Consiglio regionale
del Piemonte




Relazione al Disegno di legge regionale n. 612.

Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50 'Istituzione dell'Ufficio del Difensore Civico '



Il presente disegno di legge nasce dalla necessita' di adeguare l'attuale normativa concernente l'ufficio del Difensore civico alla legislazione intervenuta dopo il 1981.
Si osserva a questo proposito che da quella data e' in corso un processo di profondo rinnovamento degli ordinamenti territoriali ai fini della loro maggiore autonomia e, al tempo stesso, della maggiore partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa degli enti.
In questo senso si e' proceduto, tra l'altro, ad ampliare le funzioni del Difensore civico, assegnando a tale figura un ruolo peculiare di garanzia e tutela di interessi che le persone, fisiche o giuridiche, vantano nei confronti dell'amministrazione. In particolare al Difensore civico regionale e' stato riconosciuto, accanto ai preesistenti poteri di informazione, richiesta, proposta e sollecitazione nei confronti dell'Amministrazione regionale, la possibilita' di intervenire presso le Amministrazioni periferiche dello Stato e attribuito il potere di sostituirsi, attraverso la nomina di commissario ad acta, a Comuni e Province che omettono o ritardano l'emanazione di atti obbligatori per legge.
Tali mutamenti comportano, quindi, l'esigenza di affrontare sul piano legislativo alcune problematiche, quali la rappresentanza processuale e la supplenza del Difensore civico che, evidentemente, la normativa vigente, considerato anche il notevole lasso di tempo intercorso dalla sua entrata in vigore, non disciplina.
Inoltre l'articolazione, sotto il profilo delle competenze, dell'istituto della difesa civica a livello comunale, provinciale e regionale propone una, tanto generale quanto doverosa, riflessione sulle concrete possibilita' per il cittadino di avvicinare maggiormente il Difensore civico regionale.
Spesso infatti si rinviene la necessita' di una maggiore diffusione sul territorio dell'istituto del Difensore civico regionale al fine di raggiungere piu' facilmente i cittadini bisognosi di tutela, e quindi di migliorarne l'attivita' sul piano operativo.
D'altro canto, il raggiungimento di una prospettiva piu' ampia nell'individuazione di problematiche ed interventi spiegati rendera' piu' specifica e puntuale la rappresentazione di aspetti critici dello svolgimento dell'attivita' amministrativa, sviluppando al meglio la funzione di proposta agli organi regionali da parte del Difensore civico.
Gli obiettivi descritti potranno quindi realizzarsi attraverso la modifica della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 51 "Istituzione dell'Ufficio del Difensore Civico regionale" nelle parti di seguito indicate.
Rappresentanza processuale del Difensore civico
Ai sensi dell'art. 17 comma 45 della l. 127/1997 (c.detta Bassanini bis) il Difensore civico regionale interviene, attraverso la nomina di commissario ad acta, nell'ipotesi di inerzia o ritardo delle amministrazioni comunali o provinciali nell'emanazione di atti obbligatori per legge. In questo caso la nomina del commissario ad acta e gli atti da quest'ultimo posti in essere in nome e per conto del Difensore civico, hanno natura di provvedimenti amministrativi, dotati di efficacia esterna, in quanto incidono sulla sfera giuridica di terzi. Pertanto, essi possono essere impugnati dalle parti interessate e, in relazione a tale eventualita', si pone quindi la necessita' di individuare l'organo legittimato a rappresentare il Difensore civico in giudizio.
Secondo gli articoli 121 della Costituzione e 41 dello Statuto regionale del Piemonte, il Presidente della Giunta rappresenta al Regione, esercitando tra l'altro, il potere di agire e resistere in giudizio in nome e per conto di essa.
Conformemente a tali indicazioni si ritiene dunque di individuare nel Presidente della Giunta il rappresentante legale del Difensore civico.
Supplenza del Difensore civico
L'attribuzione al Difensore civico regionale, derivata dalla Legge 127/1997, del potere di sostituirsi alle amministrazioni comunali e provinciali nella formazione di atti obbligatori omessi o ritardati e, piu' in generale, la necessita' di offrire sempre tutela adeguata al cittadino, comportano la predisposizione di interventi tempestivi.
In ragione di cio' occorre quindi considerare, legislativamente, una fattispecie giuridica idonea ad evitare soluzioni di continuita' nell'esercizio delle funzioni del Difensore civico prevedendo, per gli affari urgenti ed indifferibili, una sostituzione del medesimo, nelle ipotesi di assenza o impedimento.
Pertanto, ricorrendo tali presupposti, un dirigente formalmente indicato dal Difensore civico, ne assumera' la funzione, in qualita' di supplente.
Attivita' decentrata sul territorio
Come gia' evidenziato in premessa, la diffusione sul territorio della figura del Difensore civico regionale realizza il duplice obiettivo di rendere piu' agevole al cittadino la presentazione di istanze e migliorare, sotto il profilo dell'uniformita' ed efficacia, l'esercizio della difesa civica.
A tal fine si e' ritenuta indispensabile la previsione di forme di decentramento dell'attivita' del Difensore civico regionale, attraverso l'utilizzazione di sedi di uffici regionali decentrati, provinciali o di enti locali, previa conclusione di intese con il Difensore civico per stabilirne le modalita' relative concernenti i tempi ed il luogo, in cui verra' svolta l'attivita' decentrata.