Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge Relazione di accompagnamento


Proposta di legge regionale, n. 7044.

Norme sulle concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio delle attivita' edilizie.

Presentata da ALBANO NICOLETTA, CATTANEO VALERIO, FERRERO CATERINA, GALLI DANIELE, MANOLINO GIULIANO, PEDRALE LUCA, POZZO GIUSEPPE, TOSELLI PIETRO FRANCESCO.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Art. 1.
(Contenuti e finalita')

1. La presente legge individua le trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a concessione edilizia in applicazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilita' del suolo) e disciplina le modalita' di attestazione della conformita' con le vigenti norme urbanistico edilizie e di tutela delle altre opere ed interventi non soggetti alla concessione edilizia, definendone i relativi procedimenti.
2. La presente legge e' finalizzata all'applicazione dei principi di efficienza e di trasparenza nei procedimenti amministrativi ed al contestuale perseguimento del servizio al singolo cittadino e della tutela degli interessi pubblici e collettivi.

Art. 2.
(Tipologia degli atti)

1. Sono soggette a concessione edilizia del comune, con le procedure di cui all'articolo 7, le trasformazioni urbanistiche ed edilizie indicate all'articolo 3.
2. Sono soggette ad attestazione di conformita' con le vigenti norme urbanistico edilizie e di tutela le opere e gli interventi indicati all'articolo 4.
3. L'attestazione di conformita' e' effettuata:
a) mediante il rilascio dell'autorizzazione del comune con il procedimento di cui all'articolo 8;
b) mediante denuncia di inizio dell'attivita' disciplinata dall'articolo 9.
4. Non sono soggetti a concessione edilizia ne' ad attestazione di conformita':
a) i mutamenti di destinazione d'uso degli immobili relativi ad unita' non superiori a 700 metri cubi che siano compatibili con le norme di attuazione del Piano regolatore generale o con gli strumenti urbanistici esecutivi; dell'avvenuto mutamento di destinazione deve essere data comunicazione al comune;
b) l'esercizio delle attivita' estrattive, fatte salve le prescrizioni delle leggi di settore che le disciplinano;
c) l'impianto, la scelta o le modificazioni delle culture agricole
d) gli interventi di manutenzione ordinaria.

Art. 3.
(Trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a concessione edilizia)

1. Sono considerate trasformazioni urbanistiche soggette a concessione edilizia, in quanto incidono sulle risorse essenziali del territorio:
a) gli interventi di nuova edificazione;
b) la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria da parte di soggetti diversi dal comune;
c) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione permanente del suolo inedificato;
d) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, compresi relitti e rottami, di impianti per attivita' produttive all'aperto, che comporti l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;
e) gli interventi di ristrutturazione urbanistica, come definiti dall'articolo 31, primo comma, lettera e) della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modifiche ed integrazioni;
f) le addizioni volumetriche agli edifici esistenti non assimilate alla ristrutturazione edilizia.
2. Per le opere pubbliche dei comuni, l'atto comunale con il quale il progetto esecutivo e' approvato o l'opera autorizzata secondo le modalita' previste dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) e successive modificazioni ha i medesimi effetti della concessione edilizia. In sede di approvazione del progetto si da' atto della sua conformita' alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, dell'acquisizione dei necessari pareri e nulla osta o atti di assenso comunque denominati ai sensi della legislazione vigente, della conformita' alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesistiche.

Art. 4.
(Opere ed interventi sottoposti ad attestazione di conformita')

1. Sono sottoposti ad attestazione di conformita' con le vigenti norme degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi comunali, delle salvaguardie:
a) gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, qualora siano specificatamente disciplinati dal Piano regolatore generale o dagli strumenti urbanistici esecutivi, laddove tali piani o strumenti contengano precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata in base al comma 3;
b) le opere di reinterro e di scavo non connesse all'attivita' edilizia o alla conduzione dei fondi agricoli e che non riguardino la coltivazione di cave e torbiere;
c) le recinzioni con fondazioni continue ed i muri di cinta;
d) le opere pertinenziali, ivi compresi i parcheggi all'aperto o interrati;
e) i mutamenti di destinazione d'uso degli immobili, edifici ed aree anche in assenza di opere edilizie, nei casi previsti dall'articolo 8 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19 (Norme in materia di edilizia);
f) le demolizioni di edifici o di manufatti non preordinate alla ricostruzione o alla nuova edificazione;
g) le occupazioni di suolo con esposizione o deposito di merci o di materiali, compresi relitti e rottami, serre, coperture pressostatiche per attrezzature sportive, baracche e tettoie, che non comportino trasformazione permanente del suolo stesso;
h) la sosta prolungata di veicoli o rimorchi attrezzati per il pernottamento, e di attendamenti, fatta eccezione per quelli che avvengono in apposite aree attrezzate;
i) la trivellazione di pozzi per lo sfruttamento di falde acquifere, escluse quelle minerali e termali.
2. Sono inoltre oggetto di attestazione di conformita' i seguenti interventi sul patrimonio edilizio esistente:
a) interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche ed all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, anche in aggiunta ai volumi esistenti ed in deroga agli indici di fabbricabilita'.
b) interventi di manutenzione straordinaria, come definiti all'articolo 31, primo comma, lettera b) della l. 457/1978;
c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, come definiti all'articolo 31, primo comma, lettera c) della l. 457/1978, compresi altresi' gli interventi sistematici, eseguiti mantenendo gli elementi tipologici formali e strutturali dell'organismo edilizio volti a conseguire l'adeguamento funzionale degli edifici ancorche' recenti;
d) interventi di ristrutturazione edilizia, come definiti all'articolo 31, primo comma, lettera d) della l.r. 457/1978, compresi altresi':
1) le demolizioni con fedele ricostruzione degli edifici, intendendo per fedele ricostruzione quella realizzata con identici materiali e con lo stesso ingombro planivolumetrico, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;
2) la demolizione di volumi secondari e la loro ricostruzione in diversa collocazione sul lotto di pertinenza;
3) le addizioni, anche in deroga agli indici di fabbricabilita', per realizzare i servizi igienici, i volumi tecnici e le autorimesse pertinenziali, il rialzamento del sottotetto, ove cio' non sia escluso dagli strumenti urbanistici, al fine di renderlo abitabile senza che si costituiscano nuove unita' immobiliari.
3. La sussistenza della specifica disciplina dei piani o strumenti urbanistici, di cui al comma 1, lettera a), deve risultare da una esplicita attestazione del consiglio comunale da rendersi in sede di approvazione o in sede di revisione o in sede di ricognizione di quelli vigenti, previo parere della Commissione edilizia.
4. Le opere e gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono subordinati alla denuncia di inizio dell'attivita', salvo quanto previsto al comma 5.
5. Le opere e gli interventi di cui al presente articolo sono subordinati alla autorizzazione edilizia rilasciata dal comune ove sussista anche una sola delle seguenti condizioni:
a) gli immobili interessati siano assoggettati a vincolo ai sensi del titolo I del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.490 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali , a norma dell'art. 1 della Legge 8 ottobre 1997, n. 352);
b) per l'esecuzione delle opere sia prescritto anche il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 151 del d.lgs. 490/1999;
c) gli immobili interessati siano assoggettati alla disciplina di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette);
d) gli immobili interessati siano assoggettati a disposizioni immediatamente operative dei piani aventi la valenza di cui all'articolo 149 del d.lgs. 490/1999 o alle prescrizioni o alle misure di salvaguardia dei piani di bacino di cui al Titolo II Capo II della legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per l'assetto funzionale e organizzativo della difesa del suolo);
e) gli immobili interessati siano compresi nelle zone A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 e le opere e gli interventi comportino modifiche della sagoma e dei prospetti o modifichino la destinazione d'uso;
f) il preventivo rilascio dell'autorizzazione sia espressamente previsto, in attuazione della presente legge, dagli strumenti urbanistici comunali, ancorche' soltanto adottati, con riferimento ad immobili che pur non essendo compresi fra quelli di cui alle lettere a), b) c) ed e), siano giudicati meritevoli di analoga tutela per particolari motivi di carattere storico, culturale, architettonico od estetico.

Art. 5.
(Disciplina dei procedimenti)

1. Ai fini della concessione edilizia o dell'attestazione di conformita', il regolamento edilizio elenca per ogni tipo di opera e di intervento, la documentazione e gli elaborati progettuali in materia urbanistica, ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro nei cantieri previsti dalla legislazione vigente.
2. Non puo' essere prescritta all'interessato la preventiva acquisizione di autorizzazioni, documentazioni e certificazioni di competenze del comune stesso.
3. La completezza formale della domanda di concessione o di autorizzazione ovvero della denuncia di inizio dell'attivita' e' verificata dal responsabile del procedimento entro il termine perentorio di quindici giorni dalla presentazione; qualora la domanda o la denuncia risulti incompleta o non conforme alle norme di cui al comma 1, entro lo stesso termine, il responsabile del procedimento da' motivata comunicazione all'interessato, con invito a presentare le integrazioni necessarie ai fini istruttori o della conformita'.
4. L'acquisizione di tutti i pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati essenziali per la valutazione del progetto e' a carico del comune nei termini temporali del procedimento anche mediante la convocazione di apposita conferenza dei servizi.
5. Sono fatte salve le procedure indicate dal decreto del Presidente della repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonche' per la determinazione delle aree destinate ad insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 29, comma 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59) per le opere dallo stesso disciplinate.

Art. 6.
(Procedura per il rilascio della concessione)

1. La concessione edilizia e' data al proprietario o a chi ne abbia titolo ed e' trasferibile ai successori o aventi causa che abbiano titolo sul bene oggetto della concessione stessa.
2. Il comune deve tenere in pubblica visione il registro delle domande di concessione.
3. Al momento della presentazione della domanda di concessione e' comunicato al richiedente o ad un suo delegato il nominativo del responsabile del procedimento.
4. L'esame delle domande formalmente complete a norma dell'articolo 5 si svolge secondo l'ordine di presentazione, fatte salve quelle relative alle varianti in corso d'opera e quelle relative alle opere di pubblico interesse indicate dai regolamenti edilizi.
5. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda o della documentazione integrativa ai sensi dell'articolo 5, comma 3, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce i pareri necessari, redige una dettagliata relazione contenente la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto e la propria valutazione di conformita' del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie e formula una motivata proposta all'autorita' competente all'emanazione del provvedimento conclusivo.
6. Qualora i pareri necessari non siano stati resi entro il termine di cui al comma 4, si prescinde da essi.
7. Il provvedimento definitivo e' rilasciato entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4.
8. Per le varianti alle concessioni edilizie si applicano le medesime disposizioni previste per il rilascio della concessione.
9. Decorso inutilmente il termine per l'emanazione del provvedimento conclusivo si applicano i disposti di cui all'articolo 9 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19 (Norme in materia di edilizia).
10. Per le opere ricadenti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (Attuazione della Direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute nei cantieri temporanei o mobili), l'efficacia della concessione edilizia e' sospesa fino alla trasmissione all' ASL competente della notifica preliminare, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo stesso. La notifica oltre a contenere quanto disposto dall'allegato III al d.lgs 494/1996, da' atto dell'avvenuta redazione del piano di sicurezza e di coordinamento e, nei casi previsti, del piano generale di sicurezza, ai sensi degli articoli 12 e 13 del decreto legislativo stesso.

Art. 7.
(Procedura per il rilascio dell'autorizzazione edilizia)

1. L'autorizzazione edilizia e' data al proprietario o a chi ne abbia titolo ed e' trasferibile ai successori o aventi causa che abbiano titolo sul bene oggetto dell'autorizzazione stessa.
2. Il comune deve tenere in pubblica visione il registro delle domande di autorizzazione edilizia.
3. All'autorizzazione edilizia si applicano le procedure previste per la concessione edilizia di cui all'articolo 6.

Art. 8.
(Procedura per la denuncia di inizio dell'attivita')

1. Almeno venti giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, il proprietario o chi ne abbia titolo deve presentare al comune la denuncia di inizio dell'attivita'.
2. Alla denuncia di inizio attivita' sono allegati gli elaborati progettuali ed una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato contenente l'asseverazione della conformita' delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti ed il rispetto alle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.
3. In caso di richiesta di integrazioni documentali ai sensi dell'articolo 5, comma 3, il termine di cui al comma 1 decorre nuovamente per intero a partire dalla data di presentazione della domanda.
4. Per le opere ricadenti nell'ambito d'applicazione del d. lgs. 494/1996, nella denuncia e' contenuto l'impegno a comunicare al comune l'avvenuta trasmissione all' ASL della notifica preliminare di cui all'articolo 11 del decreto legislativo stesso, attestante anche la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento e, nei casi previsti, del piano generale di sicurezza ai sensi degli articoli 12 e 13 del d. lgs. 494/1996. L'inosservanza di detti obblighi impedisce l'inizio dei lavori.
5. Nel caso di varianti in corso d'opera la denuncia e' integrata a cura dell'interessato con la descrizione delle variazioni apportate al progetto depositato; all'integrazione della denuncia si applicano le medesime disposizioni previste per la denuncia stessa.
6. Ai fini della dichiarazione asseverata di cui al comma 2 e delle integrazioni di cui al comma 3, il progettista assume la qualita' di persona esercente un servizio di pubblica necessita' ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. Il comune qualora entro il termine indicato al comma 1 sia riscontrata l'assenza di una o piu' delle condizioni stabilite, notifica agli interessati l'ordine motivato di non attuare le trasformazioni previste e, nel caso di false attestazioni dei professionisti abilitati, ne' da' contestuale notizia all'autorita' giudiziaria ed all'ordine di appartenenza.
7. La denuncia di inizio dell'attivita' consente l'esecuzione dei relativi lavori entro il termine massimo di tre anni.
8. L'esecuzione delle opere subordinate a denuncia di inizia dell'attivita' e' sottoposta, ove non disposto diversamente dalla presente legge, alla disciplina definita dalle norme nazionali e regionali vigenti per le corrispondenti opere eseguite su rilascio della concessione o della autorizzazione edilizia.

Art. 9.
(Ultimazione dei lavori. Certificato di conformita'. Certificato di abitabilita' o agibilita')

1. Ad ultimazione dei lavori, un professionista abilitato certifica la conformita' dell'opera al progetto presentato.
2. La certificazione di abitabilita' o di agibilita' delle unita' immobiliari e' necessaria, oltre che per le nuove costruzioni, anche:
a) in conseguenza dell'esecuzione di lavori di ristrutturazione edilizia o di ampliamento e che riguardino parti strutturali degli edifici;
b) in conseguenza dell'esecuzione di lavori di restauro o di ristrutturazione edilizia o di ampliamento contestuali a mutamento di destinazione d'uso.
3. Una volta ultimati lavori, nei casi previsti dal comma 2, l'abitabilita' o l'agibilita' dei locali e' attestata da un professionista abilitato unitamente alla conformita' con il progetto e con le norme igienico-sanitarie. L'abitabilita' o l'agibilita' decorrono dalla data in cui perviene al comune l'attestazione.
4. Entro 180 giorni dalla comunicazione il comune, tramite l' ASL puo' disporre ispezioni, anche a campione, al fine di verificare i requisiti di abitabilita' e agibilita' delle costruzioni; a tal fine le amministrazioni comunali attivano un sistema di informazione periodica che consenta all' ASL di svolgere compiutamente le proprie competenze.

Art. 10.
(Norma di coordinamento)

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, adegua, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Regolamento edilizio tipo alle norme della presente legge.

Art. 11.
(Norme transitorie)

1. Alle richieste di concessione ed autorizzazione edilizia presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge si applicano, su istanza dei richiedenti, le norme vigenti al momento della presentazione.
2. Conservano efficacia per due anni dall'entrata in vigore della presente legge le definizioni degli interventi sul patrimonio edilizio esistente contenute negli strumenti urbanistici, generali ed attuativi , e loro varianti, adottati antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge; successivamente a tale termine le definizioni di cui all'articolo 4, comma 2, prevalgono su di esse.

Art. 12.
(Modifiche alla legge regionale 8 luglio 1999, n. 19)

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19 (Norme in materia di edilizia), le parole "subordinato a concessione" sono sostituite dalle parole "subordinato alla denuncia di inizio dell'attivita'".
2. Al comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 19/1999 le parole "subordinato ad autorizzazione" sono sostituite dalle seguenti "subordinato alla denuncia di inizio dell'attivita'".
3. Il comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 19/1999 e' sostituito dal seguente:
"3. Il cambio di destinazione d'uso e' subordinato ad autorizzazione edilizia per gli interventi su immobili compresi nell'elenco di cui all'articolo 4, comma 5, della legge regionale recante norme sulle concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio delle attivita' edilizie.

Art. 13.
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.