Proposta di legge regionale, n. 6663.
Sospensione dei termini previsti dalla legge regionale 23 marzo 1995, numero 39, 'Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati' (modificata dalla legge regionale 4 agosto 1997, numero 42), nel periodo feriale. 1. Il decorso dei termini previsti dalla legge regionale 23 marzo 1995, numero 39, "Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati", (modificata dalla legge regionale 4 agosto 1997, numero 42), e' sospeso di diritto dal 1. agosto al 15 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano, qualora il Consiglio o la Giunta regionale, devono procedere a nomine, proposte di nomina e conferme che rivestono carattere di indifferibilita' ed urgenza, e cio' sia disposto con provvedimento motivato rispettivamente del Presidente del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.
Art. 1, 2