Relazione alla Proposta di legge regionale n. 663.
Sospensione dei termini previsti dalla legge regionale 23 marzo 1995, numero 39, 'Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati' (modificata dalla legge regionale 4 agosto 1997, numero 42), nel periodo feriale
Il Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera o), dello Statuto, provvede alle nomine di competenza della Regione Piemonte, salvo quelle attribuite al Presidente ed alla Giunta regionale da leggi o provvedimenti
La materia trova sua disciplina nella legge regionale 23 marzo 1995, numero 39, (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati), la quale prevede diversi termini ordinatori per la presentazione delle candidature da parte dei cittadini, per l'esame delle proposte di candidatura da parte della Commissione Consultiva per le nomine ed, infine, per l'effettuazione delle nomine da parte del Consiglio regionale.
Il Consiglio regionale provvede alla nomina degli organi scaduti ed, inoltre, alle sostituzioni delle persone nominate che siano cessate dall'incarico per dimissioni, per incompatibilita', o per altra causa. L'attivita' dell'Assemblea regionale in detta materia, diviene molto complessa e problematica, nei primi mesi successivi alle elezioni regionali, poiche' al termine della legislatura scadono le nomine in centotrentacinque enti ed istituzioni varie. In occasione della fine della VI legislatura regionale, il termine di effettuazione delle nomine scadra' nel periodo feriale, divenendo assai problematica da parte dei cittadini e del Consiglio regionale l'espletamento e l'applicazione delle norme in materia.
Occorre ricordare che in passato il legislatore intervenne al fine di risolvere le suddette problematiche e difficolta', in prima applicazione della legge regionale n. 39/1995, approvando la legge regionale 17 agosto 1995, numero 68, "Norma transitoria di applicazione dell'articolo 19, comma 1, legge regionale 23 marzo 1995, n. 39", che previde la sospensione di diritto, dal 1. agosto al 15 settembre 1995, del termine previsto per l'effettuazione delle nomine scadute.
L'esigenza di semplicita' dell'attivita' amministrativa, il ruolo di servizio dell'amministrazione nei confronti dei cittadini, ed il carattere paritario e collaborativo del rapporto fra amministrazione e gli stessi, rende necessario introdurre nell'ordinamento regionale, in materia di nomine, ed in analogia a quanto previsto dalla legge 7 ottobre 1969, numero 742, (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale), una norma che preveda la sospensione dei termini, in materia di nomine, dal 1. agosto al 15 settembre di ogni anno.
Tutto cio' premesso, si ritiene ormai indifferibile l'introduzione nell'ordinamento regionale piemontese delle soluzioni qui proposte.