari o detentori causa il conseguente intervento del Servizio Veterinario centrale che ingiunge l'adempimento entro i 30 giorni successivi.
3. La non registrazione a seguito di ingiunzione comporta la perdita di possesso dell'animale. L'animale sara' ricoverato in un canile o in un rifugio dal quale verra' affidato a persone di provata capacita' e risultanti nell'elenco dei candidati alle adozioni di cui all'art.8.
4. Il Servizio Veterinario competente per territorio valutera', a secondo della situazione e dell'indole del cane sentito anche il parere del responsabile della struttura di ospitalita', la possibilita' di effettuare la sterilizzazione dei cani confiscati se cio' dovesse risultare utile per la loro possibile riadozione.

Art. 10.
(Vigilanza)

1. La vigilanza sul rispetto della presente legge e' affidata oltre che alle forze di polizia, anche alle guardie particolari giurate volontarie delle Associazioni protezionistiche riconosciute dal Ministero dell'Ambiente e a quelle dell'Ente Nazionale Protezione Animali.
2. Per l'attuazione della presente legge e' altresi' possibile avvalersi delle Associazioni di volontariato ambientale iscritte all'albo regionale previsto dalla legge 266 dell'11 agosto 1991 e delle guardie zoofile di cui alla legge 281 dell'14 agosto 1991.

Art. 11.
(Disposizioni transitorie)

1. I proprietari o detentori di cani appartenenti alle razze di cui all'allegato 1 hanno l'obbligo entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge per denunciare il possesso al Servizio Veterinario territorialmente competente.
2. I Servizi Veterinari territoriali dovranno comunicare al servizio Regionale centrale entro i successivi 15 giorni, le denunce inoltrate al loro Servizio.

Art. 12.
(Sanzioni)

1. Chiunque trasgredisca alle disposizioni di cui all'art. 2 e all'art. 11 (obbligo di denuncia) e' punito con una sanzione amministrativa da lire due milioni a lire sei milioni.
2. Chiunque trasgredisca alla disposizione dell'art. 4 (obbligo dell'attestato di idoneita') e dell'art. 5 (obbligo di assicurazione) e' punito con una sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 3.000.000.
3. Chiunque non ottemperi a quanto previsto dall'art.6 (visita veterinaria annuale) e' punito con una sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 3.000.000. Il medico veterinario che omette di segnalare all'autorita' competente i cani visitati sprovvisti di tatuaggio o dell'iscrizione all'anagrafe canina e' punito con una sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire un milione e duecentomila.
4. Chiunque trasgredisca alla disposizione dell'art. 7 (addestramenti) e' punito con la sanzione amministrativa da lire 3.000.000 a lire 18.000.000.
5. Chiunque a diverso titolo (organizzatore, spettatore, ecc.) sia coinvolto in competizioni cruente tra animali, in luoghi pubblici o privati, oltre che in base a quanto previsto dal C.P. e dalle leggi nazionali, e' punito con una sanzione amministrativa da lire venti milioni a lire cento milioni. La sanzione e' raddoppiata per gli organizzatori qualora questi abbiano precedenti penali o sussista continuita' o ripetizione di reato o sia dimostrata l'appartenenza degli organizzatori alla malavita organizzata. Qualora gli organizzatori o i partecipanti a tali spettacoli siano titolari di licenze concernenti la conduzione, il commercio, il trasporto di animali, queste sono sospese per un periodo variante da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni.
6. Chiunque detiene, commercia, vende, regala, produce o pubblica materiale audiovisivo che istiga, enfatizza l'addestramento e/o il combattimento tra animali e' punito con la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 3.000.000 e la confisca del materiale.

Art. 13.
(Oneri di spesa)

1. La presente legge non comporta oneri di spesa. Gli eventuali introiti delle sanzioni andranno a costituire un fondo utilizzabile per gli interventi previsti dalla l. 281/91.

Allegato A.

Elenco di razze canine da difesa e da presa ritenute potenzialmente pericolose per altri animali o per le persone in quanto selezionate per le loro caratteristiche di forza, resistenza ed aggressivita'

Vengono incluse nell'elenco anche razze non riconosciute come tali dall' E.N.C.I. ma sempre piu' diffuse e coinvolte in lotte e combattimenti.
American Bull dog
American staffordshire terrier
Anatolian Karabash
Bandog
Bullmastiff
Bull terrier
Catahoula Leopard dog
Dogue de Bordeaux
Dogo argentino
Fila brasileiro
Lottatore brindisino
Mastiff
Mastino dei Pirenei
Mastino napoletano
Pardog
Pastore dell'Asia Centrale
Perro da presa canario
Pit bull
Rottweiler
Staffordshire terrier
Molossoidi in genere e incroci fra le precedenti razze.