Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge Relazione di accompagnamento


Disegno di legge regionale, n. 6643.

Riconoscimento e valorizzazione delle Pro Loco.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Art. 1.
(Finalita')

1. La Regione Piemonte riconosce e promuove, nel contesto della organizzazione e programmazione turistica del Piemonte, le Associazioni Pro Loco, come associazioni di volontariato che hanno finalita' di promozione turistica e di valorizzazione delle realta' e delle potenzialita' naturalistiche, culturali, storiche, sociali e gastronomiche dei luoghi su cui insistono, comune o frazione.

Art. 2.
(Pro Loco: compiti e obiettivi)

1. Le Pro Loco sono associazioni di natura privatistica, apartitiche e senza finalita' di lucro, che svolgono attivita' di promozione e di valorizzazione del territorio e di utilita' sociale, che si propongono i seguenti obiettivi:
a) svolgere una fattiva opera, per organizzare turisticamente le rispettive localita', proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento ambientale ed estetico della zona e tutte quelle iniziative atte a tutelare le bellezze naturali, nonche' valorizzare il patrimonio culturale, storico-monumentale ed ambientale;
b) promuovere ed organizzare, anche in collaborazione con gli Enti pubblici e/o privati, iniziative: visite, escursioni, ricerche, convegni, spettacoli, festeggiamenti, manifestazioni sportive ed enogastronomiche, nonche' azioni di solidarieta' sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti, che servano ad attirare e rendere piu' gradito il soggiorno dei turisti e dei residenti;
c) sviluppare l'ospitalita' e l'educazione turistica d'ambiente;
d) stimolare l'incremento e il miglioramento dei servizi di accoglienza, delle infrastrutture e della ricettivita' alberghiera ed extra alberghiera;
e) collaborare con gli organi competenti nella vigilanza sulla conduzione dei servizi di interesse turistico;
f) curare l'informazione e l'accoglienza dei turisti, anche con l'apertura di appositi uffici eventualmente in convenzione con altri enti;
g) promuovere e sviluppare attivita' nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione della localita': proposte turistiche specifiche per la terza eta', progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunita' locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi scolastici.

Art. 3.
(UNPLI : riconoscimento e finalita')

1. La Regione riconosce altresi' l'Unione nazionale Pro Loco d'Italia ( UNPLI ) nella sua articolazione del Comitato regionale e dei Comitati provinciali, sia come organismo di consulenza e di assistenza tecnico-amministrativa per il coordinamento delle attivita' delle Pro Loco sia quale soggetto che puo' concorrere in via diretta alla promozione turistica e alla valorizzazione territoriale del Piemonte.
2. Il Comitato regionale Pro Loco del Piemonte e' la struttura periferica dell' UNPLI che riunisce le Pro Loco del Piemonte iscritte a tale Associazione; non ha scopo di lucro e puo' esercitare qualsiasi attivita', diretta o indiretta, continuativa od occasionale, al fine di realizzare le proprie finalita' nel campo dell'assistenza e del coordinamento delle attivita' delle Pro Loco e in quello del turismo naturalistico, culturale, storico, sociale e gastronomico, nell'ambito della pratica della solidarieta' e del volontariato, anche tramite l'edizione di pubblicazioni e periodici.
3. Il Comitato regionale UNPLI , che e' apartitico e indipendente da qualsiasi ideologia e organizzazione politica, indirizza, coordina e controlla l'attivita' dei Comitati provinciali UNPLI ; rappresenta l' UNPLI nei confronti degli Enti e degli organi pubblici o privati istituzionali; rappresenta e tutela i diritti e gli interessi delle Pro Loco associate e ne cura l'osservanza dei doveri.
4. La Giunta regionale del Piemonte nomina un suo rappresentante che partecipa alle riunioni del Comitato regionale UNPLI .

Art. 4.
(Albo delle Associazioni Turistiche Pro Loco)

1. Per favorire il perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 1 e' istituito l'albo delle Associazioni Turistiche Pro Loco, coordinato in sezioni provinciali.
2. Puo' essere iscritta all'albo ed assumere la denominazione di Associazione Turistica Pro Loco l'associazione per la quale concorrono le seguenti condizioni:
a) si proponga di attuare l'attivita' di promozione turistica e di valorizzazione del territorio cosi' come descritta all'articolo 1;
b) sia costituita con atto pubblico ed il relativo statuto e preveda la possibilita' di iscrizione da parte di tutti i cittadini residenti nel Comune, la pubblicita' delle sedute del Consiglio di amministrazione, la disposizione che, in caso di scioglimento dell'Associazione, i beni acquisiti con il concorso finanziario specifico o prevalente della Regione o di enti pubblici siano devoluti al Comune nel cui territorio l'Associazione ha sede; lo statuto puo' inoltre prevedere la presenza, negli organi di amministrazione dell'Associazione di rappresentanti di organismi o associazioni locali che svolgono attivita' o realizzano iniziative che interessano lo sviluppo turistico del territorio;
c) svolga la propria attivita' in un Comune nel quale non operi altra Associazione Turistica Pro Loco; qualora nel Comune coesistano piu' localita' fortemente caratterizzate e distinte sotto il profilo turistico, potranno essere riconosciute anche piu' Associazioni Turistiche Pro Loco in uno stesso Comune;
d) la localita' nella quale e' stata istituita possegga attrattive turistiche, cosi' come individuate all'articolo 1.

Art. 5.
(Iscrizione all'albo)

1. Per l'iscrizione all'albo delle Associazioni turistiche Pro Loco deve essere presentata all'Amministrazione provinciale, tramite il Comune, domanda in carta legale corredata di copia dello statuto, dell'atto costitutivo e dall'eventuale iscrizione all' UNPLI .
2. L'iscrizione all'albo e' disposta dall'Amministrazione provinciale, sentito il parere del Comune competente per territorio, formulato dal Consiglio Comunale entro 90 giorni dalla presentazione della domanda; l'Amministrazione provinciale provvede altresi' alla cancellazione dell'Associazione all'albo, allorche' vengano meno i requisiti per l'iscrizione.
3. L'Amministrazione provinciale comunica alla Regione le iscrizioni e le variazioni all'albo.
4. L'iscrizione all'albo costituisce condizione indispensabile per partecipare alla designazione del rappresentante delle Associazioni turistiche Pro Loco nei casi previsti dalla legislazione vigente.
5. Le Associazioni turistiche Pro Loco iscritte all'albo possono, previo nullaosta della Regione, utilizzare la denominazione IAT per gli uffici di informazione e di accoglienza da esse promossi, cosi' come previsto dall'articolo 13 della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dell'attivita' di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte).

Art. 6.
(Contributi alle Pro Loco)

1. Le associazioni Pro Loco con i requisiti di cui all'articolo 2 possono presentare richiesta di contributo finanziario alla Regione per la realizzazione delle attivita'; le istanze dovranno pervenire alla Regione Piemonte entro il 15 marzo di ciascun anno.
2. I contributi sono concessi per la realizzazione di manifestazioni e iniziative finalizzate a promuovere e pubblicizzare le risorse turistiche locali e le attivita' del tempo libero.
3. L'iscrizione all'albo della Provincia costituisce titolo di priorita' in sede di valutazione delle istanze di contributo.
4. Agli stessi fini saranno ritenute prioritarie le iniziative in coerenza e connessione con i programmi regionali e dell'Unione europea.

Art. 7.
(Norma transitoria)

1. Le Pro Loco gia' iscritte agli Albi provinciali, ai sensi della normativa di cui all'articolo 28 della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 (Riforma dell'organizzazione turistica. Ordinamento e deleghe delle funzioni amministrative in materia di turismo e industria alberghiera), sono iscritte di diritto nei nuovi Albi provinciali, salvo espressa rinuncia da far pervenire alla Regione Piemonte e all'Amministrazione provinciale competente entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.
(Finanziamento del programma UNPLI)

1. La Regione concede annualmente un contributo finanziario al Comitato Regionale Piemontese dell' UNPLI .
2. Il contributo e' concesso, nei limiti dello stanziamento previsto nel bilancio della Regione, sulla base della presentazione di un programma di attivita' finalizzato a valorizzare il ruolo delle Associazioni turistiche Pro Loco, migliorandone le capacita' organizzative e operative, fornendo loro assistenza tecnica e amministrativa e sostenendone il coordinamento e il collegamento con le iniziative regionali e i programmi dell'Unione europea.

Art. 9.
(Abrogazione e sostituzione di norme)

1. Sono abrogati gli articoli 27 e 28 della l.r. 12/1987.

Art. 10.
(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata per l'anno 2000 la spesa di lire 1.000.000.000 per il finanziamento dei programmi delle Pro Loco e di lire 200.000.000 per il finanziamento del programma UNPLI .
2. Agli oneri conseguenti all'attuazione del comma 1 si provvede mediante istituzione di appositi capitoli aventi le denominazioni: "Contributi regionali alle Pro Loco per la realizzazione del programma di attivita'" e Contributi all' UNPLI - Comitato Regionale del Piemonte - per la realizzazione del programma di attivita'.