Disegno di legge regionale, n. 6623.
Modificazioni all'articolo 1 della legge regionale 1. dicembre 1998, n. 39 (Norme sull'organizzazione degli uffici di comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato) cosi' come modificata dalla legge regionale 13 ottobre 1999, n. 26. 1. Dopo il comma 8 dell'articolo 1 della legge regionale 1. dicembre 1998, n. 39, cosi' come modificata dalla legge regionale 13 ottobre 1999, n. 26, e' aggiunto il seguente: 1. Alla spesa derivante dall'applicazione dell'articolo 1 quantificata in lire 560.400.000, si fa fronte mediante incremento, se necessario, del capitolo 10118 del bilancio di previsione per l'anno 2000.
"8 bis. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 3 sono incrementabili in misura sufficiente a garantire una somma corrispondente ad un monte ore straordinari complessivo computato in ragione del limite individuale annuo 1999, per il personale addetto alla guida degli automezzi in dotazione ai componenti della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza. A far data dal 1. gennaio 2000 al personale sopracitato, a fronte delle condizioni disagiate di attivita', e' corrisposta per il periodo di svolgimento delle mansioni sopra indicate, un'indennita' in dodici mensilita', sostitutiva dei compensi per lavoro straordinario. L'indennita' viene fissata annualmente con provvedimento della Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. La percentuale dell'aumento rispetto all'ammontare dell'indennita' stabilita per l'anno precedente non puo' essere superiore all'incremento percentuale prodottosi nell'anno di corresponsione per l'intero trattamento accessorio del personale non dirigenziale.".
(Norma finanziaria)