Disegno di legge regionale, n. 6612.
Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50 'Istituzione dell'Ufficio del Difensore Civico '. 1. Dopo il primo comma dell'articolo 15 della legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50, e' inserito il seguente: 1. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50, e' inserito il seguente: 1. Dopo l'articolo 6 della legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50, e' inserito il seguente:
"Nel caso di impedimento, congedo del Difensore civico, le funzioni, relative ad affari urgenti ed indifferibili, sono svolte da un dirigente designato dal Difensore civico".
"Art. 4 bis. (Attivita' decentrata sul territorio)
1. Lo svolgimento delle funzioni da parte del Difensore civico puo' avere luogo in sedi regionali decentrate ovvero presso capoluoghi di Provincia o Enti locali previa intesa con i medesimi".
"Art. 6 bis. (Rappresentanza processuale) 1. La rappresentanza in giudizio della Regione nelle controversie e nei ricorsi aventi oggetto provvedimenti del Difensore civico spetta al Presidente della Giunta regionale.
2. L'eventuale costituzione in giudizio e' deliberata dalla Giunta regionale previo parere del Difensore civico, il quale trasmette al Presidente della Giunta gli atti relativi al provvedimento impugnato".