Consiglio regionale
del Piemonte




Relazione al Disegno di legge regionale n. 643.

Riconoscimento e valorizzazione delle Pro Loco



Le Pro Loco sono sorte in Italia negli ultimi decenni del secolo scorso e, come avveniva in altri Paesi europei, assumevano le denominazioni piu' diverse: Comitati di Cura, Societa' per il concorso dei forestieri, Associazione per il movimento dei forestieri, Societa' di abbellimento, oppure semplicemente Pro
Il nome Pro Loco fu in breve tempo generalizzato a tutte le Associazioni Turistiche Locali; nel 1962 si costituisce l' UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia) che otteneva nel 1965 l'istituzione dell'Albo Nazionale delle Pro Loco presso il Ministero del Turismo. Dopo la soppressione del Ministero del Turismo molte Regioni hanno varato leggi riguardanti le Pro Loco e l' UNPLI , mentre altre Regioni, come il Piemonte con la l.r. n.12 del 5 marzo 1987, hanno inserito le Pro Loco nelle leggi di promozione turistica.
Il Piemonte con le sue poco meno di 900 Pro Loco risulta essere la Regione con il piu' alto numero di tali associazioni.
Il loro compito e' quello di rendere piu' accogliente il soggiorno nel proprio centro: in effetti, presso molti comuni le Pro Loco svolgono un ruolo essenziale sia nel valorizzare le locali attrattive, naturalistiche e culturali, sia nell'organizzare attivita' del tempo libero.
E' necessario precisare il collegamento tra i settori del turismo e del tempo libero. I due settori pur presentando tratti individuali ben distinti risultano spesso complementari tra loro, poiche' gli stessi servizi che si offrono ai residenti possono entrare a pieno titolo nell'offerta turistica di una determinata area e diventare cosi' efficaci stimoli di richiamo turistico. Pertanto, se per sviluppo della qualita' del tempo libero s'intende il favorire le strutture, le infrastrutture e i servizi rivolti principalmente alla popolazione residente, aiutandole a conoscere e a vivere piu' intensamente il proprio ambiente naturale e umano che molto spesso ignora o consuma in modo acritico e a volte dannoso, si puo' affermare che attraverso questa politica del tempo libero si realizza anche una vera politica turistica.
La presente legge ha la finalita' di valorizzare al massimo le intelligenze, la passione per l'ambiente, per la storia, per le tradizioni e la cultura del proprio territorio che i volontari delle Pro Loco attraverso una miriade di iniziative locali esprimono.
Nello stesso tempo, per formare e realizzare le politiche regionali del turismo e del tempo libero, sono indispensabili capillari collegamenti territoriali; l'ampia diffusione ed operativita' delle Pro Loco in Piemonte garantiscono, una volta inserite in un quadro legislativo regionale, la possibilita' di continuare, adeguatamente sostenute, a valorizzare le attrattive naturalistiche, ambientali e culturali locali e, nello stesso tempo, partecipare - diffondendone la conoscenza anche nelle aree piu' marginali del Piemonte - a programmi regionali, nazionali ed europei (i Programmi Ue per i giovani, per gli anziani, per il tempo libero in generale, ad esempio). In questo modo si crea un canale informativo dalla periferia verso il centro che non manchera' di produrre effetti positivi sulla futura programmazione regionale del settore.
A completamento e a chiusura della visione programmatica sopra esposta s'inserisce l' UNPLI , come indispensabile organismo di sostegno e di coordinamento tra le Pro loco e di collegamento tra queste e gli enti pubblici. Questo ruolo quasi sempre necessario quando ci si deve rapportare con un numero elevato di interlocutori, diviene indispensabile per la natura di totale volontariato delle Pro Loco; un volontariato che richiede un supporto di conoscenze per gli adempimenti normativi necessari alla realizzazione delle attivita', nonche' un supporto tecnico che garantisca il collegamento con i programmi e i progetti avviati dagli enti pubblici e privati nel settore del turismo e del tempo libero. Per quanto sopra esposto, nonche' per svolgere l'attivita' di indirizzo e di coordinamento dei Comitati Provinciali UNPLI , si ritiene necessario prevedere un apposito capitolo di bilancio per la concessione di contributi all' UNPLI - Comitato Regionale del Piemonte.
La legge mira pertanto a creare le condizioni favorevoli alla realizzazione di progetti locali fondati su un equilibrato rapporto tra le richieste di offerte di attivita' del tempo libero per i residenti e turisti ed attivita' legate ad una programmazione dai contenuti di interesse piu' ampi; a questo fine risulta necessario stabilire un sostanzioso capitolo di bilancio per la concessione di contributi finanziari alle Pro Loco al fine di incentivarne l'operosita' e contribuire ad indirizzarne le attivita'.
La presente proposta di legge e' costituita da 10 articoli.
Art. 1.
La finalita' della legge e' di riconoscere nelle associazioni di volontariato Pro Loco strumenti locali di valorizzazione turistica e del tempo libero.
Art. 2.
Delinea la natura delle associazioni Pro Loco e ne individua gli obiettivi nel campo del turismo e del tempo libero a favore della popolazione residente.
Art. 3.
Descrive l'articolazione regionale dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia ( UNPLI ) e ne riconosce il ruolo di sostegno e coordinamento delle singole Pro Loco e quale soggetto che puo' concorrere in via diretta alla promozione turistica e alla valorizzazione del territorio regionale.
Art. 4.
Istituisce l'albo delle Associazioni Turistiche Pro Loco, articolato in sezioni provinciali, e descrive i requisiti richiesti alle Pro Loco per la relativa iscrizione.
Art. 5.
Precisa le modalita' da seguire per l'iscrizione all'albo; ribadisce che le Pro Loco iscritte all'albo possono, previo il consenso della Regione, avviare Uffici di informazione ed accoglienza turistica ( IAT ).
Art. 6.
Incentiva l'attivita' delle Pro Loco con la concessione di finanziamenti regionali, in tal modo le Pro Loco potranno essere comprese nei programmi di sviluppo regionale dei settori del turismo e del tempo libero.
La coerenza e connessione delle attivita' delle Pro Loco con le iniziative regionali e i programmi dell' Ue in via di esecuzione, nonche' l'iscrizione all'albo di cui l'art. 4, costituiscono titolo di priorita' in sede di valutazione delle istanze di contributi finanziari regionali.
Art. 7.
Norma transitoria per l'automatica iscrizione nel nuovo albo delle Pro Loco iscritte negli albi previsti dalla L.R. 12/87.
Art. 8.
Concede un finanziamento annuale all' UNPLI e ne stabilisce le finalita' del programma annuale; programma volto alla realizzazione di un sostegno tecnico e amministrativo alle Pro Loco per facilitare l'attuazione delle iniziative, e sostenerne il coordinamento e il collegamento con le iniziative regionali e i programmi dell'Unione Europea.
Art. 9.
Vengono abrogati gli artt. 27 e 28 della L.R. 12/87, pertanto ogni riferimento alla natura e finalita' delle Pro Loco e' compreso nella presente legge.
Art. 10.
Prevede l'istituzione di un apposito capitolo di spesa per il contributo alle Pro Loco e all' UNPLI per la realizzazione dei programmi di attivita'.