Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge Relazione di accompagnamento


Disegno di legge regionale, n. 7028.

Norme per il recupero dei rustici a fini abitativi, delle superfici e dei volumi accessori, ubicati ai piani seminterrati ed interrati, da destinare ad attivita' direzionali, terziarie commerciali e produttive artigianali di servizio. .

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Art. 1.
(Finalita')

1. La Regione Piemonte promuove, con la presente legge, il recupero dei rustici a fini abitativi e delle superfici e dei volumi ubicati ai piani seminterrati ed interrati, accessori di edifici esistenti, da destinare ad attivita' direzionali, terziarie commerciali e produttive artigianali di servizio, con l'obiettivo di limitare il consumo di suolo, di favorire il contenimento dei consumi energetici e di integrare la residenza con attivita' compatibili.

Art. 2.
(Definizioni)

1. Si definiscono rustici le superfici coperte a carattere permanente delimitate da tamponamenti od anche aperte su uno o piu' lati, individuate a catasto alla data di entrata in vigore della presente legge e utilizzate a servizio delle attivita' agricole o per funzioni accessorie della residenza e di altre attivita' economiche considerate compatibili con la destinazione residenziale dai vigenti regolamenti e/o dalle norme di attuazione degli strumenti urbanistici vigenti.
2. Agli effetti della presente legge, per abitazioni con destinazione residenziale si intendono quelle che comprendono tutti o parte dei seguenti spazi:
a) abitazione: cucina, stanze di soggiorno, da letto, per studio;
b) accessori: bagni, posto cottura, verande, tavernette, autorimessa, e locali per il tempo libero;
c) servizio: corridoi e disimpegni in genere, lavanderie, spogliatoi, guardaroba, ripostigli.
3. Per attivita' direzionali, terziarie commerciali e produttive artigianali di servizio si intendono quelle che comprendono tutti o parte dei seguenti spazi:
a) uffici e sale riunioni, mense, cucine, locali destinati ad esposizione;
b) zone vendita, magazzini, laboratori, archivi;
c) bagni, corridoi e disimpegni in genere, spogliatoi, ripostigli.

Art. 3.
(Ambito di applicazione)

1. Negli edifici esistenti destinati o da destinarsi in tutto o in parte a residenza e' consentito il recupero a solo scopo residenziale del rustico; in tali edifici e' inoltre consentito il recupero di superfici e volumi accessori ubicati ai piani seminterrati ed interrati da destinare ad attivita' direzionali, terziario-commerciali e produttive, purche' risultino legittimamente realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge; il recupero e' soggetto a concessione edilizia.
2. Il recupero dei rustici, delle superfici e dei volumi accessori , di cui al comma 1, puo' essere consentito solo nel caso in cui gli edifici interessati siano serviti dalle urbanizzazioni primarie e, in particolare, siano reperiti spazi sia a parcheggio privato, in quantita' non inferiore a quella prevista per le nuove costruzioni dall'articolo 2, secondo comma, della legge 24 marzo 1989, n. 122, sia a parcheggio pubblico, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e s.m.i.; e' facolta' dei Comuni di ammettere la monetizzazione del parcheggio pubblico in base ai costi correnti di esproprio applicati all'interno delle singole aree, sempreche' il dimensionamento della dotazione esistente risulti sufficiente anche per il nuovo carico insediativo.
3. Per le altezze interne dei vari locali oggetto di recupero si rimanda alle leggi ed ai regolamenti locali vigenti; devono inoltre essere rispettate tutte le prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di abitabilita' previste dai menzionati regolamenti e le norme sulle distanze, in particolare sulle distanze tra fabbricati, stabilite dagli strumenti urbanistici vigenti.
4. Nel caso di rustici ubicati su terreni in pendenza sistemati a terrazzamenti con muri di sostegno, le norme regolamentari sulle distanze dai confini e dagli altri fabbricati sono sempre derogate se dal progetto di recupero il punto piu' alto del solido emergente posto a valle risulta a quota inferiore del punto piu' basso del coronamento del muro di sostegno posto a monte; la misura e' effettuata limitatamente alla parte in cui i manufatti si fronteggiano.
5. L'aerazione naturale puo' essere sostituita o integrata da impianti di condizionamento o di ventilazione meccanica che garantiscano i livelli prestazionali minimi previsti dai regolamenti comunali o regionali in materia di igiene edilizia.

Art. 4.
(Modalita' d'intervento)

1. Il progetto di recupero dei rustici, delle superfici e dei volumi ubicati ai piani seminterrati ed interrati, deve prevedere il superamento delle barriere architettoniche e idonee opere di isolamento termico.
2. Gli interventi edilizi finalizzati al recupero dei rustici, cosi' come definiti all'articolo 2, comma 1 avvengono senza alcuna modificazione delle sagome esistenti, delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde, nel rispetto del decoro dei prospetti, salvi restando gli eventuali incrementi consentiti dagli strumenti urbanistici vigenti.
3. Gli interventi edilizi, di cui alla presente legge, sono classificati come interventi su fabbricati esistenti ai sensi dell'articolo 13, comma 3, lettere c) e d), della l. r. 56/1977 e s.m.i.; non richiedono preliminare adozione ed approvazione di piano attuativo ne' inserimento della relativa volumetria nel programma pluriennale di attuazione, ove previsto.
4. Il recupero a fini abitativi dei rustici esistenti e delle superfici e dei volumi ai piani seminterrati ed interrati e' ammesso anche in deroga alle destinazioni d'uso, agli indici o parametri urbanistici ed edilizi previsti dagli strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti o adottati, fatti salvi i diritti di terzi, in particolare per quanto concerne il rispetto dei regolamenti condominiali secondo le statuizioni del codice civile.
5. Ove si intervenga su edifici assoggettati a prescrizioni o vincoli di legge e' obbligatorio esperire le rituali procedure autorizzative presso gli organi di tutela.

Art. 5.
(Contributo di concessione)

1. Il rilascio della concessione edilizia per gli interventi, di cui all'articolo 3, comma 1, comporta la corresponsione del contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione, cosi' come previsto dall'articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilita' dei suoli), secondo le tariffe in vigore per le nuove costruzioni, con l'eccezione di cui al comma seguente, esclusa ogni forma di conguaglio tra la nuova e la precedente destinazione d'uso.
2. Per le parti rustiche, il contributo relativo agli oneri di urbanizzazione e' calcolato sulla volumetria resa abitativa, mentre la quota relativa al costo di costruzione e' determinata applicando l'aliquota forfettaria fissa del 5 per cento ad 1/3 del costo dell'intervento stimato sulla base dell'elenco prezzi adottato dal Comune in attuazione delle disposizioni della deliberazione del Consiglio regionale del 21 giugno 1994, n. 817-8294.
3. Per le eventuali destinazioni d'uso a carattere produttivo non essendo dovuta la quota relativa al costo di costruzione dovra' essere applicato il contributo determinato ai sensi dell'articolo 10, primo comma della l. 10/1977.
4. Il contributo di cui al comma 2, e' ridotto nella misura del 70 per cento, qualora il richiedente la concessione provveda, contestualmente al rilascio della concessione, a registrare ed a trascrivere, presso la competente conservatoria dei registri immobiliari, dichiarazione notarile con la quale le parti rese abitabili costituiscano pertinenza dell'unita' immobiliare principale.

Art. 6.
(Competenze comunali)

1. Con motivata deliberazione del Consiglio comunale, i Comuni possono, nel termine perentorio di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disporre l'esclusione di parti del territorio dall'applicazione delle presenti norme.
2. Le norme della presente legge, nei limiti definiti dai Comuni ai sensi del comma 1, prevalgono sulle disposizioni normative e regolamentari dei Piani regolatori e dei regolamenti edilizi vigenti.

Art. 7.
(Urgenza)

1. La presente legge viene dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.