Consiglio regionale
del Piemonte




Relazione alla Proposta di legge regionale n. 626.

Sostituzione dell'articolo 1, della legge regionale 13 ottobre 1972, numero 10, 'Determinazioni delle indennita' spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale', (sostituito dall'articolo 1, della l.r. 23 gennaio 1984, n. 5 e modificato dalla l.r. 17 agosto 1995, n. 69 e dalla l.r. 24 novembre 1995, n. 84)



Il Parlamento con la recente modifica degli articoli 121, 122, 123 e 126 della Costituzione, ha introdotto una compiuta riforma in materia elettorale, statutaria e delle competenze degli organi delle Regioni a Statuto ordinario
L'articolo 12, comma 4, dello Statuto della Regione Piemonte, non in contrasto con il nuovo dettato dell'articolo 122 Cost., prevede che le norme sull'indennita' spettanti ai Consiglieri per l'esercizio delle loro fu'nzioni, sono stabilite con legge regionale (art. 12, c. 4).
L'articolo 1, comma 1, secondo paragrafo della legge regionale 13 ottobre 1972, numero 10, e sue successive modificazioni, dispone che i Consiglieri godono del diritto di cui all'art. 12, comma 4, dello Statuto, con decorrenza dalla prima convocazione del Consiglio regionale, dopo la proclamazione degli eletti, e fino alla cessazione del mandato. La legge regionale n. 10/72, non indica, chiaramente, il giorno di cessazione del godimento del diritto di cui in oggetto, prevedendo quale dies ad quem il giorno di "cessazione del mandato", termine soggetto alle piu' diverse interpretazioni.
Il Consiglio regionale, con deliberazione del 15 marzo 1990, ha modificato il Regolamento interno del Consiglio regionale, il quale dispone all'articolo 1, comma 1, che: "I Consiglieri regionali entrano nel pieno esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione della loro elezione e restano in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio regionale ". Detta norma interna dell'Assemblea, prevede che i Consiglieri regionali rimangano in carica sino all'insediamento del nuovo Consiglio, onde per cui, fino a detto termine, dovrebbero godere dei diritti loro riconosciuti dall'ordinamento giuridico.
L'articolo 5 (Disposizioni transitorie), comma 1, della recente legge di riforma costituzionale, prevede che fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali, ai sensi del primo comma dell'articolo 122 Cost., l'elezione del Presidente della Giunta regionale e' contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali.
Il nuovo testo dell'articolo 122, comma 5, della Costituzione dispone che: "Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, e' eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta". Detta norma e l'articolo 5 della legge di modifica della Costituzione, rinnovano le modalita' di elezione del Presidente e della Giunta regionale, con la conseguente abrogazione delle norme ad esse incompatibili, fra le quali, l'articolo 32 dello Statuto della Regione Piemonte, il quale prevede che il Presidente e la Giunta siano eletti dal Consiglio nel suo seno con votazione per appello nominale.
Il suddetto articolo 5, al comma 2, lettera a), dispone inoltre che, fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali, il Presidente della Giunta regionale, entro dieci giorni dalla proclamazione, nomina i componenti della Giunta, fra i quali il Vice Presidente, e puo' successivamente revocarli.
L'articolo 1 della legge regionale 13 ottobre 1972, numero 10, "Determinazioni delle indennita' spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale", e sue successive modificazioni, prevede un sistema indennitario improntato sull'abrogato dettato costituzionale e statutario piemontese, che in vista delle prossime elezioni regionali, dev'essere adeguato al nuovo panorama normativo, senza aggravio alcuno di spesa per la Regione Piemonte.
L'approssimarsi della scadenza della sesta legislatura, rende necessario, inoltre, un intervento del legislatore regionale al fine di determinare e chiarire il giorno di cessazione del godimento dei diritti correlati allo status di Consigliere regionale, (previsti dall'art. 12 dello, Statuto e dalla l.r. n. 10/72), conformandosi all'orientamento gia' assunto dall'Assemblea, con la deliberazione del 15 marzo 1990.
Tutto cio' premesso, si ritiene ormai indifferibile l'introduzione nell'ordinamento regionale piemontese delle soluzioni qui proposte.