Consiglio regionale
del Piemonte




Relazione al Disegno di legge regionale n. 613.

Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico



Il Disegno di legge interviene sulle problematiche legate all'inquinamento atmosferico, oggi al centro di numerose convenzioni internazionali per la protezione del pianeta e di un ampio scenario normativo in costante evoluzione, per indicare le linee di indirizzo sul perseguimento delle diverse politiche e nella progettazione di interventi volti al miglioramento della qualita' dell'aria e della qualita' della vita dei cittadini
Il piano regionale gia' previsto dall'articolo 4 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, e' individuato non come insieme di studi e di proiezioni, ma come elemento conoscitivo, insieme di informazioni e metodologie, da mettere al centro delle politiche di sviluppo, facendo riferimento ai seguenti strumenti costruiti per la pianificazione del territorio e la programmazione degli interventi:
- l' inventario delle emissioni, in coerenza con il D.M. Ambiente del 20 Maggio 1991 "Criteri per l'elaborazione dei piani regionali di risanamento e tutela della qualita' dell'aria" e con il D.M. Ambiente del 20 Maggio 1991 "Criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualita' dell'aria", realizzato in collaborazione con ENEA e ANPA , adotta e sviluppa la metodologia " CORINAIR " elaborata dall'Agenzia Europea per l'Ambiente; il software " INEMAR " per la gestione dell'inventario e' stato progettato in collaborazione con la Regione Lombardia ed e' disponibile ai soggetti istituzionali che lo vogliano adottare, per le loro elaborazioni territoriali o settoriali. L'inventario delle emissioni e' stato inoltre costruito sulle base dati utilizzate per la realizzazione di altri documenti di programmazione regionale, in primo luogo, con quelle utilizzate per il Piano Regionale dei Trasporti, considerata la rilevanza che il traffico ha sulla qualita' dell'aria:
- il sistema regionale per il rilevamento della qualita' dell'aria permette, attraverso la gestione coordinata dall' ARPA , di fornire l'informazione necessaria per la valutazione dello stato della qualita' dell'aria e per lo svolgimento delle diverse funzioni istituzionali degli enti coinvolti.
Questi strumenti di programmazione e d'intervento rappresentano il necessario presupposto per i soggetti istituzionali presenti sul territorio per operare in base alle nuove competenze loro attribuite dalla c.d. legge Bassanini. Il D.Lgs. 112/98 e la emananda legge regionale di attuazione presuppone un riordino ragionato e complessivo sulle competenze ambientali. L'ampia delega delle funzioni regionali agli Enti Locali presuppone infatti una sistematizzazione delle funzioni e dei ruoli ripartendo le competenze in modo tale da esaltare le funzioni di pianificazione, autorizzazione e controllo in capo alle Province e quelle piu' operative e gestionali in capo ai Comuni.
Nell'articolo 1 si indicano le finalita' primarie e gli strumenti della legge, quali il miglioramento della qualita' dell'aria, l'esercizio integrato e coordinato delle funzioni, la realizzazione dei documenti e degli strumenti di programmazione, quali il piano regionale di risanamento e tutela della qualita' dell'aria, l'inventario delle emissioni, il sistema regionale di rilevamento della qualita' dell'aria.
Nell'articolo 2 sono indicate le funzioni proprie della Regione: indirizzo e coordinamento per favorire il ruolo delle autonomie locali mettendo a loro disposizione strumenti, criteri e metodologie comuni.
Nel comma 2 dell'articolo viene prevista l'istituzione di apposite borse di studio per gli approfondimenti e le ricerche necessarie per gli adempimenti previsti dalla legge.
Nell'articolo 3 vengono indicate le funzioni delle Province, individuate secondo le indicazioni del D.Lgs 112/98 ed il d.d.l. 467 regionale di attuazione; infatti vengono attribuite ad un unico ente le funzioni di autorizzazione e controllo, da svolgersi nell'ambito della pianificazione provinciale, vista come articolazione ed approfondimento di quella regionale.
Nell'articolo 4 vengono indicate le funzioni dei Comuni, che nell'ambito degli indirizzi della pianificazione provinciale gestiscono gli interventi operativi a tutela della qualita' dell'aria.
Con l'articolo 5 viene affidata all' ARPA la funzione di diffida che e' prevista dall'articolo 10, lettera a), del DPR 203/88, cio' al fine di ottimizzare i tempi burocratici ed aumentare l'efficacia degli interventi di controllo.
Nell'articolo 6 sono specificate le modalita' per l'adozione del Piano Regionale di Risanamento e Tutela della Qualita' dell'Aria.
Nell'articolo 7 vengono indicati i criteri per la predisposizione dei piani stralcio e del piano nel suo complesso. Tali criteri sono riferiti in particolare a tre elementi:
- caratteristiche territoriali, in riferimento a particolari aree o zone;
- caratteristiche degli inquinanti, riferiti alla necessita' di riduzione o controllo;
- caratteristiche delle sorgenti, riferiti sia a casi di attivita' puntuali che di insediamenti diffusi di attivita' antropiche oppure a sorgenti naturali.
Nell'articolo 8 viene definito il Sistema regionale di rilevamento della qualita' dell'aria come strumento per la direzione e il coordinamento dei sistemi di monitoraggio oggi esistenti e vengono indicate le modalita' per l'implementazione e la gestione dello stesso.
L' ARPA garantisce la gestione coordinata del sistema in modo tale da fornire ai diversi Enti competenti le informazioni necessarie sulla qualita' dell'aria e sulla sua evoluzione per l'individuazione dei provvedimenti da adottarsi. Il ruolo regionale e' quello d'indirizzo e finanziamento per garantire l'adeguamento alle nuove esigenze e allo sviluppo di nuove metodologie modellistiche e di controllo.
All'articolo 9 viene definito l'inventario delle emissioni come strumento conoscitivo di base per l'elaborazione delle politiche ambientali; anche in questo caso lo strumento inventario delle emissioni e' parte integrante del SIRA ed e' coordinato alle indicazioni metodologiche comunitarie e nazionali.
Con l'articolo 10 la Regione provvede ad individuare le zone che per le loro particolari caratteristiche possono essere soggette a episodi acuti di inquinamento atmosferico, attribuendo alle Province il compito di elaborare programmi d'intervento ed ai singoli Comuni quello di attuare gli interventi nella fase di emergenza.
Con l'articolo 11 vengono previste le risorse da stanziare a bilancio sia per lo sviluppo e l'aggiornamento del piano che per l'implementazione e le sopravvenute esigenze di manutenzione straordinaria del sistema regionale di rilevamento della qualita' dell'aria.
All'articolo 12, in coerenza con quanto disposto dalla Direttiva 96/62/CE del 27 settembre 1996 e dal decreto legislativo di recepimento in corso di pubblicazione, e' prevista l'immediata approvazione della valutazione preliminare dello stato di qualita' dell'aria, nonche' dei primi piu' urgenti stralci di piano.