Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge Relazione di accompagnamento


Proposta di legge regionale, n. 6663.

Sospensione dei termini previsti dalla legge regionale 23 marzo 1995, numero 39, 'Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati' (modificata dalla legge regionale 4 agosto 1997, numero 42), nel periodo feriale.

Presentata da DEORSOLA SERGIO, FOCO ANDREA, GRASSO LUCIANO, MINERVINI CALANDRI MARTA, PEANO PIERGIORGIO, TOSELLI PIETRO FRANCESCO.

Art. 1, 2

Art. 1.

1. Il decorso dei termini previsti dalla legge regionale 23 marzo 1995, numero 39, "Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati", (modificata dalla legge regionale 4 agosto 1997, numero 42), e' sospeso di diritto dal 1. agosto al 15 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

Art. 2.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano, qualora il Consiglio o la Giunta regionale, devono procedere a nomine, proposte di nomina e conferme che rivestono carattere di indifferibilita' ed urgenza, e cio' sia disposto con provvedimento motivato rispettivamente del Presidente del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.