Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge Relazione di accompagnamento


Disegno di legge regionale, n. 6613.

Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Capo I. Finalita' e oggetto

Art. 1.
(Finalita' e principi)

1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate al controllo della qualita' dell'aria, per il miglioramento della qualita' della vita, per la salvaguardia dell'ambiente e delle forme di vita in esso contenute e per garantire gli usi legittimi del territorio.
2. La finalita' e' perseguita attraverso l'esercizio coordinato ed integrato delle funzioni degli enti a vario titolo competenti sul territorio regionale.
3. In tale ambito, la legge disciplina gli obiettivi e le procedure per l'adozione del Piano per il risanamento e la tutela della qualita' dell'aria, per la realizzazione del Sistema regionale di rilevamento della qualita' dell'aria, per la tenuta dell'Inventario delle emissioni e per l'esercizio coordinato delle funzioni da parte degli enti preposti.

Capo II. Funzioni e attivita'

Art. 2.
(Funzioni della Regione)

1. Nell'ambito delle proprie competenze la Regione:
a) impartisce le direttive generali agli enti locali per l'espletamento delle funzioni loro affidate;
b) elabora ed adotta, secondo quanto previsto all'articolo 6, il piano regionale di risanamento e tutela della qualita' dell'aria, quale parte del piano regionale per l'ambiente, che dovra' essere adottato dalla Regione per coordinare gli interventi e gli obiettivi di tutela dell'aria, dell'acqua, del suolo;
c) definisce, secondo quanto previsto all'articolo 8, il sistema regionale di rilevamento della qualita' dell'aria ed elabora i criteri per lo sviluppo, la gestione e la garanzia della qualita' del sistema di controllo delle emissioni;
d) emana direttive per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento atmosferico;
e) individua le zone in cui possono verificarsi episodi acuti di inquinamento atmosferico ed elabora i criteri e le procedure per la gestione ed il superamento di detti episodi acuti di cui all'articolo 10;
f) elabora i criteri per la tenuta e l'aggiornamento dell'inventario delle emissioni di cui all'articolo 9;
g) adotta il disciplinare per il bollino blu previsto nello stralcio di piano approvato ai sensi dell'articolo 12.
2. Per l'attuazione della presente legge e per gli adempimenti derivanti dallo sviluppo della normativa comunitaria e nazionale, la Giunta regionale istituisce apposite borse di studio per gli approfondimenti e le ricerche in materia.

Art. 3.
(Funzioni delle Province)

1. Nell'ambito delle proprie competenze le Province:
a) garantiscono il controllo della qualita' dell'aria;
b) attuano la programmazione e gli interventi necessari alla riduzione degli inquinanti secondo gli obiettivi generali fissati dal piano;
c) elaborano con i Comuni interessati i piani d'intervento operativo che devono essere adottati in caso di episodi acuti d'inquinamento di cui all'articolo 10;
d) garantiscono il controllo delle emissioni e a tal fine emanano i provvedimenti autorizzativi, di diffida, di sospensione e revoca delle autorizzazioni degli impianti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;
e) provvedono alla tenuta ed all'aggiornamento dell'inventario delle emissioni di cui all'articolo 9;
f) provvedono al rilascio dell'abilitazione alla conduzione degli impianti termici, compresa l'istituzione dei relativi corsi di formazione;
g) autorizzano le officine per il rilascio del bollino blu di cui allo stralcio approvato ai sensi dell'articolo 12;
h) esercitano il potere sostitutivo nei confronti dei Comuni in caso di inerzia nello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 4;
i) formulano proposte alla Giunta regionale per l'individuazione di zone in cui si rendano necessari particolari interventi di miglioramento o tutela della qualita' dell'aria.

Art. 4.
(Funzioni dei Comuni)

1. Nell'ambito delle proprie competenze i Comuni:
a) attuano gli interventi operativi per la gestione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico in attuazione dei piani provinciali di cui all'articolo 3;
b) provvedono al controllo delle emissioni in atmosfera degli impianti termici degli edifici di civile abitazione;
c) esercitano le funzioni previste dal decreto ministeriale 21 aprile 1999, n. 163 sulla base del sistema regionale di rilevamento della qualita' dell'aria e secondo le indicazioni di cui al piano stralcio approvato ai sensi dell'articolo 12.

Art. 5.
(Compiti dell' ARPA)

1. Nell'ambito dei controlli esercitati dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale ( ARPA ), ai sensi della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale) a supporto delle competenze degli enti preposti, l' ARPA provvede a segnalare tempestivamente agli enti stessi, ai fini dell'assunzione dei relativi provvedimenti, le violazioni del d.p.r. 203/1988 nonche' della presente legge e degli atti susseguenti.

Capo III. Gestione della qualita' dell'aria

Art. 6.
(Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualita' dell'aria)

1. Il Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualita' dell'aria, costituisce lo strumento per la programmazione, il coordinamento ed il controllo in materia di inquinamento atmosferico nell'ambito del piu' generale Piano regionale di tutela ambientale ed e' finalizzato al miglioramento progressivo delle condizioni ambientali e alla salvaguardia della salute dell'uomo e dell'ambiente.
2. Il Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualita' dell'aria e' adottato in attuazione della normativa comunitaria e nazionale e puo' articolarsi in piani stralcio o parti di piano nei quali sono individuati gli obiettivi di riduzione e di controllo delle emissioni in atmosfera che devono essere perseguiti per particolari problematiche, per particolari inquinanti, per specifiche aree territoriali caratterizzate da omogeneita' dal punto di vista delle caratteristiche emissive, di densita' di popolazione, di intensita' del traffico, orografiche, meteoclimatiche e della distribuzione spaziale dei livelli di inquinamento raggiunti.
3. Ogni stralcio di piano individua gli obiettivi che devono essere perseguiti e stabilisce i tempi entro i quali devono essere raggiunti gli obiettivi medesimi; lo stralcio viene predisposto dalla Giunta regionale d'intesa con le Province e approvato con deliberazione del Consiglio regionale.
4. La Giunta regionale, sulla base degli obiettivi e delle priorita' di intervento approvati dal Consiglio, emana gli specifici provvedimenti per il raggiungimento degli obiettivi fissati.
5. Le prescrizioni contenute nel Piano costituiscono obbligo di adempimento da parte di tutti i soggetti pubblici e privati a cui sono rivolte.

Art. 7.
(Criteri per la elaborazione e la definizione dei piani stralcio e del piano nel suo complesso)

1. In attuazione a quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, il piano e' adottato sulla base di una valutazione dello stato della qualita' dell'aria, ai fini di individuare le zone interessate alle diverse linee di azione.
2. La valutazione dello stato della qualita' dell'aria viene realizzata attraverso l'utilizzo di misurazioni prodotte dal sistema regionale di rilevamento della qualita' dell'aria, campagne di misurazione effettuate sul territorio, elaborazione dell'inventario delle emissioni, studi sulla caratterizzazione meteorologica, stime e modelli matematici.
3. Ai fini dell'elaborazione del piano ed in armonia con le indicazioni comunitarie e nazionali, si tiene conto dei seguenti elementi:
a) sotto il profilo territoriale:
1) gli agglomerati, ivi comprese le aree urbane e le conurbazioni;
2) area metropolitana torinese, intendendosi per tale l'area individuata nella proposta di Piano regionale dei trasporti;
3) aree protette, come definite dalla legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 (Nuove norme in materia di aree protette);
4) aree industriali e aree a rischio di cui alla normativa comunitaria e nazionale.
b) sotto il profilo degli inquinanti:
1) riduzione delle emissioni degli inquinanti primari, delle emissioni di gas clima alteranti e di quelle che producono effetti sull'ozono;
2) raggiungimento e mantenimento degli standard e dei limiti di qualita' dell'aria individuati dalle normative.
c) sotto il profilo delle sorgenti:
1) impianti produttivi, attivita' agricole e terziarie;
2) insediamenti civili;
3) traffico;
4) sorgenti naturali.
4. Ai fini della protezione, della conservazione e del risanamento, i diversi elementi di cui al comma 3, saranno tra di loro analizzati e valutati ai fini della predisposizione dei diversi piani stralcio, dell'individuazione delle zone interessate, anche sulla base dell'inventario delle emissioni e del sistema di rilevamento della qualita' dell'aria.

Art. 8.
(Sistema regionale di rilevamento della qualita' dell'aria)

1. Il Sistema regionale di rilevamento della qualita' dell'aria e' finalizzato alla direzione ed al coordinamento dei sistemi di rilevamento della qualita' dell'aria installati sul territorio regionale da soggetti pubblici o privati.
2. A tal fine la Regione, nel coordinare il sistema di rilevamento, dispone con deliberazione della Giunta regionale le implementazioni necessarie per garantire, in attuazione della normativa vigente, la conoscenza dello stato di inquinamento del territorio piemontese, garantendo il raccordo e il reciproco interscambio con il Sistema informativo nazionale ambientale ( SINA ) e con gli enti competenti in materia.
3. La Giunta regionale provvede altresi' a definire il livello minimo di informazione sulla qualita' dell'aria che deve essere reso disponibile alle diverse amministrazioni interessate e al pubblico, le modalita' di utilizzazione dei dati provenienti dal sistema di rilevamento della qualita' dell'aria da parte di soggetti pubblici o privati, determinandone le eventuali tariffe d'utenza e garantendo qualita' e validazione dei dati in coerenza con gli standard nazionali ed europei.
4. Il sistema e' realizzato e si sviluppa nell'ambito del Sistema informativo regionale ambientale ( SIRA ), tenendo conto della normativa e delle specifiche tecniche emanate a livello nazionale e comunitario.
5. L' ARPA , ai sensi dell'articolo 3 della l. r. 60/1995, gestisce il sistema regionale di monitoraggio della qualita' dell'aria, in maniera coordinata, al fine di fornire l'informazione necessaria per la valutazione dello stato della qualita' dell'aria e per lo svolgimento delle diverse funzioni istituzionali che competono ai diversi enti.
6. Presso i Dipartimenti provinciali dell' ARPA , anche ai fini di garantire da parte delle Province lo svolgimento delle funzioni di cui al precedente articolo 3, devono essere attivati i Centri operativi provinciali ( COP ) ai quali afferiscono le stazioni di misura collocate sul territorio provinciale.
7. I centri operativi provinciali garantiscono sulla base di idonee metodologie la raccolta e la validazione dei parametri rilevati dalle stazioni di monitoraggio della rete fissa e dalle campagne di misura; la raccolta, l'analisi, la validazione e l'elaborazione dei parametri non rilevati automaticamente sulla base di idonee metodologie; la trasmissione al centro di elaborazione finale dei parametri misurati ai fini dell'alimentazione della banca dati misure; la trasmissione delle informazioni relative alla valutazione della qualita' dell'aria alla Provincia competente per territorio con modalita' e tempi idonei a garantire la possibilita' di intervento nel caso in cui si manifestino episodi acuti di inquinamento ovvero situazioni di allerta e di allarme.

Art. 9.
(Inventario delle emissioni)

1. L'inventario delle emissioni e' lo strumento conoscitivo per i vari livelli di governo ed e' raccordato al sistema di rilevamento della qualita' dell'aria e al SIRA .
2. La Regione provvede alla tenuta dell'inventario regionale delle emissioni e definisce i criteri per la sua elaborazione ed implementazione di concerto con le Province chiamate, ai sensi dell'articolo 5 del d.p.r. 203/1988, alla tenuta dell'inventario provinciale.
3. La Regione, nelle more dell'emanazione da parte dello Stato dei criteri previsti dall'articolo 3, comma 4 lettera e) del d.p.r. 203/1988, utilizza i criteri discendenti dalle indicazioni della Comunita' europea, attraverso l'Agenzia europea per l'Ambiente, nonche' quelli gia' emanati per la pianificazione territoriale di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministero dell'ambiente 20 maggio 1991.
4. L' ARPA , ai sensi dell'articolo 3 della l. r. 60/1995, garantisce il supporto alla Regione e alle Province per l'aggiornamento e l'implementazione dell'inventario, utilizzando le informazioni derivanti dal sistema informativo regionale e provinciale e assicura ai Comuni l'elaborazione e la conoscenza dei dati necessari all'applicazione dell'articolo 3 del decreto ministeriale 21 aprile 1999, n. 163.
5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, detta i criteri per la tenuta e l'aggiornamento dell'inventario provinciale delle emissioni entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.
(Individuazione delle zone in cui possono verificarsi episodi acuti di inquinamento atmosferico)

1. In attuazione di quanto previsto all'articolo 2, con provvedimento della Giunta regionale sono individuate ed aggiornate, ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 20 maggio 1991 (Criteri per l'elaborazione dei piani regionali per il risanamento e la tutela della qualita' dell'aria) e dell'articolo 9 del decreto ministeriale 20 maggio 1991 (Criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualita' dell'aria) nonche' della ulteriore normativa nazionale in materia, le zone in cui possono verificarsi fenomeni acuti di inquinamento atmosferico.
2. La Giunta regionale definisce gli obiettivi da raggiungere ed elabora i criteri per la realizzazione degli interventi da adottare nelle zone individuate ai sensi del comma 1.
3. Le Province con i Comuni interessati elaborano i piani d'intervento operativo prevedendo tutti gli interventi strutturali e le eventuali misure di emergenza che si rendono necessarie per il miglioramento delle condizioni ambientali e per il superamento degli episodi acuti d'inquinamento.
4. Le Province, acquisiti i dati trasmessi dai centri operativi provinciali, nei casi in cui si manifestino episodi acuti di inquinamento atmosferico provvedono, con le modalita' previste nei piani di intervento operativi, ad informare i Sindaci dei Comuni interessati affinche' siano adottate le misure di emergenza previste nei piani stessi per la gestione degli episodi acuti di inquinamento.

Capo IV. Disposizioni finanziarie e finali

Art. 11.
(Disposizione finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante l'iscrizione nello stato di previsione della spesa dei seguenti capitoli:
a) nella parte corrente, capitolo denominato "Spese per l'acquisto di beni e servizi per la redazione e l'aggiornamento del piano regionale di tutela dell'ambiente e per l'aggiornamento del Piano regionale di risanamento e tutela della qualita' dell'aria", con dotazione indicata per memoria per l'anno 1999 e di lire 700 milioni per gli esercizi finanziari 2000 e 2001;
b) nella parte corrente, capitolo denominato "Istituzione di borse di studio per l'approfondimento di problematiche connesse all'aggiornamento e all'attuazione del Piano", con dotazione indicata per memoria per l'anno 1999 e di lire 70 milioni per gli esercizi finanziari 2000 e 2001;
c) nell'esercizio finanziario 2000, lo stanziamento del capitolo iscritto ai sensi dell'articolo 17, lettera d) della l. r. 60/1995, e relativo ai trasferimenti in conto capitale all' ARPA , e' incrementato della somma di lire 1 miliardo 800 milioni per l'acquisto della strumentazione necessaria al completamento del sistema di rilevamento della qualita' dell'aria, mentre nei successivi esercizi finanziari sara' determinato tenendo conto anche degli investimenti relativi alle emergenti esigenze di manutenzione straordinaria del sistema medesimo.

Art. 12.
(Disposizione finale)

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge saranno approvati:
a) la valutazione preliminare dello stato della qualita' dell'aria di cui all'articolo 7;
b) gli stralci di piano relativi:
1) ai provvedimenti finalizzati alla prevenzione e alla riduzione delle emissioni nelle conurbazioni piemontesi ed al controllo delle emissioni dei veicoli circolanti;
2) all'identificazione delle zone interessate in cui possono verificarsi episodi acuti di inquinamento atmosferico;
3) all'identificazione dei punti di controllo dell'ozono, significativi ai fini della costituzione della rete nazionale.