Consiglio regionale
del Piemonte




Relazione alla Proposta di legge regionale n. 20

Tutela della persona che lavora da violenze morali e persecuzioni psicologiche nell'ambito di attivita' lavorativa



Il lavoro e' uno dei momenti fondamentali di autorealizzazione dell'individuo; la menomazione di questa opportunita' per conflitti interpersonali nei luoghi di lavoro o per decisione dell'impresa, ente e amministrazione pubblica e' un fatto grave sotto l'aspetto della tutela individuale della dignita' ed integrita' della persona, ma e' anche grave perche' determina la generazione di diseconomie interne ed esterne al luogo di lavoro. La cooperazione nel lavoro e' la migliore strada per un'adeguata utilizzazione e valorizzazione delle risorse umane
La moderna psicologica del lavoro ha individuato nei fattori che fanno degradare tale cooperazione e che determinano menomazioni psico-fisiche nei lavoratori, un'area di intervento meritevole di prioritaria attenzione soprattutto sotto l'aspetto della prevenzione. La pubblicistica anglo-sassone piu' avanzata, ed in particolare quella scandinava, ha definito mobbing il fenomeno delle violenze morali, pressioni e molestie psicologiche nei luoghi di lavoro. Il mobbing si determina quando tali fatti si verificano in modo sistematico, duraturo e intenso, tra lavoratori e nel rapporto tra lavoratori e nel rapporto tra lavoratori e datori di lavoro (pubblici e privati).
Si tratta di problemi rilevanti che devono essere affrontati con un rapporto equilibrato nella relazione che si puo' determinare con gli spazi di autonomia gestionale e organizzativa propri delle imprese e degli enti.
I soggetti che restano vittime delle azioni di mobbing vengono colpiti nella sfera psichica spesso con forme depressive gravi, e compressi nella propria capacita' lavorativa e nella propria autostima. In casi estremi la forte pressione psicologica, le "percosse psichiche", i maltrattamenti verbali, la compressione della vittima in una permanente condizione di inferiorita', concorrono, spesso in modo decisivo, al suicidio. In Svezia si e' calcolato che le cause di suicidio vedono il moobing come elemento scatenante su oltre il 15 per cento dei casi. Le forme depressive dovute al moobing, recano un danno socio-economico rilevante quindi, come sopra detto, intervenire su questo problema non e' solo necessario per ragioni etiche, di giustizia e di correttezza nei rapporti umani e per la tutela dei valori della convivenza civile, ma anche di opportunita' economica, sia per il buon funzionamento delle aziende, sia per minimizzare i costi sociali e sanitari, sia anche per accrescere la coesione sociale.
La presente Proposta di Legge regionale interviene prima di tutto per favorire un'azione efficace, per informare e sensibilizzare tutti i soggetti interessati alla gravita' del problema, per riconoscere il mobbing, per poter intervenire quando le molestie morali e le violenze psicologiche non abbiano ancora prodotto danni.
Oltre a mirare apertamente alla prevenzione del fenomeno, la proposta legislativa prevede l'istituzione di un Osservatorio regionale, con il precipuo compito di compiere monitoraggio continuo delle dinamiche e degli effetti del mobbing, che ponendosi in una visuale interdipartimentale (e' prevista una stretta collaborazione con le strutture territoriali delle A.S.L. e delle A.S.O. ), svolga contemporaneamente una capillare azione di informativa sociale sui contenuti di merito.
Rilievo importante e dignita' normativa viene attribuita alla formazione del personale della Pubblica Amministrazione, riconferendo all'istituzione Regione l'importante ruolo programmatorio e di indirizzo (stimolo) nei confronti degli Enti locali sui temi oggetto della Proposta di Legge.
Il provvedimento si compone di nove articoli:
Finalita' e campo applicativo (articolo 1);
Definizione (articolo 2);
Prevenzione ed informazione (articolo 3);
Responsabilita' disciplinari (articolo 4);
Osservatorio regionale (articolo 5);
Formazione professionale (articolo 6);
Nullita' degli atti discriminatori e di ritorsione (articolo 7);
Disposizioni finanziarie (articolo 8);
Urgenza (articolo 9).