Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge Relazione di accompagnamento


Proposta di legge regionale, n. 7020.

Tutela della persona che lavora da violenze morali e persecuzioni psicologiche nell'ambito di attivita' lavorativa.

Presentata da CHIEZZI GIUSEPPE, MANICA GIULIANA, MARCENARO PIETRO, MORICONI ENRICO, MULIERE ROCCHINO, PLACIDO ROBERTO, RIBA LIDO, RIGGIO ANGELINO, RONZANI GIANNI WILMER, SUINO MARISA.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Art. 1.
(Finalita' e campo applicativo)

1. La Regione Piemonte con la presente legge tutela qualsiasi lavoratrice e lavoratore da violenze morali e persecuzioni psicologiche perpetrate in ambito lavorativo mediante azioni definite dall'articolo 2.
2. La tutela di cui al comma 1 si esplica per tutte le tipologie di lavoro, pubblico e privato, comprese le collaborazioni, indipendentemente dalla loro natura, mansione e grado, mediante azioni di natura preventiva e di informativa sociale.

Art. 2.
(Definizione)

1. Ai fini della presente legge sono considerate violenze morali e persecuzioni psicologiche, nell'ambito dell'attivita' lavorativa, quelle azioni che mirano esplicitamente a danneggiare una lavoratrice o un lavoratore. Tali azioni devono essere svolte con carattere sistematico, duraturo e intenso.
2. Gli atti vessatori, persecutori, le critiche e i maltrattamenti verbali esasperati, l'offesa alla dignita', la delegittimazione di immagine, anche di fronte a soggetti esterni all'impresa, ente o amministrazione - clienti, fornitori, consulenti - comunque attuati da superiori, pari-grado, inferiori e datori di lavoro, per avere il carattere della violenza morale e delle persecuzioni psicologiche, devono mirare a discriminare, screditare o, comunque, danneggiare il lavoratore nella propria carriera, status, potere formale e informale, grado di influenza sugli altri. Alla stessa stregua vanno considerate la rimozione da incarichi, l'esclusione o immotivata marginalizzazione dalla normale comunicazione aziendale, la sottostima sistematica dei risultati, l'attribuzione di compiti molto al di sopra delle possibilita' professionali o della condizione fisica e di salute.
3. Ciascun elemento concorre individualmente nella valutazione del livello di gravita'.

Art. 3.
(Prevenzione ed informazione)

1. Ai fini di prevenire le attivita' di violenza morale e persecuzione psicologica, i datori di lavoro, pubblici e privati, e le rispettive rappresentanze sindacali aziendali, pongono in essere - anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2082 del codice civile - iniziative di informazione periodica verso i lavoratori. Tali azioni concorrono ad individuare, anche a livello dei sintomi, la manifestazione di condizioni di maltrattamenti e di discriminazioni, cosi' come indicate all'articolo 2. L'attivita' informativa investe anche gli aspetti organizzativi - ruoli, mansioni, carriere, mobilita' - nei quali la trasparenza e la correttezza nei rapporti aziendali e professionali deve essere sempre manifesta.
2. Qualora siano denunciati da parte di singoli o da gruppi di lavoratori, al datore di lavoro e alle rappresentanze sindacali aziendali, comportamenti di cui all'articolo 2, questi ultimi hanno l'obbligo di attivare procedure tempestive di accertamento dei fatti denunciati e misure per il loro superamento. Per la predisposizione di tali misure vengono sentiti anche i lavoratori dell'area aziendale interessata ai fatti accertati.
3. Al momento della formalizzazione di qualsiasi tipo di rapporto di lavoro, il datore di lavoro consegna ai lavoratori una comunicazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale relativa alla tutela dalle violenze morali e dalla persecuzione psicologica nel lavoro. La predetta comunicazione deve essere affissa nelle bacheche aziendali.
4. Ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori regionali hanno diritto a due ore di assemblea sua base annuale, fuori dell'orario di lavoro, per trattare il temi delle violenze morali e delle persecuzioni psicologiche nel luogo di lavoro, di cui al citato articolo 20 della legge n. 300 del 1970. Alle assemblee possono partecipare le rappresentanze sindacali aziendali, i dirigenti sindacali ed esperti.
5. La Regione Piemonte, al fine di limitare la forte incidenza sui costi della sanita' derivanti dalle patologie scaturenti dalle persecuzioni psicologiche, opera nelle sue azioni informative avvalendosi della collaborazione delle strutture delle A.S.L. e delle A.S.O. .

Art. 4.
(Responsabilita' disciplinari)

1. Nei confronti di coloro che attuano azioni di cui all'articolo 2, si configura responsabilita' disciplinare, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva. Analoga responsabilita' grava su chi denuncia consapevolmente fatti di cui al medesimo articolo 2 che si rilevino inesistenti per ottenere vantaggi comunque configurabili.

Art. 5.
(Osservatorio regionale)

1. La Regione Piemonte per ottemperare alle finalita' di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1, istituisce presso l'Assessorato al lavoro un osservatorio regionale sulle violenze morali e persecuzioni psicologiche nei luoghi di lavoro.
2. L'osservatorio regionale di cui al comma precedente svolge azione costante di monitoraggio e studio del fenomeno sul territorio della regione.
3. L'osservatorio regionale interagendo sistematicamente con gli enti locali, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni del mondo imprenditoriale, pubblica e divulga, con cadenza semestrale, i risultati del proprio lavoro.

Art. 6.
(Formazione professionale)

1. La Regione Piemonte al fine di tutelare i propri dipendenti lavoratori inserisce nei programmi di formazione interna, almeno una giornata ogni semestre, dove si svolga azione di informazione e prevenzione interna all'istituzione.
2. La Regione Piemonte riconosce agli Enti locali che organizzino corsi di formazione professionale al proprio personale sui temi di cui all'articolo 2 della presente legge un contributo finanziario, che sara' commisurato ed erogato in base a criteri definiti mediante apposita deliberazione a cura della Giunta regionale.

Art. 7.
(Nullita' degli atti discriminatori e di ritorsione)

1. Per quanto attiene i dipendenti regionali, nel loro rapporto di lavoro con l'istituzione Regione, tutti gli atti o fatti che derivino da comportamento di cui agli articoli 1, 2 e 3 sono nulli.
2. I provvedimenti relativi alla posizione soggettiva del lavoratore che abbia posto in essere una denuncia per comportamenti di cui all'articolo 2, in qualunque modo peggiorativi della propria condizione professionale, compresi i trasferimenti e licenziamenti, adottati entro un anno dal momento della denuncia, si presumono, salvo prova contraria, ai sensi dell'articolo 2728, secondo comma, del codice civile.

Art. 8.
(Disposizioni finanziarie)

1. La Regione ai fini dell'attuazione della presente legge ed il conseguimento delle finalita' provvede mediante l'istituzione, nel bilancio di previsione della spesa per l'anno finanziario 2000, di apposito capitolo di bilancio con la denominazione "Interventi per la tutela della persona che lavora da violenze morali e persecuzioni psicologiche nell'ambito della attivita' lavorativa" con lo stanziamento di lire 100.000.000 per l'anno 2000 derivante da una riduzione di pari ammontare del cap. 27170 del bilancio di previsione della spesa per l'anno finanziario medesimo; per l'anno 2001 lo stanziamento previsto e' pari a lire 500.000.000 con pari riduzione dal medesimo cap. 27170 in termini di competenza e di cassa.

Art. 9.
(Urgenza)

1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto della Regione Piemonte ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.