Proposta di legge regionale, n. 6677.
Norma interpretativa degli articoli 2 e 6 della legge regionale 1. marzo 1995, n. 27 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali) e dell'art. 20 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 9 (Norme sulla previdenza e l'indennita' di fine mandato dei Consiglieri regionali del Piemonte). 1. Le trattenute di cui all'articolo 2 e le misure dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 6 della legge regionale 1. marzo 1995, n. 27 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali), nonche' l'ammontare dell'indennita' di fine mandato di cui all'articolo 20 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 9 (Norme sulla previdenza e l'indennita' di fine mandato dei Consiglieri regionali del Piemonte) e successive modifiche sono computati sull'indennita' di carica spettante ai Consiglieri regionali i sensi dell'articolo 1, comma 1 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennita' spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale) e successive modificazioni.
Art. 1