Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge Relazione di accompagnamento


Proposta di legge regionale, n. 6626.

Sostituzione dell'articolo 1, della legge regionale 13 ottobre 1972, numero 10, 'Determinazioni delle indennita' spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale', (sostituito dall'articolo 1, della l.r. 23 gennaio 1984, n. 5 e modificato dalla l.r. 17 agosto 1995, n. 69 e dalla l.r. 24 novembre 1995, n. 84).

Presentata da ANGELERI ANTONELLO, BENSO TERESA ANNA MARIA, CHIEZZI GIUSEPPE, COTTO MARIANGELA, DUTTO CLAUDIO, GALLARINI PIER LUIGI, GHIGLIA AGOSTINO, MONTABONE RENATO, PAPANDREA ROCCO, RIBA LIDO, RUBATTO PIER LUIGI, SPAGNUOLO CARLA, VAGLIO ROBERTO.

Art. 1

Art. 1.

L'articolo 1, della legge regionale 13 ottobre 1972, numero 10, (sostituito dall'articolo 1, della l.r. 23 gennaio 1984, n. 5 e modificato dalla l.r. 17 agosto 1995, n. 69 e dalla l.r. 24 novembre 1995, n. 84), e' cosi' sostituito:
"Articolo 1. Indennita' di carica 1. L'indennita' di carica spettante ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto, ai Consiglieri regionali e' determinata nella misura del 65% dell'indennita' mensile globale lorda spettante ai membri del Parlamento della Repubblica Italiana, ai sensi della legge 31 ottobre 1965, n. 1261. L'indennita' e' corrisposta in dodici rate mensili, con decorrenza dalla prima convocazione del Consiglio regionale dopo la proclamazione degli eletti e fino all'insediamento del nuovo Consiglio regionale.
2. L'indennita' di carica spettante:
a) al Presidente della Giunta regionale ed al Presidente del Consiglio regionale e' determinata nella misura dei 100% dell'indennita' mensile globale lorda spettante al membri del Parlamento della Repubblica Italiana di cui al precedente comma;
b) al Vice Presidente della Giunta regionale e' determinata nella misura del 95% dell'identita' mensile globale lorda spettante ai membri del Parlamento della Repubblica Italiana di cui al precedente comma;
c) agli Assessori regionali ed ai vice Presidenti del Consiglio regionale e' determinata nella misura dell'85% dell'indennita' mensile globale lorda spettante ai membri dei Parlamento della Repubblica Italiana di cui al precedente comma;
d) ai Presidenti dei Gruppi consiliari regionali e' determinata nella misura dell'80 % dell'indennita' mensile globale lorda spettante ai membri del Parlamento della Repubblica Italiana di cui al precedente comma;
e) ai Componenti dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, ai Presidenti di Commissione legislativa permanente del Consiglio regionale, al Presidente della Giunta delle elezioni ed ai Presidenti delle Commissioni speciali cui all'articolo 19 dello Statuto regionale e' determinata nella misura del 75% dell'indennita' mensile globale lorda spettante ai membri del Parlamento della Repubblica Italiana di cui al precedente comma;
f) ai Vice Presidenti delle Commissioni legislative permanenti del Consiglio regionale, ai Vice Presidenti ed al Segretario della Giunta delle elezioni ed ai Vice Presidenti di Commissioni speciali e' determinata nella misura del 70% dell'indennita' mensile globale lorda spettante ai membri del Parlamento della Repubblica Italiana di cui al precedente comma.
3. L'indennita' di carica, di cui al precedente comma, spettante al Presidente della Giunta regionale, e' corrisposta in dodici rate mensili, con decorrenza dalla sua proclamazione e fino alla cessazione del suo incarico.
4. Fatta eccezione per il Presidente della Giunta regionale, le indennita' previste dal precedente comma 2 sono corrisposte in dodici rate mensili, con decorrenza dal conferimento dell'ufficio o dell'incarico e fino alla cessazione dell'ufficio o dell'incarico, comunque motivata.
5. Le indennita' di cui ai commi precedenti non sono cumulabili".