Relazione alla Proposta di legge regionale n. 677.
Norma interpretativa degli articoli 2 e 6 della legge regionale 1. marzo 1995, n. 27 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali) e dell'art. 20 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 9 (Norme sulla previdenza e l'indennita' di fine mandato dei Consiglieri regionali del Piemonte)
Premesso che la legge regionale approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 30 dicembre 1999 "sostituzione dell'art. 1 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (determinazioni delle indennita' spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale), sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 25 gennaio 1984, n. 5 e modificato dalla legge regionale 17 agosto 1995, n. 69 e dalla legge regionale 24 novembre 1995, n. 84 e integrazioni alla legge regionale 1. marzo 1995, n. 27 (disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri e vitalizi)", e' attualmente all'esame dell'assemblea consiliare per la nuova approvazione, prevista dall'art. 45 dello Statuto
Al riguardo e' necessario osservare che l'articolo 1 ha inglobato in un'unica voce economica l'indennita' di carica spettante ai consiglieri e l'assegno integrativo spettante in relazione alle funzioni e alle attivita' che i singoli Consiglieri sono chiamati a ricoprire.
Questa circostanza, se da un lato ottempera alle disposizioni previste dalla legge costituzionale n. 1/1999, "disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni", dall'altro produce effetti non trascurabili nella gestione del sistema indennitario nel suo complesso in quanto fa venir meno quei riferimenti di certezza normativa che riguardano:
Le trattenute obbligatorie, a titolo di contributo, per la corresponsione dell'assegno vitalizio e per l'indennita' di fine mandato;
l'ammontare a base del calcolo per la definizione dell'assegno vitalizio;
l'ammontare a base del calcolo per la corresponsione dell'indennita' di fine mandato.
Infatti:
1) L'art. 2 della legge regionale 1. marzo 1995, n. 27, (trattenute sulla indennita' di carica) recita: "Sull'indennita' di carica di cui all'art. 1 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 e s.m. e i. e' disposta una trattenuta obbligatoria nella misura del 25 per cento, ..... cosi' suddivisa: 20 per cento per assegno vitalizio e 5 per cento per l'indennita' di fine mandato".
L'entrata in vigore della norma di modifica dell'art. 1 della l.r. 10/1972 avra' come conseguenza immediata un prelievo diversificato tra i consiglieri regionali, calcolato sull'ammontare dell'indennita' che ciascun consiglieri percepisce in ragione della carica che ricopre, modificando sostanzialmente l'attuale riferimento, previsto sull'indennita' base del 65 per cento dell'indennita' lorda dei parlamentari.
2) L'art. 6 della legge regionale 1. marzo 1995, n. 27, (misura dell'assegno vitalizio) recita: "L'ammontare dell'assegno vitalizio e' determinato in percentuale sull'indennita' mensile lorda di cui all'art. 1 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 e s.m.i. spettante ai Consiglieri nel mese da cui decorre l'assegno".
Con il venir meno del presupposto del trattamento indennitario unico dei Consiglieri, dovrebbe di conseguenza accadere che ad ogni consigliere spetta un trattamento diversificato in relazione alle cariche ricoperte, alla durata degli incarichi e all'ammontare del versamenti.
Alla stato attuale, dunque, l'applicazione operativa della norma da parte delle strutture responsabili risulta di difficile attuazione; ed, inoltre, nel caso in cui si propendesse per il riconoscimento del diritto ad un maggior beneficio in corrispondenza di una contribuzione maggiore mancano le norme che regolano le diverse fattispecie di trattamento.
3) L'art. 20 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 9 (ammontare dell'indennita' di fine mandato), recita: "l'ammontare dell'indennita' di fine mandato dovuta ai Consiglieri e' fissato nella misura dell'ultima mensilita' lorda, percepita in carica dal consigliere cessato dal mandato. ....".
Soprattutto, anche nei riguardi di tale norma si palesano dubbi circa l'esatta applicazione.
L'esplicito richiamo al Consigliere che cessa dal mandato farebbe propendere per l'interpretazione di prendere a base di calcolo la quota del 65 per cento per tutti i Consiglieri.
Se l'interpretazione non fosse quella prospettata, si configurano sostanziali disparita' di trattamento tra i Consiglieri, (ad esempio, il Consigliere titolare di una funzione per il solo ultimo mese della legislatura godrebbe - al fine del calcolo dell'indennita' di fine mandato - di una rivalutazione dell'importo a base di calcolo per l'intera legislatura).
Al fine di fornire un'interpretazione univoca della materia, l'Ufficio di Presidenza sottopone all'approvazione del Consiglio il testo di legge allegato, costituito da un unico articolo.