Consiglio regionale
del Piemonte




Relazione alla Proposta di legge regionale n. 623.

Modificazioni all'articolo 1 della legge regionale 1. dicembre 1998, n. 39 (Norme sull'organizzazione degli uffici di comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato) cosi' come modificata dalla legge regionale 13 ottobre 1999, n. 26



Nell'anno 1999 la Regione ha realizzato una nuova organizzazione degli uffici di comunicazione degli addetti agli amministratori introdotta dalla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 39 "Norme sull'organizzazione degli uffici di comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato"
Il personale dei predetti uffici si rapporta all'amministratore con modalita' di lavoro flessibili, tali da garantire il necessario supporto per lo svolgimento dell'attivita' istituzionale, tant'e' che gli amministratori possono reperire il personale addetto mediante istituti diversi, quali il comando o l'attivazione di contratti di diritto privato, o quando il caso lo richieda, possono conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa.
Vengono posti a disposizione degli amministratori regionali indicati all'art. 1 della predetta legge regionale n. 39/1998 automezzi regionali e assegnati funzionalmente dipendenti addetti alla guida degli stessi.
Il personale che svolge le predette mansioni di autista, anche se non inserito negli uffici di comunicazione ai sensi della predetta l.r. 39/1998, espleta un servizio strumentale strettamente connesso ai tempi di attivita' propri dei suddetti uffici e degli stessi amministratori con un aggravio dovuto alle necessita' di disponibilita' allo svolgimento delle mansioni affidate in orari e condizioni disagevoli.
Sotto questo aspetto l'attivita' dei dipendenti che svolgono funzioni di autista addetto ai componenti degli organi politici sopra ricordati presenta caratteri peculiari diversi rispetto all'esercizio delle stesse mansioni a supporto delle altre strutture regionali, attivita' queste ultime in gran parte collegate al tempo di lavoro degli uffici regionali, con minori esigenze di svolgere servizi in luoghi diversi dalla propria sede e in orari in cui la struttura regionale non e' attiva.
Risulta, quindi, opportuno, in attesa di una disciplina contrattuale specifica per la peculiare situazione in cui si svolge normalmente la predetta attivita' lavorativa, attribuire a far data dall'1.1.2000 al personale autista addetto agli amministratori un compenso sostitutivo dei compensi accessori per prestazioni straordinarie, tendente a remunerare in modo continuativo, per il periodo di svolgimento di tale attivita', tempi e condizioni di un servizio strumentale di supporto all'attivita' istituzionale.
L'articolo 1 della presente legge modifica l'articolo 1 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 39, cosi' come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 13 ottobre 1999 n. 26, incrementando, se necessario, le risorse finanziarie indicate al comma 3 dello stesso articolo con una somma rapportata al monte ore straordinari del personale autista addetto alla guida di automezzi assegnato ad amministratori, per fare fronte ad un compenso annuo sostitutivo dei compensi per lavoro straordinario che verra' fissato annualmente dall'anno 2000 con provvedimento della Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
L'art. 2 individua le risorse necessarie all'attuazione della presente legge nello stanziamento del capitolo 10118 del bilancio di previsione 2000.