Relazione alla Proposta di legge regionale n. 44.
Norme sulle concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio delle attivita' edilizie
La proposta di legge "Norme sulle Concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio delle attivita' edilizie"rappresenta una tappa in un percorso che la Regione assume per modernizzare il quadro legislativo operando in tre direzioni: riorganizzare i contenuti secondo pochi ma penetranti concetti fondamentali, riorganizzare i procedimenti secondo poche tipologie applicabili a tutte le situazioni, delegiferare tutto cio' che e' possibile
Questa legge si colloca nel rinnovamento dei principi della legislazione regionale del governo delle trasformazioni del territorio, secondo i concetti della sussidiarieta', della trasparenza e della semplificazione amministrativa, ricavati dalle grandi innovazioni portate nel corpo legislativo nazionale dalla legge 142 del 1990 sulla riforma delle autonomie, dalla legge 241 dello stesso anno sul procedimento amministrativo e dalle cosiddette recenti Leggi "Bassanini".
Il principio della sussidiarieta', ormai consolidato e dominante, e' stato inteso come l'affermazione che ogni funzione amministrativa si colloca tra le competenze dell'istituzione piu' vicina al cittadino che sia capace di gestirla in modo adeguato, con l'obbligo per gli altri soggetti istituzionali di collaborare con essa per rendere efficiente ed efficace l'azione al servizio del cittadino:
Il principio della trasparenza e' stato inteso nel senso che il cittadino ha il diritto, quando si rivolge alle istituzioni, di avere risposte chiare in tempi certi, sulla base di riferimento ad essi, assunte da responsabili chiarimenti individuali.
Il principio della semplificazione amministrativa e' stato inteso non come deregolazione e come imposizione di tempi procedurali demagogicamente abbreviati, tali cioe' da essere adempimenti della pubblica amministrazione meri passaggi formali .La semplificazione amministrativa non deve mirare ad abbreviare i tempi, ma semmai a ridurli al minimo rendendo efficiente ed efficace l'amministrazione pubblica. Cio' significa che gli adempimenti affidati alla struttura delle istituzioni devono essere solo e soltanto quelli strettamente necessari a garantire la tutela dell'interesse collettivo, dei diritti riconosciuti dalle leggi la cui tutela e' affidata alla pubblica amministrazione ed infine a garantire il servizio al cittadino.
Sono stati dunque eliminati tutti quegli adempimenti che non rispondono a tali requisiti, affidando al cittadino la competenza e la responsabilita' di leggere ed applicare le norme vigenti, tutte le volte che questo sia possibile.
Questi tre principi, della sussidiarieta', della trasparenza e della semplificazione amministrativa, sono stati applicati nella nostra proposta di legge, perseguendo la finalita' generale di rendere piu' moderno e civile il ruolo delle pubbliche amministrazioni al servizio del singolo cittadino ed a tutela degli interessi pubblici e collettivi.
La proposta di legge che qui si allega tratta di tre argomenti:
-Il primo tema riguarda le opere di trasformazione che si realizzano nel rispetto dei piani e dei regolamenti e le modalita' e gli adempimenti da porre in essere per realizzare tali opere.
Si distingue e si delimita il campo nel quale e' necessario il rilascio della concessione edilizia (art. 3) da parte del Comune, campo costituito nella fattispecie di interventi capaci di recare innovazioni sostanziali e permanenti dell'assetto del territorio.
-Il secondo argomento riguarda le categorie di intervento sul patrimonio edilizio esistente (art. 4) che vengono ridefinite rispetto alla legge regionale n. 56/1977.
Si segnala in particolare che il campo della ristrutturazione edilizia si allarga alle piccole addizioni volumetrili ed ai limitati trasferimenti di volumetrie attorno ad edifici esistenti.
-Il terzo argomento riguarda i procedimenti (art. 5, 6, 7, 8) che sono stati ridefiniti alla luce dei principi di sussidiarieta', di trasparenza e di semplificazione amministrativa.
Il criterio centrale e' quello dello "sportello unico" rappresentato dal comune che dovra' farsi carico della gestione di tutti i sub-procedimenti senza piu' costringere i cittadini a peregrinare da un ufficio all'altro, talvolta dello stesso Ente.
L'art. 9 disciplina la fase finale della realizzazione dell'opera e cioe' la certificazione di conformita'.
Gli articoli finali (10, 11, 12) sono riferiti ai coordinamenti, della disciplina transitoria ed alle modifiche al corpo legislativo vigente, in specifico, per le abrogazioni, si e' volutamente scelto la strada di lanciare un solo input, lasciando al legislatore il compito di perfezionare la norma, rendendola esplicita, anche in relazione alla annunciata modifica della legge Urbanistica Regionale.